Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 5054/2022 proposto da:
NOME COGNOME NOME, difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME e da se stesso;
-ricorrente-
contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 9246/2021 del 3/1/2022.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME propone al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE opposizione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.) per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. Il Giudice di pace accoglie l’opposizione. Il Tribunale riforma e conferma il verbale. La parte privata ricorre in cassazione con cinque motivi. La p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni delle decisione
– Il primo motivo (p. 4) denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poiché la p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l’appello e rigettare l’opposizione originariamente proposta. Il secondo motivo (p. 6) denuncia che è viziata la motivazione sull’eccezione relativa all’alterazione del software. Il terzo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esame del fatto dell’alterazione del software. Il quarto motivo (p. 10) denuncia il difetto di omologazione del l’apparecchiatura di rilevamento della velocità . Si deduce violazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. e dell’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92. Il quinto motivo fa valere la sostanza del quarto motivo sotto il profilo della denuncia di falsa interpretazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell’art. 3 cost.
-Delibati i motivi secondo la ragione più liquida , si anticipa l’esame del quarto e del quinto motivo.
Il quarto e il quinto motivo sono fondati.
Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente – ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. – a Cass. 10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2.
Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione delll’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.
Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass. 10505/2024 ( nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024 è criticata con rilievi che essa ha già respinto).
-L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi , con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impugnato; condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 440 , oltre a € 100 per esborsi , per il giudizio di appello e in € 370 , oltre a € 100 per esborsi , per il giudizio di legittimità, il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso a Roma, il 10/7/2024.