Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10830 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2023
R.G.N. 16511/’19
C.C. 24/3/2023
AZIONE DI MANUTENZIONE DEL POSSESSO
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16511NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ‘ex lege’ in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO; controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5456/2018 (pubblicata in data 27/11/2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 113/2012, il Tribunale di Torre Annunziata -Sez. dist. di Sorrento accoglieva il ricorso per manutenzione nel possesso proposto nel luglio 2022 da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, diretto a far cessare le turbative arrecate da quest’ultimo al possesso dell’esercizio della servitù di canna fumaria vantato dal ricorrente a vantaggio del forno di cui era dotato l’immobile di sua proprietà, sito in Meta al piano terra del civico INDIRIZZO di INDIRIZZO, adibito ad attività di ristorante e pizzeria, a carico dell’immobile sovrastante del citato convenuto, consistenti nell’occlusione della predetta canna fumaria e nel rifiuto di far eseguire i necessari lavori di sostituzione di tale canna nel tratto che attraversava l’imm obile del COGNOME, in tal senso confermando l’interdetto possessorio precedentemente emesso.
Con la stessa sentenza, il citato Tribunale condannava il convenuto al risarcimento del danno, in favore dell’attore, per il mancato utilizzo del suo immobile i n conseguenza dell’illegittima attività realizzata dal COGNOME, liquidandolo equitativamente in euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo e alla condanna delle spese giudiziali.
Decidendo sull’appello interposto d al COGNOME e nella costituzione dell’appellato COGNOME, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5456/2018, lo accoglieva parzialmente, rigettando la domanda risarcitoria formulata dal COGNOME e confermando nel resto l’impugnata sentenza, con la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, addossando la residua metà al COGNOME.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea rilevava la sussistenza, in capo al COGNOME, della legittimazione attiva all’esperimento dell’azione di manutenzione del possesso, ritenendo
infondato il motivo di appello secondo cui la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta ritenere errata nella parte in cui aveva riconosciuto in capo al COGNOME il possesso da tutelare, per il fatto di essere subentrato nella medesima posizione giuridica e di fatto del dante causa (COGNOME NOME), senza che avesse argomentato alcunché sull’eccepita dismissione del possesso della canna fumaria da parte di detto dante causa.
In particolare, al riguardo, la Corte territoriale considerava, invece, che dal punto di vista fattuale non fosse intervenuta questa dismissione del possesso della canna fumaria da parte del venditore in favore del COGNOME per la sola circostanza che vi era stata soltanto una temporane a cessazione dell’attività commerciale nel passaggio fra una gestione e la successiva, in quanto, per effetto della trasmissione del possesso dell’immobile acquistato dal COGNOME e che aveva materialmente appresso il locale, si era venuta a verificare anche la prosecuzione del possesso (con la produzione degli effetti di cui all’art. 1146, comma 2, c.c.) della canna fumaria in dotazione all’immobile, poiché trattavasi di opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale.
A conferma di tale ricostruzione, il giudice di appello evidenziava che la pattuizione di cui all’art. 2 del contratto di compravendita distintamente intervenuto antecedentemente tra il COGNOME ed il COGNOME, avente ad oggetto il primo piano dell’edifi cio (sottostante al quale era ubicato il locale commerciale), in virtù della quale il venditore aveva provveduto alla separazione della sua proprietà, comprovava la sussistenza della servitù di attraversamento della canna fumaria e non, invece, contraria manifestazione di volontà alla costituzione della predetta servitù per destinazione del padre di
famiglia. Aggiungeva, infatti, la Corte di appello che il contenuto di tale clausola era incompatibile con la volontà di mutare la situazione di fatto che, in forza della legge, determinava la nascita della servitù, il che implicava che, sotto il profilo possessorio, non poteva ritenersi venuto meno l’ animus possidendi quanto all’esercizio del potere di fatto sulla canna fumaria.
Non essendo, poi, contestata la condotta materiale commessa dal
COGNOME come denunciata con il ricorso possessorio, la sentenza di primo grado non poteva che essere confermata quanto all’accoglimento della domanda formulata ai sensi dell’art. 1170 c.c. Di contro, la Corte di appello rilevava la fondatezza del motivo con cui era stata confutata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del COGNOME, poiché la relativa pretesa non era stata sufficientemente provata.
Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il COGNOME NOME, resistito con controricorso dall’intimato COGNOME NOME.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis. 1. c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo, complesso, motivo, il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., anche in relazione agli artt. 1062 e 1146, comma 2 , c.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, avuto riguardo alla valutazione delle conferenti clausole del contratto di acquisto dallo stesso fatto dal comune dante causa COGNOME NOME.
Nello specifico, il COGNOME sostiene che la Corte di appello ha violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. (con le relative conseguenze afferenti al piano possessorio), dal momento che -ai sensi degli artt. 2 e 5 del suo contratto di acquisto -era stato previsto il mantenimento della sola servitù di sopportare l’insegna del negozio e non dell’attività commerciale di rosticceria e che, con la pattuizione di un’apposita clausola di salvaguardia (contenuta nel citato art. 5), era stato concordato c he l’alienante avrebbe garantito che l’unità immobiliare (oggetto del contratto di vendita) era libera da diritti reali minori e che, quindi, non vi era null’altro da regolamentare, ragion per cui non poteva ritenersi che il COGNOME, con il successivo atto in favore del COGNOME, avesse trasmesso a quest’ultimo anche il possesso relativo alla servitù della canna fumaria, donde l’inapplicabilità dell’ accessio possessionis prevista dal citato art. 1146, comma 2, c.c.
Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, omesso di condannare la controparte alla restituzione di quanto pagato per e ffetto dell’esecuzione della sentenza di primo grado relativamente alla condanna pecuniaria per il riconosciuto risarcimento del danno, poi escluso dalla sentenza di appello (con accoglimento, per tale parte, del gravame).
Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Innanzitutto -come eccepito anche dal controricorrente -la censura difetta di specificità perché, nell’allegare la supposta violazione di criteri ermeneutici dell’atto di vendita (del 23.11.20 01) effettuato dal COGNOME in favore di esso ricorrente (con riferimento, specificamente,
alle clausole di cui al n. 2 e al n. 5), il cui immobile si sarebbe dovuto ritenere libero da diritti reali minori (consentendo, soltanto, il mantenimento dell’insegna del negozio sottostante adibito attività di pizzeria e rosticceria), il cui sopravvenuto proprietario si era, tuttavia, avvalso, per lo smaltimento dei fumi, della preesistente canna fumaria attraversante i due immobili (alienati separatamente prima al COGNOME e poi al COGNOME, di proprietà dello stesso dante causa COGNOME), il ricorrente non trascrive testualmente il contenuto delle richiamate clausole, delle quali deduce l’erronea interpretazione da parte del giudice di appello (cfr. Cass. n. 25728/2013 e Cass. n. 6735/2019) e da cui sarebbe dipeso il difetto di legittimazione attiva del COGNOME ad esercitare il vantato possesso, da ritenersi, perciò, insussistente.
Ad ogni modo, il motivo si prospetta privo di fondamento, dal momento -a prescindere dalle suddette clausole contrattuali (che potrebbero avere, al limite, una loro rilevanza in sede petitoria per far valere un’azione negatoria della servitù), la Corte di appello ha accertato che, da un punto di vista fattuale, non vi era stata una dismissi one dell’esercizio del possesso della canna fumaria da parte del venditore COGNOME (persistente, dunque, anche al momento della vendita del locale commerciale sito a piano terra in favore del COGNOME, il quale aveva momentaneamente interrotto l’esercizio d ell’attività per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione rimanendo comunque nella disponibilità dell’immobile), che aveva continuato a fruire delle utilità ricavabili dalla preesistente canna fumaria, la quale era stata mantenuta -sul piano fattuale – anche quale opera funzionale alla permanenza dell’originaria ed immutata sua destinazione commerciale dei locali a piano terra (ovvero per l’eliminazione dei fumi originati dall’utilizzazione del forno della
pizzeria-rosticceria da parte del COGNOME e, come tale, era continuata ad essere usata).
Correttamente, poi, la Corte di appello ha valorizzato -sempre in funzione della tutela possessoria invocata dal COGNOME e ‘ad colorandam’, oltre che ragionevolmente in senso contrario alla prospettazione ermeneutica del ricorrente -che il possesso della servitù di canna fumaria in favore dell’odierno controricorrente derivava anche in virtù proprio della previsione della citata clausola 2 (del contratto di compravendita intercorso tra il COGNOME e il COGNOME), in conseguenza della quale il venditore aveva inteso separare la sua proprietà (tra il pianterreno e il primo piano), così manifestando la sua volontà di mantenimento della servitù di attraversamento della canna fumaria riconducibile al titolo di cui all’ar t. 1062 c.c. (ovvero per destinazione del padre di famiglia, che può -come è risaputo essere impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due immobili al momento della loro separazione, senza che, peraltro, essa possa ess ere desunta ‘per facta concludentia’: cfr. Cass. n. 4872/2018), ragion per cui, sotto il profilo possessorio, non potevano ritenersi venuti meno, in capo al COGNOME, né l’ animus possidendi né il potere di fatto corrispondente all’esercizio di detta servi tù con conseguente legittimità della prosecuzione dell’utilizzo della canna fumaria.
4. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo, sotto l’assorbente profilo della sussistente violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché -in base alla specifica richiesta formalizzata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello (debitamente riportate nello svolgimento della censura, richiesta ribadita in comparsa conclusionale) – il ricorrente aveva invocato la restituzione di quanto pag ato alla controparte per effetto dell’esecuzione della
sentenza di primo grado (alla quale era stata data seguito successivamente al sopravvenuto rigetto dell’inibitoria da parte del giudice di secondo grado, quindi nel corso dello stesso giudizio di appello, donde la legittimità della domanda di restituzione ancorché formalizzata solo all’atto della precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. n. 16152/2010 e Cass. n. 2292/2018), per l’eventualità ovviamente dell’accoglimento del proprio gravame.
Orbene, poiché, con la sentenza di appello, il gravame del COGNOME era stato parzialmente ritenuto fondato con riguardo alla ravvisata illegittimità della pronuncia di risarcimento dei danni adottata con la sentenza di primo grado, appare evidente che il giudice di secondo grado -a fronte dell’incontestata e, peraltro documentalmente provata, corresponsione della somma dipendente dalla riformata decisione di condanna al risarcimento dei danni -avrebbe dovuto disporre l’invocata restituzione dell’importo spettante all’odierno ricorrente (quale appellante), precisandosi che tale omessa statuizione non poteva implicare una tacita disposizione di tale restituzione, onde la sentenza di appello -in mancanza di un’espressa decisione restitutoria non avrebbe potuto essere fatta valere dal COGNOME come titolo esecutivo al fine di ottenere, per l’appunto, la ripetizione di tali somme (v. Cass. n. 9287/2012 e Cass. n. 12387/2016).
5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, deve essere respinto il primo motivo mentre va accolto il secondo, con la conseguente cassazione, in relazione a quest’ultimo motivo ritenuto fondato, dell’impugnata sentenza ed il derivante rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a determinare il ‘quantum’ effettivo che dovrà costituire oggetto di restituzione in favore del COGNOME.
Allo stesso giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile