Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11389/2023 R.G. proposto da: LIBERATORE NOME, LIBERATORE NOME, eredi dell’originario attore NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO presso il quale in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1728/2023, depositata il 9 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ., NOME COGNOME, proprietario dell’appartamento in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, posti all’ultimo piano dell’edificio condominiale e serviti da terrazze che fungono anche da copertura del fabbricato, ha adito il Tribunale di Roma lamentando di avere subito danni alla sua proprietà a fronte dell’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione eseguiti sui predetti terrazzi dalla ditta appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, su commissione del Condominio di INDIRIZZO A fondamento dell’istanza, il COGNOME ha denunciando che all’esito dell’appalto i terrazzi di sua proprietà avevano subito alterazioni pregiudizievoli della funzionalità, dell’utilizzo e del valore, consistenti: a. nell’innalzamento della quota di calpestio, tale da superare il livello delle soglie delle portefinestre che consentono l’accesso dall’appartamento al terrazzo e conseguente compromissione della regolare apertura e chiusura delle stesse ed assoggettamento dell’appartamento ad infiltrazioni di acqua piovana i n occasione di qualsivoglia fenomeno atmosferico; b. formazione di avvallamenti e assenza delle corrette pendenze, con conseguente rilevante ristagno dell’acqua piovana tale da pregiudicare l’utilizzo del bene; c. sussistenza di danni materiali alle pareti ed alle travi presenti sul terrazzo, in conseguenza dell’uso delle attrezzature di cantiere; danni non rimossi al termine dell’intervento edile; il procedimento si è svolto nel contraddittorio del condominio e della ditta appaltatrice, nonché del direttore dei lavori, Ing. COGNOME, chiamato in garanzia da entrambe le parti convenute. Il perito del Tribunale ha quindi provveduto all’elencazione specifica degli interventi da eseguire per l’eliminazione dei vizi ed il ripristino dei luoghi. Essendo mancato lo spontaneo adempimento alle prescrizioni del tecnico, il COGNOME ha citato il Condominio resistente e la ditta appaltatrice dinanzi il
Tribunale di Roma, al fine di sentirne accertata la civile responsabilità.
Nel corso del procedimento il COGNOME è deceduto e a questi sono subentrati gli eredi, odierni ricorrenti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9606/2017 del 15 maggio 2017, ha dichiarato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE e del Condominio, ciascuno in relazione agli specifici profili indicati nella parte motiva, dei danni verificatisi all’interno dell’appartamento; ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a eseguire tutti gli interventi dettagliatamente descritti alle pagine 10 ed 11 della relazione di ATP, nonché il Condominio a provvedere al completamento dei lavori di finitura dei risvolti verticali del manto impermeabile come riscontrato dal CTU; la RAGIONE_SOCIALE e il Condominio sono stati condannati al risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese processuali.
-Avverso la sentenza ha interposto appello la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero accolte le conclusioni svolte in primo grado e conseguentemente che fossero rigettate tutte le domande, le eccezioni e le istanze proposte dagli appellati, con spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti NOME e NOME COGNOME chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile, in subordine che fosse rigettato, con spese di lite.
Si sono altresì costituiti il Condominio, formulando appello incidentale, e NOME COGNOME.
La Corte di appello di Roma ha ri gettato l’appello principale e quello incidentale, condannando la parte appellante e il Condominio al pagamento in solido, in favore di NOME COGNOME, delle spese del grado di giudizio, compensando le spese di lite del grado tra la parte appellante e il Condominio.
–NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 91 cod. proc. civ.; nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere statuito in ordine alle spese di lite, pur in presenza di espressa domanda formulata dagli appellati in tal senso (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui, dopo avere statuito il rigetto integrale dell’impugnazione proposta dall’appellante principale RAGIONE_SOCIALE, in forza delle medesime ragioni poste a fondamento della sentenza grav ata e dopo avere dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal Condominio, ha omesso la decisione sul regolamento delle spese di lite rispetto alla posizione degli appellati NOME e NOME COGNOME, sebbene questi avessero espressamente formulato la relativa domanda in sede di conclusioni nell’atto di costituzione. La medesima Corte territoriale ammette l’omissione e dà atto, nell’ordinanza con la quale ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale, che la mancata pronuncia è conseguenza di un’omissione di pronuncia e non già di un rigetto implicito, peraltro non riconducibile ad alcun passaggio della parte motiva della pronuncia.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum . Infatti, gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura
inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass., Sez. VI-1, 11 gennaio 2022, n. 651; Cass., Sez. III, 11 aprile 2017, n. 9263).
Nella specie, risulta del tutto omessa, sia nella motivazione che nel dispositivo, la statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, mentre sono stati rigettati tanto l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE quanto l’incidentale.
2. -Alla stregua delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e, in applicazione del principio generale della soccombenza, essendo stato respinto tanto l’appello principale quanto quello incidentale del Condominio, entrambi gli appellanti vanno condannati in solido alla rifusione in favore degli odierni ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate come in dispositivo.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, limitatamente alle spese nei riguardi degli appellati NOME e NOME COGNOME e, decidendo nel merito, condanna in solido la RAGIONE_SOCIALE e il INDIRIZZO E alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio d’appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Condanna la RAGIONE_SOCIALE s.r.l. e il INDIRIZZO E in solido alla rifusione in favore dei
ricorrenti delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione