SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9863 2025 – N. R.G. 00041082 2021 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice NOME COGNOME pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D’APPELLO ex a. 437 e 438 cpc
nella causa civile di secondo grado , iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO , promossa da:
(cod. fisc.
col procuratore domiciliatario AVV_NOTAIO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc.
)
contumace
C.F.
P.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni del ricorso in appello, cioè:
‘… 2) In via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione della sentenza;
In via subordinata, nel merito: – Previa riforma della sentenza n. 3248/2021 emessa dal Giudice di Pace di , sez. I civile in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nell’ambito del giudizio recante RG 55439/2019 depositata in cancelleria il 02.08.2021 e notificata a mezzo pec il 15.09.2021, – Accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione; e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dal signor nel ricorso introduttivo del giudizio…
il valore della presente causa è pari a euro 726,20′
Svolgimento del processo
Con ricorso del 269.2019, l’odierno appellante impugnò innanzi al giudice di pace di due ordinanze ingiunzione (entrambe del 4.7.2018) colle quali il AVV_NOTAIO di aveva respinto i ricorsi ex a. 203 CDS proposti contro il verbale di accertamento NUMERO_DOCUMENTO/1/1/1 del 20 dicembre 2017 e il verbale di accertamento NUMERO_DOCUMENTO/1/1/1 del 31 gennaio 2018 , entrambi relativi al superamento del limite di velocità da parte del veicolo TARGA_VEICOLO. Il ricorrente eccepiva in particolare la difettosità o mancanza di motivazione dei provvedimenti prefettizi, la carenza del potere di firma in capo al vice prefetto, la mancanza di omologazione dell’apparecchiatura usata per rilevare la velocità, l’inesatta indicazione del luogo della violazione, la mancanza di cartelli di preavviso, l’errata indicazione del limite di velocità sulla strada.
Si costituiva il AVV_NOTAIO per resistere, confutando i vari motivi di opposizione e, quanto all’omologazione, invocando la ‘Direttiva Minniti’ che prevedeva unicamente l’approvazione degli strumenti.
Con sentenza 3248 del 2.8.2021, il giudice di pace di respinse il ricorso confermando le ordinanze ingiunzione numero 00171842 e 00171844 e compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza propone appello il amentando fra l’altro l’omessa pronuncia del giudice di pace su alcuni motivi del ricorso, insistendo anche sulla mancanza di omologazione dell’apparecchio rilevatore della velocità.
Il AVV_NOTAIO, pur ritualmente notificato, non si costituiva.
Dopo alcuni rinvii, all’udienza 28.9.2022 il giudice originariamente designato dichiarava contumace il AVV_NOTAIO e successivamente disponeva altri rinvii.
Riassegnata la causa allo scrivente, all’udienza 19.12.2025 le parti, rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, hanno discusso la causa oralmente e, all’esito, il giudice ha dato lettura ex a. 437 cpc del dispositivo della sentenza, della quale deposita ora anche la parte motiva ex a. 438 cpc.
I motivi della decisione
L’appello è fondato in relazione al motivo che attiene alla mancanza di omologazione dell’apparecchio con cui fu rilevata la velocità. Invero, il AVV_NOTAIO (su cui incombeva la relativa prova documentale) non ha dimostrato l’esistenza di tale omologazione.
D’altra parte, la necessità dell’omologazione è stata stabilita dal giudice di legittimità con due provvedimenti, cioè Cass. Sez. 2, ordinanza n. 10505 del 18/4/2024 e Cass. Sez. 2, ordinanza n. 13996 del 26/5/2025 e Cass. 26521/2025, con interpretazione che questo tribunale ritiene di dover condividere.
In particolare, il giudice di legittimità (che per la prima volta ha affrontato la questione nella citata sentenza del 2024), a proposito delle violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, ha affermato che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio ‘autovelox’ che sia stato approvato ma non anche ‘ debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse ‘.
In accoglimento del ricorso originario, dunque, dev’essere disposto l’annullamento delle due ordinanze ingiunzioni opposte, dandosi atto che nel dispositivo letto in udienza, per evidente e facilmente riconoscibile errore materiale, il secondo verbale di accertamento è indicato 00228205/2018/1/1/1 del 31 gennaio 2017, anziché del 31 gennaio 2018.
Le spese di lite vanno compensate tenendo conto del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale. Invero, le sentenze della Corte di cassazione che giustificano l’accoglimento dell’appello sono tutte ampiamente successive non solo rispetto alla sentenza del giudice di pace (emessa nell’agosto 2021), bensì pure al ricorso in appello (depositato nell’ottobre 2021).
Resta così assorbita, quanto alla regolazione delle spese di entrambi i gradi, la mancata espressa e specifica contestazione da parte del ricorrente dell’accertato superamento del limite di velocità da parte del suo veicolo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l’a. 437 cpc così decide:
in riforma della sentenza 3248/2021 del giudice di pace di , depositata il 2 agosto 2021, accoglie il ricorso originariamente proposto dall’appellante;
per l’effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni numero 00171842 e 00171844 emesse dal AVV_NOTAIO di il 19 aprile 2019 in riferimento agli accertamenti di violazione numero 02824151/2017/1/1/1 del 20.12.2017 e 00228205/2018/1/1/1 del 31.1.2017;
compensa interamente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso il giorno 23 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice NOME COGNOME