Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28080 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 22/10/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
BANCA
Ad.17/09/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24992 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dal l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. 4139/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma il 16 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Sez. I -RG 24992/2022
camera di consiglio 17.9.2025
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 16 giugno 2022. La controversia definita dal Giudice distrettuale si origina da un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo con cui alla predetta COGNOME era stato intimato il pagamento della somma di lire 120.108.679 (oltre interessi), corrispondente al saldo debitore di un conto corrente cointestato.
Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi ed è resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE, procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
2 . ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
« l primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;
«il motivo è inammissibile;
«l’art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui
Numero registro generale 24992/2022 Numero sezionale 3027/2025 Numero di raccolta generale 28080/2025 Data pubblicazione 22/10/2025
esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); la ricorrente manca di isolare il fatto storico cui intende riferirsi e di fornire le altre indicazioni sopra indicate;
«il motivo fa riferimento a semplici questioni, ma il fatto decisivo per il giudizio rilevante a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. – ossia il preciso accadimento o la precisa circostanza in senso storico -naturalistico -non è assimilabile in alcun modo a ‘ questioni ‘ o ‘ argomentazioni ‘ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268);
«oltretutto, delle questioni menzionate nel corpo del primo motivo la sentenza non parla: ebbene, ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);
«col secondo motivo è prospettata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.;
«il motivo è infondato;
«la motivazione della sentenza impugnata è pienamente comprensibile e niente affatto apparente, per tale dovendosi considerare – come mostra di sapere la stessa ricorrente – quella motivazione che benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977)».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
– Il ricorso va quindi respinto.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,0 0 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME