Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20084/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– intervenute –
avverso la sentenza n. 900/2022 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE depositata il 12/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 12/5/2022, la Corte d’appello di Firenze ha confermato (benché sulla base di una diversa motivazione) la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità delle due diverse opposizioni (poi riunite) proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avevo ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE e ad NOME COGNOME pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE dei Paschi RAGIONE_SOCIALE, di somme riferite a due contratti di leasing aventi ad oggetto la concessione dell’uso di macchinari in favore della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’improcedibilità delle opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE in ragione della mancata introduzione del procedimento di mediazione previsto dalla legge (art. 5, co. 1bis della legge n. 28/2010), dovendo ritenersi che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere relativo
all’introduzione di detto procedimento di mediazione incomba, non già a carico dell’opponente, bensì della parte opposta (attore in senso sostanziale) e, dunque, nella specie, a carico del RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE;
nel caso in esame, peraltro, le parti opponenti, a fronte del mancato adempimento di tale incombente da parte del RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, nulla avevano tempestivamente eccepito, né un simile rilievo era stato operato d’ufficio (essendosi il giudice di primo grado erroneamente limitato a rilevare la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte dei soli opponenti), con la conseguente sopravvenuta impossibilità di procedere al rilievo dell’improcedibilità del giudizio;
ciò posto, nel merito, la corte d’appello – superata ogni eccezione di carattere rituale sollevata dagli opponenti/appellanti – ha accertato la sussistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contratti di leasing dedotti in giudizio, pervenendo alla sostanziale conferma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo originariamente opposto;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in previsione dell’originaria adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025 (allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio) hanno
depositato memoria illustrativa contenente un atto di intervento ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionarie del credito dedotto in giudizio;
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato ulteriore memoria;
considerato che,
ritiene preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l’inammissibilità dell’intervento spiegato in questa sede dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, trovando applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un ‘ espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto RAGIONE_SOCIALE parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 – 01);
in particolare, occorre specificare come tale difetto di legittimazione all’intervento discenda dalla decisiva circostanza della già avvenuta costituzione, nel giudizio di legittimità, del dante causa a titolo particolare, con la conseguente insussistenza di alcuna irrimediabile lesione del diritto di difesa di quest’ultimo (cfr., da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 – 01);
con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1bis , d.lgs. n. 28/2010, per avere la corte territoriale
erroneamente disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE in fase monitoria (con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto), non avendo il creditore ritualmente assolto all’onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, non potendosi nella specie ritenere sanato tale difetto (in ragione della mancata eccezione della controparte o di alcun rilievo giudiziale d’ufficio), avendo il primo giudice tempestivamente rilevato la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte di RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE (poi rimasta inerte): situazione, quest’ultima, in nessun modo assimilabile a quella in cui l’eccezione di improcedibilità non sia stata sollevata da alcuno, né rilevata ufficio, atteso che il tribunale aveva disposto l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria proprio per aver rilevato l’improcedibilità della domanda (pur gravando erroneamente l’opponente dell’onere di tale attivazione), dovendosi pertanto ragionevolmente ritenere che il primo giudice avesse tempestivamente rilevato l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta in fase monitoria così impedendo ogni decadenza dalla rilevabilità d’ufficio del difetto della ridetta condizione di procedibilità;
ciò posto, la corte d’appello avrebbe dovuto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l’improcedibilità del giudizio seguito all’azione proposta in sede monitoria da RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocare l’opposto decreto ingiuntivo;
il motivo è infondato;
osserva in primo luogo in Collegio come, secondo quanto statuito dal recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 -01), nelle
contro
versie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l ‘ onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
secondo quanto esplicitato nella relazione diffusa dall’Ufficio del Massimario presso questa Corte di Cassazione con riferimento alla vicenda decisa dal richiamato provvedimento delle Sezioni Unite, in quell’occasione (come emerge dalla lettura di detta relazione, e non dalla sentenza, che tace sul punto), «costituito il creditore opposto», il giudice dell’opposizione concesse «la provvisoria esecuzione (parziale) del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., con assegnazione RAGIONE_SOCIALE parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ( ex art. 5, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2010)». Di seguito, lo stesso giudice dell’opposizione, rilevando la mancata presentazione della domanda di mediazione e ritenendo il relativo onere gravante in capo al debitore (attore in opposizione), dichiarò l’improcedibilità dell’opposizione e della domanda riconvenzionale con sentenza, il cui appello fu dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.» (Rel. n. 219 del 30 ottobre 2019);
le Sezioni Unite, dunque, gestirono un caso nel quale il giudice dell’opposizione aveva esercitato il potere di rilevazione del mancato esperimento della mediazione sollecitando entrambe le parti a darvi
corso, salvo poi, successivamente, addebitare le conseguenze di tale mancato espletamento alla parte opponente;
varrà rimarcare come la scelta, contenuta nella decisione allora sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, di addebitare la mancata attivazione della mediazione alla sola parte opponente (pur essendo state onerate di tale adempimento entrambe le parti), non elideva, in ogni caso, che anche la parte opposta era stata comunque onerata dell’attivazione della mediazione;
viceversa, nel caso oggetto dell’odierno giudizio, secondo quanto esposto dal giudice d’appello, il giudice dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo «concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, rilevata la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, la disponeva, onerando dell’incombenza la parte opponente » (ultima riga della pag. 10 e prime due righe della pag. 11 della sentenza impugnata);
in forza di tali premesse (non contestate, quando avrebbero dovuto essere eventualmente contestate con il mezzo della revocazione), deve ritenersi che a ragione la corte territoriale abbia ritenuto non rilevato il difetto della mediazione in quanto di spettanza della parte opposta;
in breve, il rilievo del mancato esperimento della mediazione a seguito della previa espressa attribuzione del relativo onere alla parte sbagliata, una volta considerato erroneo (giusta il principio di diritto affermato dRAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite), si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione con riguardo, non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche con riferimento alla parte (non tempestivamente sollecitata) che quell’onere avrebbe dovuto assolvere;
nel caso di specie, conseguentemente, il difetto di procedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione deve ritenersi sanato dal relativo omesso rilievo, tanto su istanza di parte, quanto d’ufficio dal giudice;
deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda (cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 13/12/2019; conf. Sez. 3, Sentenza n. 29017 del 13/11/2018; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025, Rv. 674983 – 02);
sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev ‘ essere pronunciato il rigetto del ricorso;
la sostanziale novità delle questioni di diritto trattate vale, ad avviso del Collegio, a integrare i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 18/9/2025.
Il Presidente NOME COGNOME