Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10794 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
Oggetto
Spese giudiziali civili – Di appello -Nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice – Rimessione della causa al giudice di primo grado – Decisione sulle spese di appello -Omessa pronuncia – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21565/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
Città Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 2212/2022 depositata il 30 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari , in accoglimento del gravame interposto da NOME COGNOME nei confronti della Città Metropolitana di Bari ha dichiarato la nullità, per vizio di costituzione del giudice, della sentenza di primo grado (che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal primo per i danni subiti a seguito di incidente stradale, condannandolo alle spese), disponendo la rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.;
avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la Città Metropolitana di Bari depositando controricorso;
per la controricorrente è stata depositata, in data 12 dicembre 2023, « memoria di costituzione di nuovo difensore »;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la controricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
è inammissibile la memoria c.d. di costituzione di nuovo difensore per la controricorrente, poiché corredata da procura speciale irritualmente conferita (non già nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma) unitamente a detta « memoria »;
trattandosi, infatti, di giudizio nella specie già pendente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), non può trovare applicazione il nuovo disposto dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 45, comma 9, l. cit.), che ora ammette (integrando, sul punto, il precedente testo della norma codicistica) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento della procura speciale con apposizione in calce o a margine « della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato »;
pertanto, nel caso in esame, ricadente sotto la previgente disciplina del citato art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., per la nomina del nuovo difensore sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dal comma secondo dello stesso art. 83 del codice di rito, non essendo ammesse altre modalità (v. ex aliis Cass. n. 34553 del l’11/12/ 2023; n. 2914 del 31/01/2023; n. 2461 del 04/02/2020; n. 16828 del 26/06/2018; n. 955 del 20/01/2016; n. 24632 del 21/11/2011; n. 3187 del 09/02/2011);
è di conseguenza anche inammissibile la memoria successivamente depositata dalla parte, ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., per ministero del medesimo (nuovo) difensore;
con l’unico motivo di ricorso ─ rubricato « violazione e/o omessa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3; omessa liquidazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio » ─ NOME COGNOME lamenta che la Corte d’appello abbi a omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nonostante egli ne avesse fatta espressa richiesta;
chiede che, in accoglimento del ricorso venga pronunciata condanna della Città Metropolitana al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità;
il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini appresso esposti;
vi è stato un doppio errore della Corte barese;
i l primo è quello di avere applicato erroneamente l’art. 354 c.p.c., disponendo erroneamente la rimessione al primo giudice (v. Cass. Sez. U. n. 26938 del 02/12/2013, Rv. 629205; Cass. n. 19214 del 29/09/2015, Rv. 637084), ma tale statuizione non è sindacabile, non essendo stata fatta oggetto di ricorso e dovendo pertanto ritenersi
coperta da giudicato interno;
il secondo errore è quello di avere omesso di regolare le spese del giudizio di appello;
ed infatti, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo (Cass. n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476; n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173; n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602);
tale principio è stato costantemente affermato con riferimento ad ipotesi di (corretta) remissione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, il che giustifica la contestuale affermazione che, in tal caso, il giudice d’appello è tenuto anche a condannare al pagamento delle spese la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio nonché quella secondo la quale, ove il giudice abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado;
la particolare declinazione di tale principio con riferimento alla fattispecie della omessa integrazione del contraddittorio non esclude però che la prima regola che con esso è affermata, vale a dire la necessità di regolare comunque le spese del giudizio, possa e debba essere applicata anche al caso in cui la rimessione al primo giudice sia disposta al di fuori dell’ipotesi considerata da tali precedenti ed anche in ipotesi, quale quella di specie, di erronea applicazione della norma, non sindacabile perché in sé non impugnata;
tale regola rimane, infatti, giustificata anche in tale ipotesi dal fatto che detto provvedimento chiude il processo davanti al giudice a quo ;
ciò precisato, occorre rilevare che l’errore commesso dalla Corte
pugliese nell’omettere di regolare le spese processuali deve ritenersi pertinentemente denunciato dal ricorrente quale error in procedendo (solo) con riferimento (quale norma violata) a ll’art. 91 cod. proc. civ. e non quale vizio di omessa pronuncia, non essendo questa deducibile quando si omette di applicare una norma processuale;
in tali casi, infatti, non ci si può limitare a denunciare che il giudice non l’ha applicata, ma si deve denunciare il vizio derivante dalla mancata applicazione (v. ex multis Cass. n. 2343 del 2019; n. 21424 del 2014; n. 7406 del 2014);
in tali termini il motivo è fondato e in accoglimento dello stesso la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha omesso di provvedere sulle spese dei due gradi di giudizio;
non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito in parte qua , ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
le ragioni dell ‘annullamento disposto dall a sentenza d’appello , infatti, risiedono integralmente in circostanze estranee al merito della causa ed alle attività della convenuta/appellata (vizio di costituzione del giudice di primo grado) ed appaiono pertanto tali da integrare il presupposto che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. , tale statuizione giustificano;
l’esito del presente giudizio, non evidenziando una piena soccombenza della controricorrente, giustifica parimenti l’integrale compensazione delle relative spese;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e decidendo nel merito compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione