Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1786/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2041/2023 depositata il 17/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 . La presente controversia trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona nei confronti dei signori NOME COGNOME in qualità di debitore principale, e NOME COGNOME in qualità di obbligata solidale sulla base di un’appendice di coobbligazione, per il pagamento della somma di € 33.423,50, oltre interessi, a favore di Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa.
Tale importo era stato versato a titolo di adempimento della polizza fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di AGEA, in relazione alla restituzione dell’anticipo dell’aiuto previsto dal Regolamento CE n. 1698/2005. La garanzia era stata escussa dal beneficiario in seguito all’inadempimento del debitore principale, con conseguente pagamento da parte della compagnia assicurativa avvenuto il 1° ottobre 2019.
Nell’opposizione si deduceva che il garante avrebbe dovuto essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che aveva agito per scopi estranei alla propria attività professionale, con la conseguente incompetenza per territorio del giudice adito con la domanda monitoria. Si contestava, inoltre, la fraudolenta escussione della garanzia da parte del beneficiario e l’incauto pagamento effettuato dall’assicurazione, in quanto non sarebbe sussistito alcun inadempimento imputabile al debitore principale.
Con sentenza n. 648/22, il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione proposta e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. Riteneva che l’opponente COGNOME non avesse provato,
come suo onere, la propria qualità di consumatore, con conseguente inapplicabilità del c.d. foro del consumatore e che l’eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, non fondata in quanto tardivamente proposta. Osservava che il contratto in questione doveva essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e che correttamente l’assicurazione aveva provveduto al pagamento non ricorrendo i presupposti per sollevare l ‘exceptio doli generalis .
Con la sentenza n. 2041 del 18 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME riformando in parte la decisione del Tribunale.
La Corte ha rilevato l’assenza di prova circa la mancanza della qualità di consumatore in capo a NOME COGNOME e, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio, ha annullato il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla sua posizione.
Le domande avanzate da NOME COGNOME, invece, sono state integralmente rigettate.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Generali RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, COGNOME denuncia la violazione degli artt. 360 c.p.c. c.1. n. 2-34 in relazione all’art. 112 c.p.c.
Il giudice dell’appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Verona, per essere invece competente per il Fellini, quale foro esclusivo sottoscritto dalle parti, quello di Roma.
5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 360 c.p.c. c.1. n. 2-34 in relazione all’art. 112 c.p.c. Il
giudice del merito non ha motivato perché ha rigettato l’eccezione di incompetenza per il COGNOME e l’accolta per la COGNOME.
I due motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati per quanto di ragione.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. S.U. n. 17931/2013)
La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto.
Rientra nell’ambito di applicazione della norma in tema di ‘omissione di pronuncia’ il caso in cui, nel contenuto di un provvedimento giurisdizionale, il giudice ometta di pronunciarsi su alcune delle domande, delle eccezioni o delle questioni sollevate dalle parti. Più correttamente, in tali circostanze, si dovrebbe parlare di una ‘omissione di pronuncia parziale’.
Ebbene, applicando detti principii nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il motivo di ricorso sia ammissibile e concretamente
fondato in quanto il giudice del merito si è limitato ad affermare che ‘va accolta l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito per la domanda monitoria in favore Tribunale di Spoleto, nel cui circondario risiede la COGNOME, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, in relazione alla sua posizione, va annullato il decreto ingiuntivo opposto. Detta eccezione non può viceversa trovare accoglimento per il COGNOME, per cui andranno esaminati, in relazione alla sua posizione gli altri motivi di appello’. Il giudice, in relazione alla posizione di NOME COGNOME, si è limitato a formulare un’affermazione generica e apodittica, priva di contenuti specifici e di un’adeguata motivazione, omettendo di indicare in modo chiaro e articolato le ragioni per cui l’eccezione di incompetenza territoriale da lui sollevata sia stata rigettata. Una motivazione così carente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e viola il principio fondamentale di cui all’art. 132 c.p.c., che richiede una motivazione idonea a rendere intelligibile e giustificabile la decisione assunta. Tale omissione incide sul diritto di difesa delle parti e compromette la possibilità di verificare la correttezza della decisione, configurando così un vizio rilevante che rende la sentenza censurabile.
Dell’impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 1° e del 2° motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza