Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5428 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5428 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17144/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 4109/2021 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 1/6/2018.
COGNOME, dirigente tecnico di RAGIONE_SOCIALE Capitale, aveva agìto per via monitoria per il pagamento della somma di € 32.998,50 oltre accessori a titolo di acconto sul compenso aggiuntivo asseritamente dovutogli quale componente del Comitato tecnico di supporto al Collegio di vigilanza incaricato del collaudo dell’intervento urbanistico ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sulla base di delibera n. 1602 del 26/8/2013, che, richiamando precedente delibera del 4/8/RAGIONE_SOCIALE, aveva determinato gli importi da attribuire ai componenti del Comitato, autorizzandone il pagamento in acconto.
RAGIONE_SOCIALE Capitale aveva opposto il decreto ingiuntivo, assumendo, da un lato, che la delibera in questione non era mai divenuta definitiva, essendo stata restituita il 5/2/2014 al Dipartimento competente perché apportasse le modifiche relative al superamento del limite previsto dal regolamento sulla omnicomprensività di cui alla determina n. 265/2002; dall’altro, che l’incarico era stato conferito al COGNOME in ragione della qualità rivestita nel rapporto di lavoro; e che all’esito di verifica ispettiva gli incaricati del MEF avevano censurato, ai sensi dell’art. 24, co. 3 del d.lgs. n.165/2001, violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il lavoratore aveva obiettato: che i compiti a lui assegnati nel Comitato erano diversi da quelli svolti nel Dipartimento di appartenenza; che l’incarico non gli era stato conferito ratione officii ma intuitu personae; che l’incarico autorizzato nel RAGIONE_SOCIALE prevedeva che a pagare il compenso a RAGIONE_SOCIALE Capitale fosse una società privata, con conseguente ingiustificato arricchimento di quest’ultima.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione assumendo: che il principio legale di omnicomprensività non poteva essere derogato per il fatto, vero, che il lavoratore fosse stato ingaggiato intuitu personae; che il debitore
del COGNOME era RAGIONE_SOCIALE Capitale e non la società privata; che stante l’assenza di allegazioni da parte sull’opposto sul contenuto dell’incarico e le mansioni svolte nello stesso periodo da dipendente non era possibile apprezzare il dedotto arricchimento senza causa.
Il lavoratore aveva proposto appello per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., per avere il Tribunale «rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico d’ufficio per presunta violazione della norma imperativa di cui all’art. 24 d.lgs n.165/2001 senza provocare sul punto il contraddittorio tra le parti»;
l’incarico non rientrava nelle mansioni, come riconosciuto anche nella determina del 2013, sicchè il credito non rientrava nel capo di applicazione del principio di omnicomprensività;
tanto più che esso vedeva quali fruitori della prestazione anche altri soggetti (la Regione Lazio, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE);
omessa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c..
La Corte capitolina disattendeva il motivo sub a), perché « La questione della violazione delle norme imperative non è stata rilevata d’ufficio; sulla stessa si era già instaurato il contraddittorio, in quanto RAGIONE_SOCIALE Capitale aveva eccepito con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’omnicomprensività della retribuzione, richiamando espressamente il dettato normativo di cui all’art. 24 del d.ls n. 165/2001».
Esaminati congiuntamente gli altri, li rigettava perché: il principio di omnicomprensività escludeva la remunerabilità di somme prive di titolo contrattualcollettivo non solo quanto alle funzioni rientranti nel profilo/qualifica, ma quanto a qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (Cass. n. 32264/2019); nella specie l’incarico era stato conferito dal datore di lavoro, e tanto bastava ad escluderne la remunerabilità, a nulla rilevando in senso contrario che in base agli accordi tra i soggetti
interessati le spese fossero a carico di un terzo, cosa che non valeva ad attribuire all’incarico natura libero professionale; tanto più che lo stesso art. 24, co. 3 del TUPI prevedeva che i compensi fossero versati all’Amministrazione; che peraltro nella specie l’incarico era stato conferito dal COGNOME dal suo Capo Dipartimento, «e dunque in relazione alle specifiche competenze rivestite nell’ambito del rapporto di impiego»; né rilevava in senso contrario il fatto che la delibera del 26/8/2013 affermasse che «detto incarico non costituisce espletamento dei compiti di istituto», posto che la delibera era firmata dallo stesso COGNOME, che aveva richiamato una circolare del Segretario Generale del 2010 che, invece, aveva richiamato i destinatari ad una rigorosa applicazione del principio di omnicomprensività; e che nel provvedimento di istituzione del Comitato non risultava in alcun modo che l’incarico fosse estraneo ai compiti istituzionali del COGNOME; né detta delibera era mai divenuta definitiva.
Escludeva altresì l’indebito arricchimento, posto che per quanto premesso l’incarico era remunerato dal trattamento dirigenziale ordinario.
Per la cassazione della sentenza ricorre il COGNOME con atto affidato a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE Capitale con controricorso.
Il COGNOME ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 111 Cost. Il ricorrente insiste sull’assunto che la violazione dell’art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 sarebbe stata rilevata d’ufficio dal Tribunale senza sollevare su di essa il contraddittorio.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso ricorrente al par. 2 punto 4 (pag. 5) del ricorso per cassazione contraddice la premessa deducendo che «Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione RAGIONE_SOCIALE Capitale deducendo:… ii) che il ricorrente non poteva essere remunerato per l’attività svolta in quanto l’incarico di membro del Comitato tecnico di sorveglianza sui lavori di realizzazione della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ eseguiti dalla società RAGIONE_SOCIALE ricadeva nel principio di omnicomprensività della retribuzione così come sancito dagli artt. 24 del d.lgs 165/2001». Al punto 6 (pag. 6) deduce di essersi difeso sul punto.
Nello svolgimento del motivo il ricorrente specifica che la violazione consisterebbe nel fatto che «la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e di individuazione delle modalità di retribuzione dello stesso…è stata dichiarata d’ufficio per violazione di norma imperativa … Il giudice di appello avrebbe dovuto accertare il vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. … in quanto nessuna domanda era stata sollevata dal Comune per l’annullamento della citata D.D. …».
Anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile perché: a) il ricorso non riporta il dispositivo della sentenza del Tribunale, circostanza che impedisce, secondo l’ art. 366, comma 1, n.6 c.p.c., il riscontro del fatto che questo abbia formalmente dichiarato la nullità della delibera di conferimento dell’incarico, così statuendo su una domanda non proposta; b) non vale al riguardo il fatto che, nel motivare l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale avrebbe affermato che la delibera del RAGIONE_SOCIALE, nel conferire al dirigente un incarico intuitu personae, come tale remunerabile ‘a parte’, era nulla per violazione dell’art. 24 cit., perché tale affermazione, in quanto usata al mero fine di confutare la pretesa attorea, accoglieva una mera eccezione insita nel motivo di opposizione proposto da RAGIONE_SOCIALE Capitale, essendo del tutto evidente che, al di là dell’esatto tenore del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo (che il ricorrente tra l’altro non riporta in modo letterale e non richiama
localizzandolo in violazione del principio di specificità/autosufficienza) l’invocazione in senso ostativo del principio di omnicomprensività della retribuzione contrattualcollettiva dei dirigenti, principio imperativo ed inderogabile, non poteva svolgere nel processo alcun’altra funzione che quella di escludere che la delibera ricognitiva del compenso, come quella di conferimento dell’incarico, potessero come tali avere effetto retributivo veruno.
Né ha pregio l’assunto secondo il quale l’omessa suscitazione del contraddittorio sulla nullità della delibera del RAGIONE_SOCIALE avrebbe impedito al lavoratore di mostrare, argomentando dal contenuto della stessa, che l’incarico esulava dal principio, in quanto conferito intuitu personae, posto che l’eccezione secondo la quale il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per delibera non era ammissibile secondo l’art. 24, e quindi il COGNOME aveva ottenuto il decreto sulla base di un titolo non valido, poneva comunque il lavoratore, attore in senso sostanziale, nella necessità, ed insieme nella possibilità, di allegare, provare e discutere i fatti che, in ipotesi, avrebbero consentito di derogare al principio.
Merita peraltro aggiungere come la doglianza non si confronti con la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nell’assunto che ai fini del compenso neppure rilevava che, in ipotesi, l’incarico fosse stato conferito intuitu personae, e non ratione officii; bastando in senso ostativo, secondo l’art. 24, comma 3 , del d.lgs. n. 165/2001, che l’incarico fosse stato conferito dallo stesso datore di lavoro, o comunque su designazione dello stesso.
Il secondo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 92, co. 5, del d.lgs. n. 163/2006.
Nello svolgimento del motivo, il ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte territoriale, nel giudicare l’incarico compreso nell’attività istituzionale, non abbia tenuto conto del fatto che D.D n. 147 del
4/8/RAGIONE_SOCIALE, nel dare attuazione all’Accordo di Programma del 10/2/2004, ratificato dal RAGIONE_SOCIALE Comunale con deliberazione del 26/2/2004, avesse previsto compensi aggiuntivi in considerazione della complessità dell’opera da realizzare, e del fatto che essa fosse da svolgere in aggiunta e al di fuori dell’orario di lavoro, trattandosi di incarichi conferiti intuitu personae, e non ratione officii; come emergerebbe da altri atti del processo.
Lamenta ancora che la Corte territoriale non abbia considerato il fatto, che si assume incontestato, che i componenti del Comitato non avessero alcun potere di rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE Capitale, integrando il Comitato un organo tecnico autonomo e speciale.
I submotivi in questione sono inammissibili, perché il vizio di violazione di legge o contratto collettivo inerisce all’erronea interpretazione o applicazione degli stessi ai fatti come accertati dal giudice del merito (cd. vizio di sussunzione); e va svolto mostrando la contrarietà a diritto delle affermazioni in diritto spese o presupposte dalla sentenza impugnata (Cass. SU n. 23745/2020; Cass. n. 20870/2024); mentre, se, come nella specie, la censura è mediata da un apprezzamento delle risultanze istruttorie in contrasto/rivisitazione con quanto accertato e giudicato dal giudice del merito, sia sotto il profilo dell’accertamento del fatto che di quello della ascrizione dello stesso a fattispecie in concreto, essa ha la consistenza della denuncia di vizio motivazionale ( ex pluris , tra le più recenti, Cass. nn. 26110/2015, 195/2016, 24155/2017, 640/2019, 3340/2019, 35384/2021), ormai devolvibile solo nei limiti posti dal n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 31546/2019) peraltro qui preclusi da cd. ‘doppia conforme’.
Nella parte più propriamente riferibile al tipo di vizio denunciato, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, e prima ancora l’art. 18 della legge n. 109/1994, consentivano, in deroga all’art. 24 del TUPI, l’erogazione di compensi aggiuntivi ai componenti di commissioni di
collaudo (come per le attività di progettazione e direzione lavori), rimettendone la ripartizione alla contrattazione decentrata; contrattazione che nella specie era stata recepita dalla Giunta con delibera n.372 del 22 luglio RAGIONE_SOCIALE; prima che, solo col d.l. n. 90/2014, e quindi dopo la delibera ricognitiva del 2013, da tale disciplina fossero esclusi i dirigenti.
Il ricorrente trae argomento dall’ apparente antinomia tra l’art. 24, da una parte, e gli artt. 18 e 92 cit. dall’altra, per sostenere che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto nell’affermare che la regola posta dal d.lgs. n. 165/2001 non potesse trovare eccezioni in ragione delle particolarità del caso di specie, tenuto anche conto del fatto che l’onere gravava su un terzo.
Infine, si lamenta che la Corte territoriale non abbia colto che nella specie la deroga all’art. 24 si fondava sulla natura di ‘incarico speciale’, prevista dall’art. 54 del d.lgs n. 165/2001.
Anche tali motivi sono inammissibili.
L’art. 18 della legge n. 109/1994 e l’art. 92 del d.lgs n. 163/2006 non derogano completamente al principio secondo il quale nessun trattamento economico può essere erogato al dirigente pubblico se non sulla base di un contratto collettivo. L’art. 18 recitava invero che: «1. Una somma non superiore al….dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione….». Ed analogamente prevede l’art. 92.
Questa Corte, compendiando propri precedenti, ha da ultimo affermato che « In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all’art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce
solo con riferimento all’attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l’adozione dell’atto dell’amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.
Inoltre, si osserva che, per la giurisprudenza di legittimità, il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 della legge n. 109 del 1994, sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione.
Per l’esattezza, in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all’art. 18 della legge n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria sia in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito fondo interno e solo ove l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera da realizzare (Cass., Sez. L, n. 13937 del 5 giugno 2017): Cass. n. 20582/2025.
Da tali princìpi discende che sebbene gli artt. 18 e 92 cit. prevedessero, in deroga all’art. 24, per legge, la possibilità di erogare compensi ai dirigenti per prestazioni rese nell’ambito di procedure di appalto pubblico, il diritto al compenso non poteva comunque sorgere se non all’esito di un
procedimento di determinazione dei relativi criteri, dapprima da parte della contrattazione e poi da un regolamento.
Nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento, nemmeno in termini di deduzioni delle parti, alla questione della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 18 della legge n.109/1994, né all’esistenza e, comunque, al contenuto di regolamenti, né di contrattazione decentrata in materia. Per converso dalla sentenza risulta che il compenso era stato autorizzato nel 2013 ‘in acconto’, e che la procedura di erogazione si era bloccata perché gli incaricati del MEF «hanno censurato, relativamente al 2013, l’erogazione di compensi…non previsti dai contratti collettivi».
In tale contesto la denuncia di violazione dell’art. 18 della legge n.109/1994 o dell’analogo art. 92 del d.lgs. n.163/2006 risulta inammissibile per novità (Cass. nn. 32804/2019, 3473/2025) dipendendo da questioni di fatto che dalla sentenza impugnata non risultano affrontate né dedotte da chi ne aveva l’onere, e che lo stesso ricorrente non denuncia, nel ricorso per cassazione, di aver dedotto nelle fasi di merito, dove le avrebbe dedotte, e quando; circostanza che, ove assolta, avrebbe peraltro potuto fondare, in presenza dei relativi presupposti, una censura di vizio motivazionale, e non di violazione di legge. Lo stesso vale per il riferimento all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 (presumibilmente, art. 53).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
La Presidente
NOME COGNOME