Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14198/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 402/2019 depositata il 27/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza 06.10.2015 il Tribunale di Sciacca accoglieva la domanda di adempimento contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ) nel procedimento in riassunzione dell’opposizione avverso decreto ingiuntivo, originariamente introdotto da RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Monza.
La società attrice lamentava l’inadempimento del contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico in favore della convenuta, che il Tribunale adìto condannava al pagamento della somma di €. 41.420,75.
Avverso la pronuncia interponeva gravame RAGIONE_SOCIALE lamentando l’affermazione di erronea insussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 1460 cod. civ., non avendo tenuto conto il giudice di prime cure del fatto che la documentazione non consegnata dalla fornitrice all’acquirente avrebbe comportato l’interruzione o la revoca della tariffa incentivante, e avrebbe impedito la manutenzione periodica dell’impianto.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE elevando appello incidentale, relativo alla definizione delle spese processuali liquidate dal primo giudice, oltre alla richiesta di condanna per lite temeraria.
2.1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 402/2019 qui impugnata, rigettava il gravame ritenendo -per quel che ancora rileva – non certo e non provato il danno futuro asseritamente derivante, a detta dell’appellante, dalla mancata residua conseg na della
documentazione. Riteneva, altresì, inammissibile l’appello incidentale ex art. 342 cod. proc. civ., elevato da RAGIONE_SOCIALE in ordine alla richiesta di condanna della controparte ex art. 96 cod. proc. civ. e alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado.
La predetta sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
CONSIDERATOCHE:
I. RICORSO PRINCIPALE
Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per omesso esame delle risultanze della CTU e, quindi, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove a supporto del gravame. Vizi nella formazione del giudizio, nonché errato esame e valutazione delle p rove in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente deduce l’omessa valutazione di due elaborati tecnici (CTP e CTU), all’esito della quale la Corte territoriale ha erroneamente qualificato i documenti mai consegnati da RAGIONE_SOCIALE come concernenti la semplice manutenzione periodica dell’impianto, anziché evidenziarne la loro essenzialità e indispensabilità in quanto contenenti istruzioni per il caso di guasto o rottura dell’impianto fotovoltaico, impedendone il ripristino e perdendo così definitivamente gli incentivi concessi a seguito della convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE. In definitiva, la ricorrente censura la sentenza sotto il profilo del vizio di carenza di motivazione anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., tipico vizio di error in
iudicando sotto il profilo dell’asserita erroneità del giudizio sul fatto nel quale si estrinseca il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza si traduce in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Innanzitutto, giova precisare che la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta come disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000, Rv. 542558 -01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8621 del 09/04/2018, Rv. 647730 – 01).
Tanto precisato, seppure in maniera estremamente sintetica la Corte territoriale ha respinto gli argomenti dell’allora appellante a loro volta asseritamente fondati sulle risultanze della CTU -rifacendosi con tutta evidenza ad affermazioni dedotte dalle risultanze istruttorie. Il giudice di seconde cure ha escluso l’indispensabilità della documentazione non consegnata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dalla non certa e non provata sussistenza di un danno futuro: il richiamo alle risultanze della CTU si desume dalle premesse del ragionamento, fondate sull’ « indubbia funzionalità dell’impianto » fotovoltaico e sul «provvisto certificato di conformità» (v. sentenza p. 3, ultimo capoverso). Tanto basta ad escludere l’applicazione al caso concreto del diverso principio -richiamato nel ricorso -espresso da questa Corte secondo cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., risolvendosi nell’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023, Rv. 668250 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018, Rv. 649151 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016, Rv. 640530 -01).
1.2. Del resto, le (reiterate e dettagliate) riproduzioni in ricorso dei contenuti della CTP e della CTU altro non sono se non un tentativo di sottoporre innanzi a questa Corte l’opposta tesi della ricorrente già fatta valere in sede di merito – riguardo il valore di indispensabilità della documentazione mai consegnata al l’acquirente da cui far discendere l’inadempimento grave della fornitrice rispetto ad un suo obbligo (peraltro in parte addossabile ad altri soggetti diversi da RAGIONE_SOCIALE, come risulta da stralci della CTU riportati nello stesso ricorso, p. 20 ultimi 5 righi).
Orbene: deve a tal proposito essere ricordato che l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 -01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 – 01) come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 – Rv. 648686 – 01).
La valutazione del materiale probatorio -destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo
mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudice -è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest’ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell’art. 360, n. 5) cod. proc. civ.) restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio ( ex multis , di recente: Cass. n. 9507 del 06.04.2023).
II. RICORSO INCIDENTALE
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce vizio ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La società RAGIONE_SOCIALE ritiene che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo sia viziata laddove ha omesso di considerare la grave condotta processuale reiteratamente assunta da RAGIONE_SOCIALE nell’arco di un decennio, ai fini della condanna della stessa per responsabilità aggravata e abuso del processo ex art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ., limitandosi a richiamare la non complessità in diritto dell’oggetto del contendere, nonostante l’odierna ricorrente incidentale avesse reiteratamente richiamato l’attenzione dei giudici sul punto nei precedenti gradi di giudizio.
2.1. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto affermato nel mezzo di gravame, la Corte territoriale non si è limitata «a richiamare la non complessità in diritto dell’oggetto del contendere»: seppure con formula riassuntiva, il giudice territoriale ha inteso dissentire dalla gravità della condotta processuale di controparte laddove afferma che: «la fornitrice, nel non consegnare prontamente
tutta la documentazione relativa al prodotto fornito, ha senz’altro prestato il fianco alle eccezioni della controparte» (v. sentenza p. 4, 4° capoverso).
In ogni caso, il riscontro (non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ.) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo» ( ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 -02; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160 -01; tutte confermano: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080 – 01), resta affidato alla discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in questa sede in presenza di una motivazione congrua.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa le spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di
entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione