Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16607/2024 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 6493/2024 depositato il 29/6/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per € 4.002.000 in privilegio ipotecario, respingendo la domanda in relazione agli interessi di mora sul capitale, in assenza di allegazione e prova della risoluzione, e alle altre voci di credito, in mancanza di specifica prospettazione.
Ammetteva il credito vantato in chirografo per € 2.157.011,81, rigettando la domanda in relazione agli interessi calcolati sul
capitale, poiché l’istante non aveva allegato e provato in maniera specifica l’avvenuta risoluzione del mutuo chirografario.
Il Tribunale di Catania, con decreto pubblicato in data 29 giugno 2024, rigettava l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE
Sosteneva, in particolare, che i prospetti di calcolo prodotti non erano immediatamente comprensibili, dato che non contenevano la ricostruzione dei rapporti rispetto ai singoli piani di rimborso e in conformità con i titoli contrattuali.
Osservava che l’opponente, in ogni caso, non aveva prodotto documentazione che consentisse la ricostruzione di ciascun rapporto in maniera idonea a giustificare le cifre riportate in tutti i prospetti di calcolo, né aveva specificato, in relazione ai titoli contrattuali, le ragioni per cui aveva diritto all’ammissione di maggiori importi per ciascuno di essi, avendo rappresentato nel ricorso in opposizione importi cumulativi per mero rango, con richiesta di riconoscimento del privilegio ipotecario per somme superiori a quelle elencate negli stessi prospetti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per omesso ed erroneo esame di un fatto decisivo per il giudizio.
In particolare, il tribunale ha omesso -in tesi di parte ricorrente – la valutazione della documentazione prodotta dall’opponente tanto in sede di ammissione al passivo, benché la stessa fosse stata richiamata nell’atto di opposizione, quanto in sede di i mpugnazione. Il collegio di merito, inoltre, ha espresso il proprio giudizio sui prospetti analitici di calcolo rappresentativi di tutte le voci di credito
malgrado la curatela, non costituitasi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall., non avesse mai contestato espressamente e formalmente gli stessi, in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Il tribunale, ove avesse esaminato la documentazione prodotta in sede di opposizione, avrebbe di certo ritenuto ampiamente soddisfatto l’onere probatorio che incombeva sulla creditrice opponente sia rispetto alla risoluzione dei tre rapporti contrattuali, sia in ordine all’entità del credito da ammettere, dato che i prospetti allegati illustravano con chiarezza e analiticità i conteggi in essi contenuti, riportando, con la necessaria specificità, il periodo di riferimento in valuta, il tasso di interesse applicato (contrattualmente previsto), il monte capitale sul quale il tasso di interesse era stato applicato, il valore degli interessi e la specifica distinzione tra gli interessi maturati e scaduti nel biennio precedente il fallimento e quelli maturati e scaduti ante biennio.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
5.1 Il vizio censurabile ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l’omesso esame di un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Costituisce un “fatto”, agli effetti della citata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 16655/2011, Cass. 7983/2014, Cass. 17761/2016, Cass. 29883/2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. 21152/2014, Cass., Sez. U., 5745/2015).
Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,
gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014). Nel caso di specie il fatto storico e normativo rilevante in causa era costituito dall’esistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE e tale fatto è stato senza dubbio preso in considerazione dal giudice, mentre l’omesso esame di elementi istruttori funzionali a rappresentare tale fatto non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
5.2 Rispetto al fatto storico e normativo rilevante in causa la doglianza lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali (in particolare con riferimento ai conteggi prodotti); interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
5.3 Può aggiungersi che secondo la giurisprudenza di questa Corte il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti; al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello
richiesto (v. Cass. 16608/2021; nello stesso senso Cass. 15734/2022).
Il tribunale, in conclusione, era del tutto libero di valutare le prove offerte secondo il suo prudente apprezzamento nel senso previsto dall’art. 116 cod. proc. civ., a prescindere dalla mancanza di contestazioni sui conteggi prodotti da parte della curatela; la quale era rimasta contumace, cosicché non operava rispetto a essa la regola prevista dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 16800/2018, Cass. 21096/2016).
In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025.