Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11003-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1032/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 233/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
Rilevato che:
Con sentenza del 21.12.2017 n. 1032, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito, emesso a seguito di verbale unico di accertamento RAGIONE_SOCIALE, dal quale risultava una pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di € 50.264,20 per omissione contributiva relativa ai moRAGIONE_SOCIALEi DM 10/V nel periodo agosto 2009-marzo 2010 e somme aggiuntive, nonché compensi di riscossione.
La Corte d’appello, a sostegno de l rigetto del gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALEa manodopera per la cui contribuzione è controversia, ha ritenuto, in primo luogo, che il giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società appellante, con il quale si statuiva la legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera dedotti in giudizio, non avesse incidenza nella presente controversia perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato al giudizio penale e perché la sentenza penale era stata resa all’esito di un giudizio abbreviato e non all’esito di dibattimento.
In secondo luogo, riteneva la Corte d’appello che l’appellante non ave sse fornito prova del pagamento dei contributi da parte RAGIONE_SOCIALEa società somministrante e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse onerato RAGIONE_SOCIALEa prova del l’omissione contributiva.
Infine, la Corte d’appello riten eva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE legittimato a richiedere i contributi in oggetto, in virtù del principio di effettività e di autonomia del rapporto RAGIONE_SOCIALE, nonché di indisponibilità degli obblighi
previdenziali da parte dei soggetti del rapporto trilatero: ente RAGIONE_SOCIALE, datore di lavoro, lavoratore.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 651654 c.p.c., per violazione del giudicato penale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente era stato assolto in sede penale, in via definitiva, dai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, ‘perché il fatto non sussiste’ e tale accertamento doveva fare stato anche nella presente causa civile.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 secondo comma del d.lgs. n. 276/03, in riferimento al l’effetto solutorio dei contributi versati dal somministratore in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione dei lavoratori oggetto di attività ispettiva e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva po sto a carico RAGIONE_SOCIALEa società utilizzatrice l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo pagamento dei contributi dei lavoratori di cui si era avvalsa in regime di somministrazione, prova, comunque, fornita dal testimoniale acquisito alla causa.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 quinto comma, lett. b) del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appell o aveva ritenuto illecita la somministrazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa durata iniziale, non superiore ai tre mesi, dei contratti oggetto di accertamento ispettivo, così come stabilito dalle norme di cui alla rubrica.
Il primo motivo è inammissibile; invero, il ricorrente non si confronta con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, secondo cui l’analoga doglianza proposta davanti al giudice di primo grado non era stata oggetto di contestazione specifica e motivata, per essersi la società appellante limitata ad affermare apoditticamente che la statuizione del tribunale era, a suo avviso, erronea; in altri termini, la società ricorrente avrebbe dovuto devolvere, allo scrutinio di questa Corte, censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., avversando il ritenuto difetto di specificità del gravame.
Il secondo motivo, in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva , è infondato, perché la Corte territoriale ha accertato positivamente il mancato pagamento dei contributi previdenziali, da parte del somministratore, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe emergenze documentali ( documenti 7 e 8 prodotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado ) dimostrative RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva, oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, e dal quale era scaturito il verbale di accertamento per il recupero RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive godute.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto la società ricorrente non indica dove e quando abbia proposto analoga censura, nei giudizi di merito, così che la doglianza risulta formulata per la prima volta in sede di legittimità. Deve, inoltre, rimarcarsi che la Corte d’appello, ne llo snodo argomentativo che ha condotto al rigetto del quarto motivo di gravame (pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ha accertato la violazione dei limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva di cui al medesimo art. 20 (comprensivo del quarto comma, nel testo vigente ratione temporis ) del d.lgs. n. 276 cit., con statuizione non fatta segno di alcuna censura con il ricorso all’esame .
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, come indicate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.