Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16615-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 398/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2023 R.G.N. 2390/2016 e R.G.N. 2429/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. 16615/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 05/03/2025
CC
NOME COGNOME otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della ex datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 2.010,72, oltre accessori, importo richiesto a titolo di tfr derivante dal pregresso rapporto di lavoro inter partes cessato per effetto di dimissioni rassegnate dal lavoratore. Con la proposta opposizione la società datrice di lavoro spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di porre in compensazione il credito vantato dal lavoratore con proprio credito restitutorio e risarcitorio e la condanna del COGNOME al pagamento in proprio favore della differenza residua quantificata in € 3.536,23. Il COGNOME, costituitosi nel giudizio di opposizione, chiedeva in via di reconventio reconventionis la conferma del decreto ingiuntivo e l’accertamento di avere maturato, a titolo di tfr, un credito pari a complessivi € 3.093, 49 e, a titolo di competenze di fine rapporto, pari a complessivi € 1.500,94 . Chiedeva per l’effetto la condanna della società opponente al pagamento della somma complessiva di € 4.594,43, oltre accessori; chiedeva, inoltre, l’accertamento del diritto alla retribuzione del mese di dicembre 2012 e della tredicesima mensilità afferente all’anno 2012 e, per l’effetto, la condanna della società al pagamento delle somme illegittimame nte trattenute pari a € 1.386,63 a titolo di retribuzione non corrisposta nel mese di dicembre 2012 e pari a €1.252,20 a titolo di tredicesima.
Il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.
La Corte di appello di Napoli, pronunziando sull’appello di RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE e sull’appello del Vitale, in accoglimento del gravame di quest’ultimo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favo re del lavoratore della somma di € 4.593,49, oltre accessori
dalla maturazione al saldo, a titolo di tfr e competenze di fine rapporto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dolendosi della omessa pronunzia sulla domanda relativa al pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2012 e della tredicesima mensilità pure afferente all’anno 2012.
Il motivo è fondato. Dall’esame delle domande proposte nel giudizio di opposizione di primo grado e reiterate nel giudizio di appello, evocate con modalità coerenti con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, emerge che la Corte di appello, benché investita con specifico motivo di gravame, non ha pronunziato sulla (autonoma) domanda dell’odierno ricorrente avente ad oggetto l’asserito ulteriore credito vantato nei confronti della ex datrice di lavoro concernente il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2012 e il mancato pagamento della 13 mensilità relativa all’anno 2012.
A tanto consegue la cassazione in parte qua della decisione, con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025