Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4850 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21307/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 621/2022 depositata il 18/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe.
La Corte d’Appello di Ancona era stata chiamata, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6917/2019, alla motivata (ri)quantificazione del risarcimento dovuto ad esso ricorrente da NOME COGNOME, responsabile della realizzazione di un terrapieno e della sopraelevazione del fabbricato su fondo limitrofo all’abitazione di esso COGNOME, per riduzione della ‘facoltà di godimento dell’abitazione … in relazione alla diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria sole’ (punto 5 e 6 sentenza di legittimità citata). La Corte di Appello avrebbe altresì dovuto liquidare le spese dell’intero giudizio.
Per quanto interessa in relazione ai due motivi di ricorso, la Corte di Appello -riconosciuto al ricorrente un risarcimento pari, in linea capitale, a 22.126,00 per ‘riduzione della luminosità e soleggiamento … per pregiudizio per modifica delle condizioni ambientali con riferimento alla veduta e al paesaggio … per pregiudizio estetico’ -, per un verso, dopo aver evidenziato che il consulente tecnico nominato dalla stessa Corte aveva ‘escluso il pregiudizio per perdita di privacy’, non ha liquidato alcun risarcimento per questo pregiudizio, per altro verso, ha omesso di disporre in relazione alle spese del primo grado;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 132, comma 2, n.4 c.p.c) per difetto assoluto di motivazione o per apparente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussine tra le parti (art. 360, n.5 c.p.c)’.
Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello, per un verso, ha aderito acriticamente alla conclusione del consulente d’ufficio per cui era ‘escluso il pregiudizio da perdita di privacy’ malgrado si trattasse di conclusione illogica avendo lo stesso consulente accertato che l’edificio del danneggiato era ‘soprastato dal confinante edificio COGNOME‘, per altro verso, ha trascurato di valutare l’osservazione del consulente di esso COGNOME secondo cui il consulente d’ufficio non si era chiesto ‘cosa succede nel concreto al proprietario di un immobile impattato da una costruzione non a norma come quella del RAGIONE_SOCIALE.
il motivo è inammissibile.
2.1. Viene in sostanza lamentata come vizio di omessa o apparente motivazione l’omessa valutazione critica della consulenza d’ufficio alla luce della consulenza di parte.
Premesso che la Corte di Appello ha motivato in modo lineare e chiaro la ragione della decisione di non liquidare alcun risarcimento per danno da perdita di privacy richiamando gli accertamenti del consulente tecnico nominato dalla stessa Corte, il quale aveva ‘escluso il pregiudizio per perdita di privacy’ , va richiamato il principio per cui ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’ (Cass. SU 8053/2014); sul vizio di motivazione apparente va richiamato il principio, costantemente affermato e ribadito in Cass. SSUU 2767/2023 secondo cui tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. oltre alla citata pronuncia delle SSUU n. 2767/2023, anche Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)
3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali di primo grado.
4. il motivo è fondato.
4.1. Questa Corte ha evidenziato che ‘la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione
sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa’ (Cass. n. 30729 del 19/10/2022).
È stato altresì evidenziato che ‘ L’omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali’ (Cass. n. 651 del 11/01/2022)
4.2. Nella specie la Corte di rinvio, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, ha liquidato in favore dell’odierno ricorrente i 2/3 delle spese dei due giudizi di appello, ha compensato le spese del giudizio di legittimità ma ha omesso di regolare le spese del primo grado di giudizio, benchè la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6917/2019 alle pagine 10 e 12 avesse ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso principale del convenuto (relativo proprio alle spese) e il terzo motivo di ricorso incidentale dell’attore COGNOME (sempre sulle spese);
il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto.
in conclusione il primo motivo di ricorso deve dichiarato inammissibile, il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità:
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
Roma 6 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME