Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11156 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3900/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante ed amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all’indirizzo pec indicato
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 562/2019, depositata in data 18 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Il giudice di pace di Vibo Valentia emetteva in data 21/3/2014 in favore di NOME COGNOME decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 2.760,80, portata da un assegno circolare emesso in favore del COGNOME, con girata da parte di questi ad NOME COGNOME.
Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che l’amministratore NOME non aveva mai incassato l’assegno circolare intestato al COGNOME.
A seguito dell’acquisizione dell’assegno circolare emergeva che l’assegno «che presentava una firma probabilmente apocrifa del ricorrente» era stato in realtà incassato dal NOME.
A questo punto il NOME sosteneva che «il ricorrente evidentemente gli aveva girato volontariamente e consapevolmente il ridetto assegno».
Il giudice di pace, ottenuta la prova che l’assegno era stato incassato dal NOME, confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione.
Il tribunale, invece, accoglieva l’appello articolato dal COGNOME, in quanto era «emerso che COGNOME era beneficiario dell’assegno circolare per l’importo di euro 2760,80», ma anche che «l’importo stato girato da COGNOME e poi incassato, vista l’ulteriore sottoscrizione, da COGNOME».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, la mancata valutazione da parte del giudice del comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig. COGNOME durante tutto il giudizio».
In particolare, per il ricorrente la sentenza d’appello avrebbe omesso di esaminare «il fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della medesima sentenza e dagli atti processuali e che ha costituito oggetto di discussione ed ha carattere decisivo, poiché se esaminato avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia».
Il fatto decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale in sede d’appello, sarebbe «costituito dall’aver il tribunale omesso di valutare il comportamento assunto e tenuto dal Sig. COGNOME nel giudizio, totalmente contraddittorio», in quanto «teso inizialmente a negare l’incasso da parte del medesimo dell’assegno, ed in seguito diretto a insinuare una ‘girata volontaria e spontanea’ del sig. COGNOME allo stesso benché la palese difformità della firma apposta a titolo di girata con quelle autografe del COGNOME».
Il motivo è inammissibile.
2.1. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, n. 13960).
Tra l’altro, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., sez. 2, 8 maggio 2017, n. 11176).
Anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. necessita della denuncia che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2018, n. 26769).
2.2. Il ricorrente chiede, in realtà, una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già adeguatamente esaminati e valutati dal giudice di merito, non consentita in questa sede (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).
Infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).
Peraltro, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’n. 5 dell’art. 360 c.p.c., qualora il fatto storico (principale o secondario) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.
È sufficiente, dunque, che il fatto sia stato esaminato senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (Cass. n. 661 del 2017; Cass. n. 31452 del 2022; Cass., n. 28718 del 2022).
Deve aggiungersi che per questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Non costituisce certo un «fatto storico», il cui esame sia stato omesso da parte del giudice d’appello, «il comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig. COGNOME durante tutto il giudizio».
4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024