Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26258-2022 proposto da:
NOME; X.E.
, rappresentato e difeso dall’avvocato
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI PERUGIA;
– intimata – avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, del 12/06/2022 R.G.N. 679/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Procedimento di
correzione ex
art. 287 c.p.c
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.22/04/2025
CC
RILEVATO CHE:
e
Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Perugia
omologava «l’accertamento del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente
tecnico
d’Ufficio». In particolare
, il Giudice
riconosceva l’odierno
ricorrente quale «invalido con riduzione permanente della
capacità lavorativa [
…
] Percentuale (del) 50%, con conseguente
possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del
diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento ».
Liquidava le spese nei rapporti con
l’RAGIONE_SOCIALE
.
Con successivo provvedimento del 3 ottobre 2022, su
istanza della Provincia di Perugia, originariamente convenuta in
giudizio e poi estromessa, il Tribunale emendava il decreto di
omologa: statuiva in ordine alle spese, anche nei rapporti con
la Provincia, e condannava il ricorrente al pagamento, in favore
della
stessa,
di
euro 400,00 oltre rimborso forfettario
accessori di legge.
Avverso il provvedimento adottato, ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. La Provincia X.E.
è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360 nr. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 287 c.p.c.
Assume che l’omissione sulle spese , nei confronti della
Provincia
di
Perugia,
non
era
emendabile
in
sede
di
procedimento per correzione di errore materiale ma rimediabile
con
l’impugnazione del provvedimento di omologa.
Il ricorso, ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7,
Cost., è fondato.
In via generale, è principio della Corte che, ove il Giudice non abbia statuito sulle spese «nemmeno in parte motiva», la relativa omissione è «riparabile con l’impugnazione » (Cass. n. 3968 del 2020). Recependo tale indirizzo, le Sezioni Unite hanno affermato che: «Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.». (Cass., Sez. Un., n. 19137 del 2023).
Con specifico riferimento al decreto di omologa di cui all’art. 445 bis , comma 5, c.p.c., si è esclusa la procedura di correzione dell’errore materiale in ordine alla statuizione sulle spese legali e di consulenza ( ex plurimis , Cass. nr 4365 del 2017; Cass. n. 22344 del 2016; Cass. n. 6085 del 2014) ammettendola solo in casi del tutto peculiari, in cui alla correzione della decisione principale – perché viziata da una difformità rispetto al risultato peritale (Cass. n. 29096 del 2019) – non poteva che seguire quella sulle spese per ristabilire «il nesso di sequenza tra decisione sulla prestazione e determinazione delle spese processuali» (Cass. n. 13854 del 2021).
Il caso di specie esula da tale ultima ipotesi.
Il decreto di omologa ha regolato le spese nei soli rapporti tra la parte privata e l’ RAGIONE_SOCIALE, in coerenza con il principio che individua, nell’ ente previdenziale, l’unico soggetto legittimato passivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. Ha, invece, omesso qualsiasi statuizione nei confronti della Provincia, pure originariamente convenuta.
Per quanto innanzi, deve ritenersi che l ‘omessa pronuncia sulle spese, nei confronti della parte evocata nel giudizio di ATPO e poi estromessa, integri un vizio non
emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c. ma rimediabile con l’impugnazione di cui all’ art. 111, comma 7, Cost.
Il potere di correzione è stato, dunque, illegittimamente esercitato dal Tribunale di Perugia. A ciò consegue la cassazione, senza rinvio, del provvedimento indicato in parte dispositiva; tuttavia, la novità del profilo posto dalla fattispecie con creta giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento di correzione del 3 ottobre 2022 e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME