Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
PREFETTURA DI NAPOLI;
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE NAPOLI n. 10417/2021, pubblicata il 30/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il verbale con cui il RAGIONE_SOCIALE gli aveva contestato, quale obbligato in solido, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 142, comma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17214/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
8, d.lgs. n. 285 del 1992 (‘CdS’) in quanto in data 27.02.2019, nel percorrere la tangenziale di RAGIONE_SOCIALE, il conducente RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di proprietà RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h il limite di velocità esistente in loco, pari a 80 Km/h.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE adìto rigettava il ricorso con sentenza n. 51312/2019.
Avverso la suddetta pronuncia il COGNOME proponeva appello innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che lo respingeva, ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-, D.P.R. n. 115 del 2002.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua decisione il giudice di seconde cure, pronunciandosi sulla doglianza non affrontata dal Giudice di Pace riguardante il fatto che il decreto di omologazione relativo all’apparecchiatura utilizzata per il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘infrazione era stato emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE, e non di RAGIONE_SOCIALE, la riteneva infondata nel merito.
Osservava il giudice di appello che, in base al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALEe strada) – come interpretato alla luce dei commi 6 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa medesima norma – è solo la produzione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchiatura ad essere riservata al titolare RAGIONE_SOCIALE‘omologazione (nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE), il quale resta libero di cedere a terzi (nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE) il singolo prodotto realizzato; del resto, nel decreto di omologazione, prodotto in primo grado dallo stesso ricorrente, è espressamente prevista la possibilità di commercializzare, quindi di trasferire a terzi l’apparecchiatura omologata.
La sentenza d’appello veniva impugnata per cassazione dal COGNOME NOME con ricorso affidato a tre motivi.
Restava intimato il Prefetto di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., dei commi 6, 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, in combinato disposto con l’art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
Osserva il ricorrente che la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione, tanto in primo grado quanto in sede di gravame, non ha allegato alcunché a dimostrazione del legittimo utilizzo, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un sistema di rilevazione di velocità Tutor di proprietà ed omologato da soggetto terzo.
In altri termini, il ricorrente deduce che l’Amministrazione resistente non ha mai dimostrato che il Tutor utilizzato per la rilevazione fosse esattamente quello installato nella versione allegata alla domanda di approvazione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, non avendo neanche allegato l’effettivo e regolare trasferimento e/o autorizzazione per l’uso del sistema a favore di RAGIONE_SOCIALE Pertanto, il COGNOME censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del gravame ha, d’ufficio ed in totale autonomia, rilevato circostanze in fatto – ossia la legittima acquisizione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del diritto ad utilizzare il sistema Tutor di proprietà di RAGIONE_SOCIALE sulle strade di propria gestione giammai allegate dalla citata Prefettura.
1.1. Il motivo è infondato.
La commercializzazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchiatura sottoposta a regolare omologazione -senz’altro consentita dal complesso normativo identificato dal giudice del gravame -non necessita di ulteriori acquisizioni probatorie da parte del giudice del merito, che può dedurre
il rapporto di noleggio/autorizzazione all’uso dall’effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità secondo il suo prudente apprezzamento.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche noleggiate, il contratto intercorso tra l’ Amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione contestata all’utente RAGIONE_SOCIALEa strada e non condiziona la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione stessa constatata tramite detti apparecchi, né rappresenta un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘esercitato potere sanzion atorio che anche con l’appalto resta in capo all’Amministrazione (Cass. Sez. 2, n. 24166 del 2023; Cass. Sez. 2, n. 4325 del 2023; Cass. Sez. 2, n. 25013 del 2020; Cass. Sez. 2, n. 24757 del 2020).
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 345 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ.
La sentenza di appello viene censurata dal ricorrente nella parte in cui il giudice del gravame ha dedotto che il sistema Tutor di rilevazione RAGIONE_SOCIALEa velocità poteva essere utilizzato da RAGIONE_SOCIALE anche se il decreto di omologazione era stato chiesto e ottenuto da RAGIONE_SOCIALE
Si sostiene, in tesi, che il giudice di seconde cure ha fondato la propria decisione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc civ., su un’eccezione di merito non allegata dalla parte contumace né rilevabile d’ufficio, in quanto basata su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e che introducevano nuovi temi di indagine, non avendo la parte resistente mai dedotto né allegato l’intervenuta cessione del
sistema di rilevazione elettronica RAGIONE_SOCIALEa velocità in favore di RAGIONE_SOCIALE da parte del soggetto che aveva ottenuto il decreto di omologazione.
2.1. Neanche il secondo motivo merita accoglimento.
E’ principio consolidato espresso da questa Corte quello in virtù del quale in materia di procedimento civile sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va, peraltro, posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. L, n. 5832 del 2021; Cass. Sez. 6-1, n. 8645 del 2018).
Nel caso di specie, è accaduto che a dedurre l’illegittimo utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità da parte RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione locale sia stato il ricorrente.
R ispetto a tale doglianza (inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘omologazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio per quel che riguarda RAGIONE_SOCIALE) e al bene RAGIONE_SOCIALEa vita richiesto (annullamento del verbale di contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione) il Tribunale si è pronunciato interpretando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta e deducendo taluni fatti (il rapporto di noleggio, appalto o autorizzazione che legittima l’utilizzo
del Tutor da parte di RAGIONE_SOCIALE): il tutto nei limiti del richiamato principio iura novit curia e del prudente e libero apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove.
Non sono, dunque, sussistenti né la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., né quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 del lo stesso codice di rito.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Il ricorrente contesta il provvedimento di attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento del doppio del contributo unificato, asserendo che, avendo il Tribunale riconosciuto che il Giudice di Pace non aveva affrontato la doglianza relativa al legittimo utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio omologato da parte di RAGIONE_SOCIALE, lo stesso giudice di appello aveva di fatto accolto il motivo di impugnazione specificamente consistente nella eccepita mancata pronuncia nel merito RAGIONE_SOCIALEa non invocabilità del decreto di omologazione. Né, prosegue il ricorrente, è ravvisabile identità di ragioni di decisione rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, pur essendo stata confermata nel merito. Per tali motivi, conclude il COGNOME, non si può ritenere giustificato il provvedimento di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa debenza del doppio del contributo unificato; provvedimento che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua adozione, presuppone che la decisione assunta dal giudice del gravame sia incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, o come di rigetto integrale.
3.1. Anche il terzo motivo è privo di fondamento.
In caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’appellante deve reiterare specificamente, a pena di inammissibilità del motivo d’appello, la richiesta non esaminata
in prime cure per evitare la rinuncia alla pretesa; tale soluzione consente al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, come previsto dal principio devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘appello, in virtù del quale il «thema decidendi» nel giu dizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, n. 30507 del 2023; Cass. Sez. 3, n. 7629 del 2003). Del resto, la stessa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 lascia intendere che l’impugnazione respinta integralmente vada riferita al merito RAGIONE_SOCIALEa questione devoluta, mentre le questioni di rito (inammissibilità o improcedibilità) sono elencate separatamente.
Nel caso di specie, il giudice di seconde cure si è pronunciato, nel rispetto del principio devolutivo, su questione sì non affrontata dal giudice di prime cure ma facente, tuttavia, parte del thema decidendi , per poi rigettar e l’appello integralmente nel merito, come chiaramente affermato in dispositivo: tanto basta affinché si possa ritenere legittimamente applicato l’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente legittima attestazione -nella sentenza impugnata -dei presupposti per la corresponsione del doppio del contributo unificato.
3.2. Resta fermo che l’attestazione del giudice ordinario può concernere solo la sussistenza del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto, nel caso che ci occupa); ma non può riguardare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘altro presupposto richiesto dall’art. 13, comma 1quater , T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo
unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all’Amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 2020).
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Non si procede ad alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda