Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25697 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1844/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME rappresentata e dife sa dall’avv. NOME COGNOME ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 7875/2018, depositato dal Tribunale di Prato il 21.11.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di cernita di stracci e cascami, presentò domanda di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per un credito di € 7.372,92, chiedendo il riconoscimento del privilegio spettante all’impresa artigiana ai sensi dell’art. 2751 -bis , n. 5, c.c.
A fronte del l’ammissione del credito in chirografo da parte del giudice delegato, la ricorrente propose opposizione allo stato passivo, che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Prato.
Contro il decreto del Tribunale, COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia l’ «omesso esame della c.t.u. svolta nel giudizio di opposizione e quindi di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
La ricorrente si duole che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni cui era giunta la nominata consulente tecnica d’ufficio e invoca quella giurisprudenza secondo cui « il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi … nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » (Cass. n. 18598/2020; conformi Cass. nn. 13770/2018; 13399/2018; contra Cass. nn. 6322/2023; 8584/2022; 12387/2020).
Il motivo, e quindi il ricorso, è inammissibile.
2.1. Il principio affermato dalla giurisprudenza invocata da RAGIONE_SOCIALE si applica, laddove condiviso, al caso in cui il giudice del merito « non fa alcun cenno alla consulenza tecnica disposta ed espletata …, che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa » (così Cass. n. 18598/2020, cit.). Viceversa, nel decreto qui impugnato, il tribunale ha non solo menzionato, ma anche ben preso in considerazione la consulenza tecnica d’ufficio, utilizzando i numeri del bilancio della ricorrente in essa riportati e ritenuti rilevanti al fine esprimere il giudizio sulla natura artigiana o meno dell’impresa ai sensi dell’art. 2751 -bis , n. 5, c.c. e delle disposizioni di legge ivi richiamate (in particolare, legge n. 443 del 1985 e successive sue modificazioni).
2.2. Vero è che il Tribunale di Prato si è dichiaratamente discostato dalla conclusione cui era giunta la consulente tecnica d’ufficio in merito alla prevalenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale e, quindi, alla spettanza del privilegio. Ma è evidente che una decisione del giudice del merito difforme rispetto a quella che sarebbe stata prevedibile in base all’opinione espressa dal c.t.u., oltre ad essere del tutto fisiologica, è anche un’evenienza ben diversa dal denunciato omesso esame della consulenza. Con la conseguenza che il ricorso, seppure proposto nei termini apparenti di una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, si risolve, in realtà, nella inammissibile richiesta alla Corte di Cassazione di una revisione dell’esame che il giudice del merito ha già doverosamente effettuato.
2.3. Si aggiunga, sebbene il ricorso non sia proposto nei termini di una denuncia di omessa motivazione (nei limiti in cui questa può essere censurata in sede di legittimità: v. Cass. S.u.
n. 8053/2014), che il Tribunale di Prato ha ampiamente e coerentemente motivato la ragione del suo dissenso rispetto alla conclusione cui era giunta la c.t.u. In particolare, ha dato deciso rilievo al costo sostenuto per la remunerazione di lavorazioni esterne (€ 1.030.403), di cui, secondo la consulente tecnica, non si sarebbe dovuto tenere conto. Quanto poi al prospettato criterio alternativo della comparazione qualitativa (e non solo quantitativa) per valutare il rapporto tra capitale e lavoro quali fattori di produzione, il Tribunale di Prato ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto inapplicabile la giurisprudenza consolidatasi con riferimento alle specifiche caratteristiche di determinati settori produttivi , come quello dell’oreficeria .
Anche sotto questo profilo si deve pertanto ribadire che l’effettivo contenuto della doglianza avanzata dalla ricorrente risulta essere una critica al l’esame del merito e al suo risultato, che non è consentita in sede di controllo di legittimità.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME