Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
Oggetto:
conto corrente
AC – 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15048/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME elett.te domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e dife nde con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4098/2019, pubblicata in data 11 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. a pagare in favore del COGNOME la somma di euro 1.075,00, oltre accessori, a titolo di rideterminazione del saldo del solo conto corrente n. 20280 intrattenuto tra la banca e la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, di cui il COGNOME era stato socio. Più in particolare, con la domanda introduttiva la RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, correntista, aveva chiesto la restituzione delle somme corrispondenti a vari addebiti, ritenuti illegittimi. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la banca al pagamento di € 110. 317,69, oltre accessori. La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame della banca, l’ha condannata al pagamento della minor somma di € 1.075,00 in favore di NOME COGNOME, ex socio unico della RAGIONE_SOCIALE, succeduto a quest’ultima , estintasi nelle more del giudizio. La Corte territoriale ha accertato che, in realtà, quello che era stato presentato dall’attrice come un unico rapporto di conto corrente, era in realtà un triplice rapporto svoltosi tra la correntista e
tre banche diverse succedutesi tra loro, ma con soluzione di continuità, nel senso che non vi era prova che il saldo del primo conto, con la prima banca, fosse transitato nel conto con la seconda banca e infine con la terza, per cui il saldo del conto, epurato degli illegittimi addebiti esclusivamente con riguardo al terzo conto, del quale peraltro erano stati prodotti gli estratti conto integrali, a differenza che per gli altri due, andava determinato, sulla scorta di c.t.u. , in € 1.075,00 in favore del la correntista. La Corte di merito ha poi respinto , in particolare, l’eccezione d’ inammissibilità della contestazione del carattere unitario del rapporto, sollevata dalla parte appellata sul rilievo che tale circostanza, puntualmente dedotta dall’attrice con l’atto di citazione in primo grado, non era stata tempestivamente contestata dalla banca né con la comparsa di risposta, né con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. Ha motivato al riguardo che, rientrando il relativo accertamento nel potere/dovere del giudice, non sussisteva un onere di specifica contestazione della parte ed era a tal fine sufficiente la radicale contestazione della fondatezza della domanda effettuata dalla convenuta.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato anche memoria.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare, come anche eccepito dalla controricorrente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto nell’interesse dell’AVV_NOTAIO, atteso che l’unico motivo non contiene alcuna specificazione delle ragioni che giustificherebbero l’interesse a impugnare da parte dello COGNOME, nella dichiarata qualità di
AVV_NOTAIO del COGNOME antistatario nella fase di merito. Va infatti ribadito quanto anche di recente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022), e cioè che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo il merito della controversia, come pure l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.
Nel merito il ricorso lamenta: « Ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c., violazione e/o falsa o erronea applicazione dell’articolo 2697, comma 1° c.c., nonché violazione degli articoli 167, comma 1° e 115, comma 1°, c.p.c. in relazione alla mancata contestazione specifica dell’unicità del rapporto di conto corrente bancario dedotto in giudizio da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione da parte della convenuta RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado». È censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui non era necessaria una specifica, tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 115, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., da parte della convenuta, del carattere unitario del rapporto.
Il motivo è infondato atteso che il carattere unitario del rapporto di conto corrente svoltosi con le tre banche succedutesi nel tempo non attiene a un fatto storico, come invece prevede l’art. 115 c od. proc. civ. allorché pone la regola della relevatio ab onere probandi per i fatti non contestati, bensì a una qualificazione giuridica, che a sua volta va basata su precise circostanze di fatto, queste sì oggetto di possibile non contestazione. Il motivo di ricorso, invece, non specifica
su quali fatti RAGIONE_SOCIALE avesse basato, nell’atto di citazione davanti al Tribunale, la qualificazione di unitarietà del rapporto, ma si limita a far presente che aveva dedotto in giudizio il «conto corrente n. 21280 (già n. 1155149 e n. 1155-1)»; il che non consente di verificare quali fossero le ragioni -e dunque i fatti posti a loro fondamento -del dedotto carattere unitario, varie essendo infatti le ragioni ipotizzabili in astratto (ad es.: il mero cambio di numerazione del conto, oppure il trasferimento del saldo del precedente conto nel conto successivo, ecc.).
La soccombenza regola le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto da COGNOME NOME; rigetta il ricorso in quanto proposto da COGNOME NOME; condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.