Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10875/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI NOVARA
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME di NOVARA R.G. n. 534/2023 depositata il 27/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente NOME COGNOME nato a Bogotà l’1 -7-2001, impugnava davanti al Giudice di Pace di Novara con ricorso ex art. 13, comma 8, D. lgs. 286/98, il decreto di espulsione CAT. 11/2023/036 del 04/03/23, emesso e notificato in pari data dal Prefetto di Novara, eccependo la nullità del decreto di espulsione per vizio della motivazione. Il Giudice di Pace con ordinanza del 27/04/23, dando atto del deposito di controdeduzioni da parte della Questura di Novara in data 24/04/23 e della mancata comparizione delle parti all’udienza del 27/04/23 , respingeva il ricorso.
Avverso la descritta ordinanza COGNOME NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La Prefettura rimaneva intimata. Il ricorso veniva fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Con ordinanza interlocutoria del 14-1-2023 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla Prefettura di Novara e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
4 . All’esito della produzione da parte del ricorrente di documentazione comprovante la rinnovazione della notifica nel termine fissato con l’ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico formulato motivo, rubricato « Violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 -nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso avviso al difensore della fissazione data dell’udienza violazione art. 18 D.L. 150/11, in relazione al ‘art. 13, comma 8, D.L. 286/98 », il ricorrente afferma che il suo difensore non aveva ricevuto l’avviso della data d’udienza. Deduce che in data 13/03/23 perveniva al precedente difensore, avv. NOME COGNOME COGNOME, PEC di conferma e registrazione del ricorso da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Novara. A tale PEC la cancelleria non allegava il
decreto di fissazione udienza, circostanza verificata e confermata dalla cancelleria in data 04/05/23. In data 27 aprile 2023 veniva notificato al ricorrente ordinanza di rigetto n. 1546/23 cron. emessa all’esito dell’udienza del 27/04/23. Il ricorrente deduce che non aveva mai saputo del deposito di controdeduzioni da parte della Questura di Novara, ma soprattutto che non gli era mai stato notificato l’avviso di udienza, che, quindi, si era svolta in sua assenza. Il Giudice di Pace, altresì, all’udienza fissata in data 27/04/23, aveva omesso di verificare la regolarità della notifica dell’avviso di udienza alla parte ricorrente ed aveva proceduto irregolarmente in sua assenza. Il Giudice di Pace aveva infine rigettato la successiva richiesta dell’odierno ricorrente di revoca dell’ordinanza, implicitamente riconoscendo il vizio denunciato.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, ad opera dell’art. 12 della citata L. n. 189 del 2002, non è più richiesta l’audizione personale dal ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall’art. 170 cod. proc. civ., comma 1, (Cass. 3841/2006; Cass. 7217/2011).
Ora, nell’ordinanza impugnata si dà atto della mancata presenza all’udienza del 27 -4 -2023 delle parti e dei difensori, ma non si dà atto della rituale notifica dell’avviso d’udienza al difensore dell’odierno ricorrente. Peraltro il Giudice di pace, nel rigettare l’istanza di revoca dell’ordinanza successivamente presentata dal ricorrente, ha affermato che ‘ In ogni caso la determinazione assunta è avvenuta allo stato degli atti, indipendentemente dalla presenza fisica del difensore ‘, senza, perciò, porre in discussione quanto lamentato in ricorso, ossia senza dare atto che l’avviso d’udienza era stato ritualmente notificato al difensore. Ricorre, pertanto, la denunciata violazione del contraddittorio, che determina la nullità del giudizio a quo e dell’ordinanza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.383 c.p.c..
3. In conclusione, il ricorso va accolto, va cassata l’ordinanza impugnata e la causa va rimessa al Giudice di Pace di Novara, in persona di diverso magistrato, a cui è demandata anche la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Novara, in persona di diverso magistrato, a cui è demandata anche la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione