Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6273/2022 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME (CF: CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente –
nonché contro
PORCU NOME
-intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 3293/2021 depositata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al Giudice di pace di Cagliari RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 4 settembre 2007 nel quale era rimasta coinvolta la vettura Mercedes Classe A targata TARGA_VEICOLO di proprietà comune degli attori.
La compagnia assicuratrice si costituì contestando la domanda e chiedendone il rigetto, mentre NOME COGNOME non si costituì, e ne venne dichiarata la contumacia.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME e NOME COGNOME interposero gravame dinanzi al Tribunale di Cagliari.
Nel giudizio di appello si costituì, oltre a RAGIONE_SOCIALE, anche NOME COGNOME, entrambi contestando l ‘ impugnazione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Cagliari dichiarò con ordinanza l ‘ inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.
Avverso l ‘ ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 5778/2017 dell ‘ 8/03/2017, la Corte di Cassazione, ritenuto inapplicabile ratione temporis l ‘ art. 348 bis c.p.c., ha accolto il ricorso, e ha rinviato al Tribunale di Cagliari in funzione del giudice del rinvio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno riassunto il procedimento, nel quale si sono costituiti gli appellati.
Con sentenza n. 3293/2021, depositata in data 10/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l ‘ appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o erronea applicazione di legge, art. 61 c.p.c. – Illegittima ammissione della espletata CTU, con relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c. 1 c.p.c. ‘ , lamentando che il Tribunale – nonostante le contestazioni dei propri difensori nel verbale dell ‘ udienza del 13/1/2010 circa la motivazione con le quali il giudice di pace decise di disporre una CTU, riprese nell ‘ atto di appello – ha disposto la CTU senza che ve ne fossero i presupposti, lamentando, nella sostanza, il carattere esplorativo della consulenza stessa.
Il motivo è inammissibile. La decisione relativa all ‘ ammissione o meno della CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Cass., Sez. 6 – 1, ord., 13/01/2020, n. 326), insindacabile in sede di legittimità laddove, come nella specie, congruamente motivata, il che è stato sostanzialmente confermato anche dal Giudice di appello (v. p. 6 della sentenza impugnata).
2.1 Neppure astrattamente ipotizzabile è la dedotta violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. -norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide ‘ iuxta alligata et probata partium ‘ -, giacché essa ‘ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ‘ (Cass., Sez. III, sent. 10/6/2016, n. 11892 e Cass., Sez. U., sent. 30/09/2020, n. 20867,). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una
non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., ord., n. 27490 del 28/10/2019), sicché il motivo in esame è inammissibile anche sotto tale profilo.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e insufficiente motivazione con riferimento all ‘ art. 360 c. 1 n° 5 c.p.c. – Omessa pronuncia sui motivi d ‘ appello con inosservanza dell ‘ art. 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. ‘ , lamentando l ‘ omesso esame di un fatto storico, di carattere decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ erronea individuazione del luogo del fatto operata dal CTU, nonché ad una serie di altri dedotti errori del consulente tecnico e recepiti dalla sentenza gravata.
3.1 I ricorrenti denunciano inoltre un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello, con conseguente violazione dell ‘ art. 112 c.p.c.
3.2 Con riguardo a tale specifico profilo, i ricorrenti espongono che nell ‘ atto d ‘ appello era stato subito evidenziato l ‘ errore commesso dal CTU, rilevando che: ‘ Se il Ctu avesse letto con attenzione, come dice di aver fatto, gli atti processuali, segnatamente il modulo CID e l ‘ atto di citazione del primo grado, in particolare i capi 1, 3 , 4 e 5 della premessa, avrebbe trovato gli elementi sufficienti per individuare senza possibilità di errore il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro per cui è causa. Infatti si legge con precisione che il Sig. COGNOME percorreva la S.S. 554 con direzione verso Elmas e giunto all ‘ altezza del bivio per la S.S. INDIRIZZO veniva urtato … il Sig. COGNOME il quale, investito dai frammenti ed a causa dello shock, perdeva il controllo della propria vettura proprio mentre si approssimava al bivio di uscita verso la S.S. 131. Infine … il Sig. COGNOME investiva il guardrail che, fungendo da trampolino, o meglio da rampa, faceva scivolare la Mercedes nella scarpata che divide la S.S. 554 dalla S.S. 131. Orbene dalla sopra trasposta descrizione si evince con estrema
chiarezza che il sinistro è avvenuto in prossimità dello svincolo per la S.S. 131, dove esiste la scarpata che divide le due strade. Il Ctu invece che fa? Individua come luogo del fatto, sbagliando grossolanamente, lo svincolo precedente che, però, non è quello per la S.S. 131, ma QUELLO CHE PORTA ALLA S.S. 131 DIR…Di tale errore vi sono numerose prove fotografiche presenti nella Ctu: a pag. 5 ove è addirittura indicata proprio la S.S. 131 DIR, a pag. 7, 8, 9 e 10 dalle quali si evince la assenza di scarpata tra le due strade. Altro elemento del tutto inventato dal Ctu è la localizzazione, negli atti di provenienza attorea, del predetto svincolo nel Comune di Selargius (v. pag. 6 e 7 dell ‘ atto d ‘ appello) ‘ .
Dagli atti di parte attrice (odierna parte ricorrente) emergeva quindi una localizzazione ben precisa, con l ‘ indicazione che il luogo era il tratto posto all ‘ altezza dello svincolo verso la SS 131, ove vi è una scarpata verso il basso, e che è posto nel Comune di Elmas (e non di Selargius).
3.3 A detta ricorrenti, tale errore rendeva del tutto inattendibile la ricostruzione del fatto operata dal CTU, che aveva ritenuto i danni subiti dalla vettura Mecedes incompatibili con lo stato dei luoghi, basando però il suo ragionamento sul presupposto di fatto, errato, che il sinistro fosse avvenuto in uno svincolo diverso da quello corretto.
3.4 I ricorrenti rimarcano inoltre come, sempre nell ‘ atto d ‘ appello, venne evidenziato che ‘ il Ctu, esaminando le fotografie, asserisce, a pag. 25 della sua relazione, che i danni non sarebbero compatibili con un urto contro la barriera guardrail ubicata nel campo del sinistro, ma questa affermazione risente del fatto che il luogo indicato dal Ctu è completamente diverso da quello dove si è verificato il sinistro de quo, e comporta la totale inattendibilità della relazione ‘ (pag. 9 dell ‘ appello). Sostengono che la sentenza impugnata, nonostante un preciso motivo di appello che evidenziava tale errore, ha del tutto omesso di esaminare la questione.
3.5 Un ulteriore profilo riguarda l ‘ errore commesso dal CTU, espressamente evidenziato nell ‘ appello, relativo ai veicoli utilizzati per una prova comparativa, di compatibilità tecnica e altimetrica tra i danni presenti sui veicoli e la descrizione del fatto esposta dagli attori nell ‘ atto di citazione. Dalla CTU emerge, a pag. 20, che ‘ lo scrivente reperiva due veicoli similari a quelli coinvolti nell ‘ evento, ponendoli a diretto confronto, ottenendo così le seguenti considerazioni tecniche ‘ . Rilevano i ricorrenti che lo stesso CTU ha dunque riconosciuto che la prova non venne eseguita sugli stessi veicoli coinvolti e neppure su due veicoli uguali per modello e marca, bensì su altri, diversi per modello, circostanza che comportava evidentemente un diverso risultato della prova, con inattendibilità della CTU nella parte ove ha ritenuto che il motociclo avrebbe dovuto cadere sulla sua destra e non sarebbe potuto rimanere invece in equilibro sulla carreggiata (pag. 22 e 23 della CTU), come esposto in citazione. A tal proposito nell ‘ appello venne espressamente rilevato che: ‘ il Ctu si inventa una ‘ prova comparativa ‘ , prendendo due mezzi completamente diversi (la Mercedes degli appellanti era una TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO mentre quella usata dal Ctu era una TARGA_VEICOLO targ. TARGA_VEICOLO, quindi molto più vecchia; inoltre la moto del sinistro era targata TARGA_VEICOLO, mentre quella usata per la prova comparativa era targata TARGA_VEICOLO) da quelli coinvolti nel sinistro, facendo sedere una persona (apparentemente robusta) senza sapere se il COGNOME avesse il medesimo peso, con un voluminoso bauletto portabagagli (non si sa se pieno o vuoto), e sopratutto affiancando i due mezzi della prova su un tratto di strada sterrato, con buche e chiazze d ‘ erba (fotografie a pag. 21 e 23 della ctu) (pag. 8 appello) …riguardo poi l ‘ impatto con la vettura e la spinta che avrebbe dovuto ricevere la moto fino a cadere, il CTU non ha tenuto conto del fatto che appunto il cristallo del veicolo si è rotto completamente e pertanto non ha prodotto alcuna spinta verso la moto, cosicché il conducente della moto ha potuto solo sfiorare leggermente la carrozzeria e allontanarsi
dall ‘ altro veicolo e tenersi in equilibrio senza cadere ‘ (pag. 9 dell ‘ appello).
3.6 Nonostante le puntuali osservazioni contenute nell ‘ atto d ‘ appello, sostengono i ricorrenti che il Tribunale non ha esaminato, nemmeno per rigettarle, le obiezioni mosse dai medesimi sia circa l ‘ erronea individuazione del luogo del fatto, dando per scontato che fosse avvenuto nel punto asserito dal CTU, sia riguardo l ‘ utilizzo di due veicoli di modello diverso, senza che il Tribunale si sia posto il problema, come risulta dal provvedimento impugnato, ove non vi è alcun accenno a tali decisive questioni di fatto.
3.7 A riprova della circostanza che il Tribunale non ha esaminato i motivi di appello relativi ai suddetti errori del CTU, i ricorrenti espongono che di tali motivi non viene dato conto neppure nella esposizione degli atti e fatti di causa.
3.8 La decisività degli errori, oggetto dell ‘ omesso esame da parte del Tribunale, a detta dei ricorrenti risulta evidente laddove la sentenza gravata, basandosi sulla consulenza e recependola, senza esaminare gli errori della CTU evidenziati nell ‘ appello, afferma che ‘ L ‘ infondatezza dei motivi di gravame emerge con solare evidenza della lettura della consulenza tecnica d ‘ ufficio disposta dal giudice del primo grado …(pag. 7 sentenza) ‘ la causa che generò la rottura del cristallo scendente porta anteriore sinistra del Veicolo A (TARGA_VEICOLO) non è ascrivibile all ‘ urto diretto occorso con l ‘ estremità del manubrio lato destro del Veicolo B (Aprilia Atlantic) poiché, qualora così fosse stato, indubbiamente la mano del conducente del motomezzo nonché la parte destra del manubrio della moto, nell ‘ avanzare affiancato all ‘ autovettura, avrebbero ricevuto un violentissimo urto, tanto da far sì che il motoveicolo convergesse verso la sua destra, andando così prima ad urtare l ‘ autovettura per poi perdere stabilità sino a cadere al suolo riverso sul fianco destro, generando così su tale motomezzo ingenti danneggiamenti a carico delle carene di rivestimento del lato destro, danneggiamenti assolutamente non presenti sul motoveicolo ‘ .
3.9 Il motivo è fondato sotto il primo profilo di censura prospettato. Ed invero, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Cass., Sez. 5, ord., 4/07/2023, n. 18886) come nella specie avvenuto. lI fatti sopra riportati, effettivamente oggetto di specifica denuncia dei ricorrenti in sede di appello, non sono stati esaminati dal Tribunale, che si è appiattito sulle conclusioni del CTU, e tanto assorbe l’esame dell’ulteriore profilo di censura prospettato come violazione dell’art. 112 c.p.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo motivo è fondato e va accolto, nei sensi sopra precisati. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo motivo, nei sensi precisati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2/02/2024.