Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto:
consorzio onere contributivo
AC – 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04010/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO,
rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 2360/2021, del 7 dicembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, il RAGIONE_SOCIALE), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2019/2013 emesso in suo favore, con il quale si intimava alla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, la RAGIONE_SOCIALE) il pagamento di oneri consortili dovuti sino al 20 maggio 1994 in relazione alla proprietà di alcuni terreni compresi nel perimetro di lottizzazione.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha accolto l ‘eccezione di prescrizione inerente all’ obbligazione di pagamento degli oneri consortili, rilevando che l’imprescrittibilità del diritto dominicale non si trasmette anche alle obbligazioni di pagamento degli oneri connessi al diritto stesso, tra cui quelli per cui è causa, che restano di fonte contrattuale e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale e, in ogni caso, decennale, nella specie entrambe maturate al momento dell’ intimazione di pagamento per cui è causa.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta: «Ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto, e dell’art. 2934 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili», deducendo la natura di onere reale del pagamento del contributo consortile.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente afferma che gli oneri consortili costituirebbero veri e propri oneri reali, essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto che lo statuto li prevede sotto forma di acconti periodici, indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che, in tema di condominio, questa Corte, con la sentenza n. 11684 del 2000, avrebbe affermato che l’imposizione di prestazioni positive periodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o di soggetti diversi contenuta nel regolamento condominiale configuri un onere reale.
Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso, va rilevato che lo stesso precedente di questa Corte appena citato individua « il tratto specifico e qualificante dell’onere reale … nella inerenza al fondo (‘nella qualità giuridica inseparabile dal fondo stesso’), per cui il proprietario risulta obbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuare prestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favore del proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)» , mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trova causa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quanto tale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale, altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, quale fonte
dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindi assegnata esclusiva valenza.
La soccombenza regola le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 2024.