SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 23 2025 – N. R.G. 00000044 2025 DEL 07 04 2025 PUBBLICATA IL 07 04 2025
Corte d’Appello di Lecce
Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44NUMERO_DOCUMENTO2025 V.G.,
tra
(c.f.
),  in  persona  del  direttore  generale  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; P_IVA1
RECLAMANTE
e
(c.f.
),
rappresentata e difesa dall’avv.
NOME COGNOME, come da mandato in atti
Parte_1
CP_1
C.F._1
RECLAMATA
Con il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 24.2.2025, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 Con ricorso depositato il 14.2.2025, Parte_1
di ha  proposto  reclamo  avverso  la  sentenza  n.  6  del  20.1.2025,  con  cui  il tribunale di Brindisi aveva accolto la richiesta di omologa della proposta di concordato minore, avanzata da ex art. 74 del d. lgs. n. 14/2009 (d’ora innanzi CCII), nell’ambito della procedura n. 104/2024 R.G.P.U.. Pt_1 CP_1
In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma del decreto impugnato per le ragioni di seguito riportate:
-omessa comunicazione ai creditori del piano rimodulato;
-errata quantificazione del credito tributario;
-mancanza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del reclamo. NUMERO_DOCUMENTO
In data 5.3.2025 il procuratore generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento del reclamo ‘ dal momento che effettivamente l’immediata esecuzione sul bene immobile del  debitore  potrebbe  consentire  non  solo  di  coprire  quasi  integralmente  i  debiti  ma soprattutto di farlo in tempi decisamente più ravvicinati rispetto alla durata complessiva stabilita nella sentenza di primo grado per il rientro debitorio’.
In data 3.4.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 Il reclamo si fonda su tre motivi.
§ 2.1 Con il primo motivo d’impugnazione, ha denunciato la violazione degli artt. 79 e 80 CCII; ha dedotto, in particolare che il tribunale non avrebbe verificato il raggiungimento delle maggioranze e l’assenza di contestazioni, a causa dell’omessa comunicazione ai creditori, da parte dell’OCC, delle modifiche apportate dalla debitrice al piano, a seguito delle osservazioni espresse dalla stessa nella nota trasmessa l’11.12.2024, con cui aveva pure manifestato il proprio dissenso all’omologa. Parte_1 Contr
Il motivo è fondato
In  disparte  da  ogni  considerazione  sul  merito  della  proposta,  la  corte  osserva  che  la proposta di concordato in esame è stata strutturata come ipotesi di concordato con apporto di risorse esterne (art. 71 comma 2 CCII).
In  una  prima  versione,  il  piano  aveva  previsto  la  corresponsione  ai  creditori  della complessiva somma di € 121.102,06, in 180 rate mensili (pari a 15 anni) dell’importo di € 672,79 ciascuna.
Su tale proposta aveva espresso il proprio dissenso. Parte_1
Il piano,  rimodulato  in  ragione  della  ricognizione  di  maggiori  passività,  era  stato incrementato dalla debitrice con la proposta di pagamento della complessiva somma di € 135.585.68,  da  versare  in  216  rate  mensili  (pari  a  18  anni)  dell’importo  di  €  627,71 ciascuna, a garanzia di un più equilibrato rapporto rata/reddito.
Le considerevoli modifiche apportate alla proposta concordataria non sono state sottoposte al vaglio dei creditori: sia l’OCC che il tribunale hanno ritenuto non essenziale una verifica delle maggioranze sulla nuova proposta (ex art. 79 CCII); l’omologa pertanto è stata erroneamente accordata, presupponendo ‘ l’avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge’, mentre invece un controllo in tal senso non risulta essere stato eseguito, essendo stata omessa anche solo la comunicazione ai creditori della proposta
rimodulata, in tal modo sottratta ad eventuali contestazioni (ex art. 80 CCII), in violazione del principio del contraddittorio, che innegabilmente opera anche nella materia in esame.
Il  ragionamento  decisorio  è  viziato  dalla  erronea  valorizzazione,  in  via  esclusiva,  del quantum offerto per l’integrale soddisfacimento delle passività, senza tener conto:
a)  dell’aumento  del  passivo  e  dell’incidenza  dello  stesso  su  tempi  e  percentuali  di soddisfacimento dei creditori;
b)  della  riduzione  –  senza  che  sia  sopravvenuta  alcuna  modifica  della  situazione economico-patrimoniale della proponente – della rata mensile, passata da iniziali euro 672,79 ad euro 627,71 (con un minore apporto di euro 8.114,40 nel periodo di 15 anni indicato nella prima proposta, all’esito del quale verrebbe versato il minor importo di euro 112.987,60 in luogo della somma di euro 121.102,00 di cui alla prima proposta, cioè all’unica comunicata ai creditori e oggetto del voto);
c)  dell’aumento  della  durata  del  piano,  passata  da  15  a  18  anni,  con  conseguente allungamento dei tempi di soddisfacimento dei crediti.
Da tanto consegue che il voto favorevole/consenso dei creditori avrebbe dovuto essere espresso in relazione alla diversa proposta poi omologata, in relazione alla quale – va ricordato – non risulta instaurato neanche il contraddittorio: l’inserimento di ulteriori passività, la riduzione della rata mensile e l’allungamento di ulteriori tre anni dei tempi di adempimento, passati così a ben 18 anni, non possono essere considerati elemento neutro. Tanto consente di escludere che l’accordo sul punto possa essere presunto, e che possa prescindersi da una nuova consultazione dell’intero ceto creditorio.
§ 2.2 Con il secondo motivo d’impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare le ‘ criticità rilevate dall’ufficio nella manifestazione di dissenso all’omologa dell’11.12.2024, relative all’indeterminatezza dell’ammontare Parte_1
riconosciuto come di spettanza dell’Amministrazione finanziaria e degli enti che affidano la riscossione all’ ‘, circostanza che avrebbe impedito di distinguere il complessivo ammontare del debito erariale  tra i singoli enti creditori e quindi non avrebbe consentito di comprendere il peso di ciascun ente nella procedura di voto che ha comportato l’omologa della nuova proposta. Controparte_3
Il motivo è assorbito.
La  modifica  del  piano  concordatario,  come  detto  al  §  3.1,  non  risulta  essere  stata sottoposta al voto dei creditori. Tale irregolarità esonera la corte dal valutare i profili di indeterminatezza della proposta esposti nella censura in scrutinio.
ha dedotto che il tribunale avrebbe  erroneamente  ritenuto  la  convenienza  della  proposta  concordataria  rispetto
§ 2.3 Con il terzo motivo di reclamo, all’alternativa liquidatoria. Parte_1
Il motivo è assorbito.
La irregolarità evidenziata al § 3.1 costituisce la ragione più liquida per l’accoglimento del reclamo.
Per completezza, la corte ritiene di segnalare che merita censura anche la valutazione compiuta dal tribunale in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all’alternativa liquidatoria: è di palmare evidenza che, in assenza di una verifica giudiziale del valore degli immobili di proprietà della debitrice (stimati in € 212.000,00 dal CTP dello stesso debitore), il giudizio di maggior convenienza della proposta concordataria (pagamento integrale del debito in 18 anni) – rispetto all’alternativa liquidatoria (pagamento integrale, o pressochè integrale, del debito nei tempi certamente più brevi della procedura esecutiva individuale) – non è condivisibile.
§ 3 Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’omologa della proposta di concordato minore ,  disposta  dal  tribunale  di  Brindisi  con  sentenza  n.  6  del avanzata  da 20.1.2025; CP_1
condanna al  pagamento, in favore di
CP_1
Parte_1
[…]
di delle spese processuali che liquida, in € 3.500,00 per compenso,
Pt_1
oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il consigliere estensore                                                 Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME                                                     AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME