Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16029 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11843/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME , in proprio ex art. 86, cod. proc. civ., con domicilio digitale EMAIL – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza n. 3369 del 2/3/2022 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-l ‘AVV_NOTAIO proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’ intimazione di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) nei suoi confronti, eccependo la prescrizione RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento; secondo la tesi dell’odierno ricorrente tutte le cartelle dovevano essere annullate per intervenuta
prescrizione dei crediti, fatta eccezione per una (09720150192915238000), per cui il debito doveva considerarsi estinto, in ragione della omessa notificazione del verbale di accertamento; in particolare, il ricorrente deduceva di avere avuto conoscenza del l’esistenza dei crediti soltanto con la comunicazione del 3 marzo 2017;
-il giudice di prime cure -con ordinanza resa inaudita altera parte -dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal COGNOME, in quanto introdotta con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689 del 1981, anziché -trattandosi di una opposizione esecutiva -nei modi e termini previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.;
-proposto appello, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 24442/2019, dichiarava la inammissibilità della opposizione perché tardiva, stante la mancata produzione, da parte dell’opponente, della prova della data di ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento;
-la sentenza veniva impugnata -con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. -da NOME COGNOME, che conveniva innanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_SOCIALE (ente succeduto ad RAGIONE_SOCIALE) e chiedeva revocarsi la predetta decisione per avere il giudice erroneamente supposto l’inesistenza della prova di ricezione dell’intimazione del 3/3/2017, invero provata documentalmente e non contestata durante il processo;
-l’agente della riscossione, costituitosi, nulla osservava sul motivo revocatorio ed insisteva affinché fosse dichiarata la regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle (contestata dal COGNOME), tutte avvenute per irreperibilità assoluta dell’odierno ricorr ente;
-con la sentenza n. 3369 del 2/3/2022, il Tribunale di Roma -in fase rescindente -riconosceva la fondatezza del motivo di revocazione e -in fase rescissoria -dichiarava la nullità, per difetto del contraddittorio, dell’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma, innanzi al quale rimetteva le parti; nulla veniva deciso in merito alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di revocazione;
-a vverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l’intimata RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il 10/5/2024 e, cioè,
-c ol primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonché l’omessa pronuncia in merito alle spese del giudizio di revocazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
-col secondo motivo, si denuncia la mancata pronuncia sulle spese deducendo la violazione degli artt. 91 e 132 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014;
-i due motivi possono essere trattati congiuntamente, perché svolti sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime argomentazioni;
-le contestazioni del ricorrente possono così riassumersi: in primo luogo, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia in merito alle spese, rilevando che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio dovesse essere compiuta dal giudice ex officio e, cioè, a prescindere da una richiesta di parte (che, peraltro, nel caso di specie era stata avanzata); poi, la mancanza di una statuizione sulle spese del procedimento, avente natura contenziosa, integra il denunciato vizio di omessa motivazione;
-le censure -che in rubrica rimandano alle disposizioni sulle spese -non riguardano la statuizione del giudice di merito sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore e
sulla conseguente nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio, questione sulla quale si è formato il giudicato e che quindi non può utilmente essere presa in considerazione: difatti, il riferimento all’ente impositore è svolto soltanto per affermare che la condanna alle spese dell’agente della riscossione costituiva adempimento doveroso del giudice dell’esecuzione, posto che questi subisce tale decisione o per responsabilità diretta o in solido con l’ente, senza alcuna contestazion e riguardante il ritenuto litisconsorzio necessario o la rimessione al primo giudice, né alcuna menzione degli art. 102 e 354 cod. proc. civ.;
-come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218-01, «Il mancato regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, non già con la speciale procedura di corre zione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.»;
-le censure del ricorrente, dunque, sono ammissibili e anche fondate, perché il giudice d’appello è incorso in minuspetizione, in quanto avrebbe dovuto, in esito alla fase rescindente dell’impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ., regolare le spese, considerando l’esito del giudizio ;
-perciò, in relazione all’omessa regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio ( e, cioè, alla questione che forma oggetto dei motivi), il ricorso è accolto e la sentenza impugnata va cassata;
-non occorrendo ulteriori accertamenti nel merito, questa Corte può procedere alla decisione nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ. ;
-la decisione sulle spese deve tener conto del sostanziale accoglimento dell’appello (rispetto alla declaratoria di inammissibilità del primo giudice) e della riconosciuta fondatezza dei motivi di revocazione, ma anche del fatto che proprio l’AVV_NOTAIO ha dato causa alla nullità -derivante dalla ravvisata violazione del litisconsorzio -rilevata dal Tribunale e qui non contestata (in proposito si rileva che «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei
confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio»; così, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del 30/4/2024): conseguentemente, sussistono giuste ragioni per compensare i costi del secondo grado e del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei limiti indicati in parte motiva e, decidendo nel merito, compensa le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,