Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29315 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14874/2022 R.G. proposto da: COGNOME
NOME, rappresentato e difeso dall ‘avvocato NOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8045/2021 depositata il 02/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta da NOME COGNOME, aveva annullato il decreto n° NUMERO_DOCUMENTO del 23/9/2015 con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva irrog ato all’opponente la sanzione amministrativa di € 68.354,00, perché, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007, in qualità di commercialista depositario RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di segnalare numerose operazioni finanziarie sospette poste in essere nell’anno 2008, consistite nell’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni, ingiustificata interposizione di terzi, come accertato dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Teramo con processo verbale elevato in data 6/10/2010 e notificato il 6/10/2010.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ed aveva accolto l’opposizione, sostenendo che nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, in vigore prima del 2010, non era stabilito, in capo al professionista, alcun obbligo di segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione di pagamento in contanti e che tale obbligo era stato introdotto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto-legge n.78 del 2010.
Nel giudizio di appello si costituiva NOME COGNOME che contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame.
In particolare, il giudice del gravame dopo aver richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 41 del decreto legislativo n.231/07, nella formulazione vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata,
evidenziava che l’esplicito riferimento introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, quale elemento di sospetto, a l ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” , non aveva comportato l’introduzione di una nuova fattispecie di illecito consistente nell’omessa segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente ed ingiustificato di operazioni in contante, poiché tale condotta era già disciplinata dalla prima part e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 , trattandosi di operazioni che per loro natura inducevano il sospetto del riciclaggio, data la non tracciabilità del pagamento in denaro contante, chiaro sintomo RAGIONE_SOCIALEa finalità di liberarsene e così di ‘ripulirlo’, in quanto provento di attività illecite. Il legislatore aveva solo voluto codificare un mero indicatore di sospetto, senz’altro il più significativo.
Gli indicatori di sospetto avevano, peraltro, solo valore orientativo, non erano tassativi e rappresentavano un mero ausilio operativo per il professionista e pertanto, se il comportamento tenuto dal cliente era richiamato da un indicatore di anomalia ciò non significava che l’operazione fosse necessariamente sospetta e quindi da segnalare e, d’altro canto, anche se il comportamento tenuto dal cliente non poteva essere ricondotto ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significava che l’operazione non andasse segnalata se in concreto il professionista aveva motivo di sospettare.
Nel caso di specie occorreva valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente con riferimento ai parametri generali
dettati dalla norma nella formulazione vigente all’epoca dei fatti e sopra riportati. Dal rapporto RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE di Teramo in atti emergeva che la ditta RAGIONE_SOCIALE aveva sistematicamente fatto ricorso a tecniche di frazionamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni non giustificate dall’attività svolta, considerato in particolare che, come accertato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE di Teramo, il volume d’affari nell’ann o 2006 ammontava a € 113.006,00, per aumentare nel 2007 a € 476.449,00, per poi aumentare fino a € 848.212,00 nell’anno 2008 e, pertanto, appariva palesemente del tutto ingiustificato il pagamento di 11 fatture, tutte recanti il generico oggetto ‘prestazione servizio’, con 61 operazioni, frazionate nell’arco RAGIONE_SOCIALE‘anno 2008 ed effettuate mediante versamenti in contanti sempre ad una stessa ditta, la RAGIONE_SOCIALE, che commercializzava confezioni come la ditta debitrice e non effettuava servizi, per l’ammontare complessivo di € 683.380,00.
I pagamenti poi erano singolarmente di poco inferiori al limite consentito per i pagamenti in contanti di € 12.500 (eccezione fatta per il periodo di tempo dal 30/4/2008 al 25/6/2008 in cui l’ importo era di €5000 e risultava anche superato).
NOME COGNOME, professionista di fiducia RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale curava la tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità in regime di contabilità ordinaria, con registrazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni economiche e RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni finanziarie (Verbale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE in data 6/10/2010), avrebbe dovuto sospettare il compimento di attività di riciclaggio durante l’annualità 2008, con riferimento alle operazioni rilevate dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE nel partitario di cassa e nel libro giornale, in ragione RAGIONE_SOCIALEe caratterist iche, RAGIONE_SOCIALE‘entità, RAGIONE_SOCIALEa
natura RAGIONE_SOCIALEe operazioni e RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa cliente, come sopra descritte.
La Guardia di RAGIONE_SOCIALE aveva di fatto accertato che tutte le fatture in questione erano riconducibili ad operazioni inesistenti, per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALEa cliente del COGNOME, Signora NOME COGNOME, effettuate con il solo scopo di creare, nella contabilità RAGIONE_SOCIALEa ditta, degli elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (pag. 5 del verbale).
Tali circostanze non erano state contestate dall’appellato, il quale si era limitato esclusivamente a lamentare la violazione del principio di legalità che, nel caso in esame non poteva ritenersi integrata.
La Corte d’Appello demandava alla sentenza definitiva la determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione che poi rimodulava in euro 40.000/00.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tanto la sentenza non definitiva quanto quella definitiva sulla base di tre motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
Il ricorrente con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Il P.G. con conclusioni scritte ha chiesto rigettarsi tutti i motivi di ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.L. 31.5.2010 n. 78, nonché
RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 689/1981 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) .
La Corte territoriale ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE avendo ritenuto che, benché l’art. 41 del d. lgs. n. 231 del 2007, vigente al momento dei fatti, non prevedesse, come elemento di sospetto, l’utilizzo frequente di operazioni di pagamento in contante, dato che tale elemento è stato introdotto solo dall’art. 36, comma primo, lettera b), del d.l. 31.5.2010 n. 78, tuttavia, tale novella legislativa non ha comportato l’introduzione di una nuova fattispecie di illecito, consistente nell’omessa segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contanti.
La decisione sarebbe errata in quanto all’epoca cui si riferisce la contestazione di addebito, e cioè nel 2008, non era stato ancora considerato dal legislatore, tra le condotte ‘sospette’, l’utilizzo del contante, che infatti è stato introdotto solamente a far data dal 31.5.2010, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del succitato D.L. 78/2010.
Il d.m. Giustizia 16.4.2010, emanato solo pochi mesi prima RAGIONE_SOCIALEa novella introdotta dal d.l. n. 78/2010 e concernente la ‘determinazione degli indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti’ (tra cui i dottori commercialisti), non ha indicato, tra gli indicatori suddetti, il pagamento in danaro contante da parte RAGIONE_SOCIALEa clientela del professionista, dottore commercialista.
A parere del ricorrente, s ino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella introdotta dall’art. 36 del D.L. 78/2010, quindi, l’utilizzo del contante non era considerato come elemento di sospetto (perché
nessuna norma lo aveva previsto) e non era stato considerato come ‘indicatore di anomalia’ dal D.M. Giustizia 16.4.2010.
La Corte del merito, poi, non avrebbe considerato, benché fosse stato dedotto dal COGNOME, che l’RAGIONE_SOCIALE , solamente con la circolare n. 4E del 15.2.2011 (di ‘commento alle novità fiscali’) , avev a specificato, a pag. 39, che l’art. 36 del D.L. 78/2010 avev a introdotto ‘un nuovo elemento di sospetto’, costituito dal ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante.
Erroneamente, poi, la Corte romana nella seconda parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.d. ha ritenuto che anche prima RAGIONE_SOCIALEa novella introdotta dall’art. 36 del d.l. n.78 del 2010 l’articolo 41 considerava il pagamento in contanti come metodo di riciclaggio per la ‘pulizia’ del danaro, in quanto l’articolo 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto definisce l’attività di riciclaggio come: ‘la conversione o il trasferimento di beni effettuati, essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una parteci pazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi…..’.
Tali elementi sarebbero insussistenti nel caso di specie perché lo stesso verbale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE (doc. 12 sottofascicolo art. 369 c.p.c.), richiamato nella motivazione dalla Corte capitolina ha formulato, come si desume inequivocabilmente a pagina 6, un ‘rilievo unico: omessa segnalazione di cui all’articolo 41 del d. lgs n.231 del 2007 relativamente al trasferimento di denaro contante per un valore complessivo di € 683.340,00, nell’anno 2008’, senza contestare che il denaro provenisse da una operazione sospetta di riciclaggio.
1.1 Il P.G. ha concluso per l’infondatezza del primo motivo di ricorso evidenziando che la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 ad opera del d.l. 78 del 2010 (cd. ‘manovra 2010’) non ha introdotto una nuova e diversa condotta ‘sospetta’. La modifica del 2010, infatti, si limita ad offrire ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, da ritenersi un vero e proprio indice di anomalia (quanto alla qualificazione di ‘operazione sospetta’ ) implicitamente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa segnalazione anche in epoca antecedente alla sua espressa previsione in quanto, anche secondo massime di esperienza, è evidentemente idoneo a qualificare il sospetto circa il cliente o l’operazione e, quindi, l’indi viduazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ne consegue, l’inconferenza del richiamo, quanto alla fondatezza del motivo, del d.m. Giustizia 16.4.2010, del d.m. n. 141 del 2006 e del Provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Italiano Cambi del 24.2.2006.
Quanto, infine, alla insussistenza degli elementi di cui all’art. 2 d.lgs. n. 131 del 2007, l’Ufficio di procura rileva che il fine cui tende il d.lgs. cit. è quello di contrastare la criminalità ed evitare fenomeni di riciclaggio, non imponendo l’art. 41 l’obbligo di verifica RAGIONE_SOCIALE‘origine illecita dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘operazione, né una valutazione di liceità sostanziale RAGIONE_SOCIALEa stessa. La norma in esame, infatti, opera solo in presenza di una ‘operazione sospetta’ che impone l’obbligo di segnalazione indip endentemente dall’esito RAGIONE_SOCIALEe successive indagini (cfr. Cass. 24.3.2006, n. 6647) assumendo rilievo la locuzione « che siano in corso » sopra riportata.
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato
Il collegio condivide le conclusioni del P.G. che fa proprie le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello circa la punibilità RAGIONE_SOCIALEe condotte
contestate al ricorrente anche prima RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 ad opera del d.l. 78 del 2010.
La norma applicabile ratione temporis è l’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Tale novella legislativa non ha comportato l’introduzione di una nuova fattispecie di illecito, consistente nell’omessa segna lazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contanti.
La modifica introdotta nel 2010 è servita a rendere sostanzialmente obbligatoria e non discrezionale la segnalazione di operazioni c.d. sospette quando vi sia un ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro ».
La Corte d’Appello , dunque, ha correttamente motivato sul punto sia circa la punibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta ante riforma sia circa le “caratteristiche, entità, natura” RAGIONE_SOCIALE‘operazione che, “tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal soggetto cui è riferita”, inducono a ritenere “che il danaro, i beni o le utilità oggetto” RAGIONE_SOCIALE‘operazione possano “provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p.” (così l’articolo 3, comma 1, d.l. 143/1991).
D’altra parte, gli indicatori di anomalia sia RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio italiano cambi fino al 2010 (istruzioni operative per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette) e sia il successivo d.m. 16 aprile 2010 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia rivolto specificamente ai professionisti, ricomprendono sempre un anomalo utilizzo del denaro contante tra le ipotesi che dovrebbero indurre a sospettare RAGIONE_SOCIALE‘operazione. Peraltro, in tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia si precisa che si tratta sostanzialmente di istruzioni volte ad agevolare gli operatori e che si tratta solo di indicatori che, da un lato, non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e, dall’altro , non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. In altri termini, la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell’indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta.
Infine, come evidenziato dal P.G. la «segnalazione» non è di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010). Con quest’ultima pronuncia si è affermato che «La segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni recanti anomalie formali non era subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini RAGIONE_SOCIALE‘operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusioni in base ad un personale convincimento RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALE‘operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di
Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 – ad. 08/02/2024
elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività». Risulta, dunque, privo di rilievo la mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita del denaro.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d. lgs n.74 del 2000 (in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) .
Il RAGIONE_SOCIALE, con l’appello , si era limitato a denunciare la violazione del principio di legalità riferito esclusivamente all’interpretazione del primo capoverso RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 in combinato disposto con l’articolo 36 del d.l. n. 78/2010 fatta dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello invece avrebbe fondato la decisione su una serie di circostanze peraltro non contestate dall’appellato in quanto mai dedotte.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Anche in questo caso il Collegio condivide le conclusioni del P.G. che ha evidenziato come la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l’obbligo di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni in questione, perché le stesse risultavano connotate dagli indici di anomalia indicati dall’art. 41 cit. (cfr. pag. 6) e, pertanto il ricorrente «avrebbe dovuto sospettare il compimento di attività di riciclaggio durante l’annualità 2008, con riferimento alle operazioni rilevate dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE nel partitario di cassa e nel libro giornale, in ragione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche, RAGIONE_SOCIALE‘entità, RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe operazioni e RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa cliente, come sopra descritte» (cfr. pag 7). La doglianza del ricorrente attinge, dunque, il giudizio di fatto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sulla
Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 – ad. 08/02/2024
qualificazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni in questione come ‘sospette’ e, in tal modo, si risolve ancora una volta in una doglianza di merito non scrutinabile nel giudizio di legittimità (Cfr. Sez. 2, n. 24476 del 2022).
In ogni caso, in aggiunta alle condivisibili considerazioni RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di Procura deve evidenziarsi come nessuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. può riscontrarsi nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del RAGIONE_SOCIALE che aveva fondato il gravame sull’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma da parte del giudice di primo grado. A fronte del motivo di impugnazione risulta evidente il riespandersi del potere del giudice di esaminare la vicenda nel suo complesso tenendo conto di tutte le circostanze dedotte. Dunque, il ricorrente aveva certamente l’onere di contestare quanto accertato dalla Guardia di finanza circa il fatto che tutte le fatture erano riconducibili ad operazioni inesistenti per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALEa sua cliente in quanto effettuate con il solo modo di creare nella contabilità RAGIONE_SOCIALEa ditta degli elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Devono richiamarsi in proposito i seguenti principi di diritto: In tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ordinanzaingiunzione non configura un’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità
formale del provvedimento, ma estesa – nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti – all’esame completo nel merito RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione, ivi compresa la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01);
In tema di giudizio di appello, il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice Sez. 6 – L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009
Quanto alla asserita provenienza lecita del denaro il fatto che l’attività del ricorrente non assum a rilievo penale non ha alcuna attinenza con il suo obbligo di segnalazione, così come il fatto che le suddette somme non costituiscono il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, in entrambi i casi ciò non esclude a priori l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa segnalazione in capo al professionista che deve compiere una valutazione ex ante RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di anomalie tali da determinare la necessità di segnalazione.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 57, 58, 67 e 69 del d. lgs. n.90 del 2017 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n.689 del 1981.
L’odierno ricorrente, con la memoria autorizzata, dopo avere riservato la proposizione del ricorso avverso la sentenza n.d., ha chiesto, esponendone le ragioni, l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione di € 3.000,00 prevista dall’art.58, primo comma, del d. lgs n. 70 del 2017, inferiore al minimo edittale previsto dalla normativa previgente, non sussistendo in radice i presupposti aggravanti previsti dal secondo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e valutare le circostanze addotte dal professionista con la memoria depositata in atti il 13/11/2021, che dimostravano in modo lapalissiano la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione all’ipotesi prevista dall’articolo 58, comma 1, per la totale assenza del danno e del pericolo derivante dalla contestata violazione, data l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di riciclaggio e non avrebbe neppure esaminato la richiesta, avanzata dal COGNOME nel ricorso introduttivo, di applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione nella misura minima edittale prevista dalla normativa previgente, espressamente riproposta in sede di gravame, mediante la trascrizione del terzo motivo del ricorso, non esaminato, in quanto assorbito, dal Tribunale con la sentenza di primo grado.
Così facendo la sentenza definitiva sarebbe incorsa nella violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 citato, in base alla
quale sarebbe evidente che la gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione non possa essere determinata solamente facendo riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALEa ‘intensità e del grado RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo’, omettendo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno degli ulteriori presupposti oggettivi mentre l”intensità serve solo a graduare la gravità, ma non a determinarla.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Come osservato dal P.G., al Giudice è riconosciuto il potere di determinare il quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa. In proposito l’Ufficio di procura richiama il seguente principio di diritto: « In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta» (Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 -01) .
Nella specie, la Corte di merito, con motivazione che si fonda sulla puntuale valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dal ricorrente, ha ritenuto applicabile l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. condotta qualificata) e, per l’effetto, ha ridotto la sa nzione inizialmente applicata contenendola in misura prossima al minimo edittale.
in ogni caso, la Corte ha fatto applicazione del trattamento più favorevole come individuato in concreto, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘espresso richiamo al principio del favor rei contenuto nell’art. 69
d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 – in deroga a quello del ‘ tempus regit actum ‘ proprio RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative (Cass. civ. n° 28888/18, n°27405/19). A tal proposito l a Corte d’Appello ha correttamente chiarito che ‘per l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole non è sufficiente prendere in considerazione i minimi ed i massimi edittali contemplati dalle diverse normative occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto RAGIONE_SOCIALEe circostanze di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ex art. 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi – come chiarito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 68 del 2017 – sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico” (Cass. 20697/18).
Inoltre, il giudice del gravame ha certamente tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe osservazioni del ricorrente pur non condividendole. Infatti si legge nella sentenza definitiva che non ricorrono i presupposti per l’ applicazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie base prevista dall’art. 58 comma 1, invocata dall’appellato, bensì di quella qualificata disciplinata dal secondo comma, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione contestata, rilevabile dall’intensità e dal grado RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, avendo il professionista omesso la segnalazione in presenza di una condotta RAGIONE_SOCIALEa cliente palesemente idonea ad indurre il sospetto di riciclaggio per le specifiche modalità indicate nella sentenza non definitiva ed in considerazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘operazione di oltre € 683.000,00. Tuttavia, tenuto conto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge 689/81, che il COGNOME non risulta avere ricevuto alcuna precedente incolpazione per fatti analoghi, si reputa sanzione adeguata quella di € 40.000,00. Il suddetto apprezzamento in fatto non è sindacabile in questa sede.
Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 – ad. 08/02/2024
Conclusivamente deve ribadirsi che: Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa misure RAGIONE_SOCIALEe stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 689 del 1981 (Sez. 2 – , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente che liquida in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione