Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7854/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentanta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME
– intimato –
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE -Atto di riassunzione ex art. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. -tardività della notifica -istanza di rimessione in termini -Estinzione per tardiva riassunzione.
CC 24.06.2025
Ric. n. 7854/2024
Pres. G. COGNOME
Est. I. COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 441/2024, pubblicata in data 14/02/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Per quanto ancora qui di rilievo, va in sintesi dato conto della vicenda penale sottesa al presente giudizio.
Il Tribunale di Milano in data 20 settembre 2018 assolveva NOME COGNOME da reati ascritti ossia quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni articolo 393 c.p., minacce ex articolo 612 c.p. e lesioni ex articolo 582 c.p. in relazione ai fatti rappresentati nella querela proposta da NOME COGNOME, sorella del predetto, la quale aveva denunciato l’aggressione fisica e verbale con minacce ed ingiurie da parte del fratello quando si era recata nell’immobile di sua proprietà (ma occupato dal fratello) al fine di farlo visionare ad un probabile acquirente. Con sentenza del 20 aprile 2021 la Corte d ‘appello di Milano confermava l’assoluzione. La parte offesa, costituitasi parte civile sin dal primo grado di giudizio, proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 1626/2022, annullava la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.
NOME COGNOME riassumeva il giudizio con citazione notificata in data 18.3.2023 chiedendo l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile e formulando, in via preliminare, istanza per la riammissione in termini.
La Corte d’appello di Milano quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., con la sentenza qui impugnata, rilevava la mancata riassunzione in termini, rigettando l’istanza di rimessione in termini e dichiarando l’estinzione del giudizio per tardiva
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riassunzione, con spese di lite compensate; con provvedimento separato revocava il beneficio del gratuito patrocinio nei confronti di NOME COGNOME
A vverso la decisione della Corte d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Sebbene intimato, NOME COGNOME non ha ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis .1 c.p.c. in data 24 giugno 2025.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
La ricorrente con il primo motivo di ricorso denuncia l” Omesso esame del documento n. 9 allegato all”atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. e art. 392 c.p.c.’ dd. 17/4/2023 (mail con allegato il dispositivo della sentenza n. sez. 1626/2022 sub R.G.N. 31451/2021 della Corte di Cassazione Penale) in relazione all’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ‘ , in particolare, lamenta l’errore compiuto dalla Corte d’ appello con la sentenza impugnata ove ha affermato che: ‘Parte ricorrente in riassunzione non ha prodotto ulteriore documentazione, dal momento che fa riferimento ad un dispositivo della sentenza ‘allegato’, ma non lo produce, documento che avrebbe probabilmente consentito di meglio verificare lo svolgimento dei fatti. Conseguentemente, ai fini dell’istanza di rimessione in termini, la parte non ha dimostrato di essere incorsa senza sua colpa nella decadenza.’ (pag. 7 della sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, parte odierna ricorrente deduce che il documento richiesto, al quale la Corte d’appello di Milano con la sentenza impugnata ha fatto esplicito riferimento, è stato regolarmente depositato nel fascicolo
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telematico sub doc. n. 9 e ne sostiene la evidente decisività in quanto, se esaminato, avrebbe condotto all’acco gl imento dell’istanza di rimessione in termini.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1°comma n. 5 c.p.c.: erroneo apprezzamento sull’esito della prova con riferimento all’istanza di rimessione in termini e alle mail PEC dd. 2/1/2023 (doc. n. 9), dd. 4/1/2023 (doc. n. 10), dd. 9/1/2023 (doc. n. 11) e dd. 27/1/2023 (doc. n. 7) ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d’appello di Milano non ha tenuto in considerazione il fatto che alla prima richiesta la Cancelleria della Corte di cassazione ha risposto negativamen te (‘egregio avvocato a tutt’oggi la sentenza non risulta depositata’ mail PEC dd. 4/1/2023 – doc. n. 10), e solo alla seconda richiesta, dopo 18 giorni, ha risposto positivamente (‘Si inoltra in allegato quanto richiesto’ – mail PEC dd. 27/1/2023 – doc. n. 7, allegando la copia della sentenza). Ciò, ha condotto la Corte d’ appello di Milano ad affermare erroneamente che «Parte ricorrente riassunzione non ha prodotto ulteriore documentazione, dal momento che fa riferimento ad un dispositivo della sentenza ‘allegato’, ma non lo produce, documento che avrebbe probabilmente consentito di meglio verificare lo svolgimento dei fatti» (pag. 7 della sentenza impugnata): al contrario, risultava documentato il deposito del documento e la sussistenza di tutti i presupposti per la rimessione in termini della Casile.
Con il terzo motivo, la ricorrente, infine e per completezza, denuncia la ‘ Violazione in relazione all’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.: erroneo apprezzamento sull’esito della prova con riferimento all’istanza di rimessione in termini e alle mail PEC dd. 2/1/2023 (doc. n. 9), dd. 4/1/2023 (doc. n. 10), dd. 9/1/2023 (doc. n. 11) e dd. 27/1/2023 (doc. n. 7) ‘ e osserva che anche a prescindere dall’allegazione del dispositivo della sentenza n. sez. 1626/2022 sub R.G.N. 31451/2021 della Corte di Cassazione Penale alla mail dd.
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2/1/2023, infatti, l’apprezzamento della prova da parte della Corte d’Appello di Milano è risultato errato.
Il primo motivo di ricorso si rivela fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Soccorre il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, 26/06/2018 n. 16812; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 13/06/2024 n. 16583; Cass. Sez. 6-5, 28/09/2016 n. 19150).
Nella specie, la censura della odierna ricorrente in sede di legittimità contiene l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe connotazione di decisività, circa la sua risultanza, sì da astrattamente determinare una decisione diversa, stante che lo stesso documento, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, era presente nel fascicolo processuale telematico (doc. n. 9 alleg.).
Invero, proprio l ‘erroneo convincimento in ordine alla mancanza di tale documento ha determinato il rigetto dell’istanza di rimessione in termini della odierna ricorrente, esame del documento che avrebbe viceversa permesso (e lo ammette la stessa Corte d’appello milanese affermando che la valutazione di tale do cumento avrebbe consentito di ritenere fondata la rimessione in termini) di
CC 24.06.2025 Ric. n. 7854/2024 Pres. G. COGNOME Est. I. COGNOME valutare la precisa corrispondenza tra il dispositivo notificato al difensore della COGNOME e la richiesta dello stesso difensore alla Cancelleria della Corte di cassazione di copia della sentenza relativa a tale dispositivo.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti i restanti e, per l’effetto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione personale provvederà nel senso indicato ed anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione personale, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME