Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21899-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto
Omissione di pronuncia
R.G.N. 21899/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 225/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 1103/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il pignoramento presso terzi del 7 gennaio 2015, emesso da Equitalia ex art 72 bis del D.P.R. nr. 602 del 1973, relativo a 5 avvisi di addebito Inps.
A fondamento del decisum , la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la previsione di cui a ll’art. 1, commi 573 -540, della legge nr. 228 del 2012, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo nr.159 del 2015, poiché l’istanza del debitore risultava presentata prima dell’entrata in vigore della novella. Ha osservato che la disciplina di cui all’art. 1 cit. era di portata generale, relativa anche ai crediti contributivi. Derivava, pertanto, « l’annullamento d i diritto dall’iscrizione a ruolo » dei crediti di cui all’opposto pignoramento.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Inps , con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe. È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c.è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ne bis in idem formulata dall’Istituto con l’atto
di appello e relativa alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 1379 del 2016 che aveva pronunciato sulla stessa domanda oggetto di causa e che, in particolare, aveva giudicato sussistente la pretesa creditoria dell’INPS di cui ai cinque avvisi di addebito posti a base del pignoramento presso terzi.
In particolare, il Tribunale di Roma, con l’indicata pronuncia, aveva escluso l’ efficacia estintiva de ll’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss. , della legge nr. 228 del 2012; la relativa statuizione era divenuta definitiva.
Le censure, formulate nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ., sono fondate.
La Corte di appello non si è pronunciata sull’eccezione di giudicato esterno, formulata dall’INPS in sede di appello (v. penultima pagina della comparsa in appello: violazione del ne bis in idem in relazione al procedimento RG nr. 3158/16).
A tale riguardo è il caso di precisare che la sentenza del Tribunale di Roma nr. 1379 del 2016, per la parte di interesse, è stata oggetto di impugnazione. Il relativo giudizio si è concluso con pronuncia della Corte di appello di Roma nr. 962 del 13 maggio 2020 (v. pag. 17 del ricorso per cassazione), passata in cosa giudicata, nelle more del giudizio di appello che qui viene in rilievo.
Vero è che la pronuncia impugnata, al punto 6.1. (pag. 6), opera un richiamo alla sentenza nr. 962 del 2020.
Osserva, tuttavia, il Collegio che il precedente è preso in considerazione dalla Corte territoriale ai soli fini dell’interpretazione della normativa di riferimento e non per l a valutazione della questione di «giudicato» nei termini in cui la stessa era stata devoluta dall’INPS.
Pertanto, il primo motivo va accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Resta assorbito il secondo motivo: ogni decisione in ordine all’interpretazione e all’esatta portata del giudicato esterno competerà al giudice del rinvio, cui è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME