Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
Oggetto: patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09771/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in AlcamoINDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliato in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di COGNOME emessa il 24/10/2022 e depositata e pubblicata il 24/10/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/1/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Presidente del Tribunale di COGNOME, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso.
Con ricorso ex art. 702bis , cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO propose opposizione avverso il decreto del giudice di pace di Alcamo del 6-8/7/2018, che aveva rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi maturati quale difensore di COGNOME NOME, ammesso al patrocinio al spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in un giudizio davanti al giudice di pace di Castellammare del Golfo, per intervenuta prescrizione presuntiva, giudizio che si concluse con provvedimento del 18/10/2019, con il quale il Tribunale di COGNOME aveva liquidato la somma di euro 470,00.
Il giudizio di legittimità, incardinato dal medesimo difensore, si concluse con l’ordinanza n. 5461/2022, pubblicata il 18/2/2022, con la quale questa Corte cassò l’ordinanza con rinvio.
In sede di rinvio, il Presidente del Tribunale di COGNOME, con ordinanza del 24/10/2022, liquidò all’AVV_NOTAIO l’importo complessivo di € 830,00 a titolo di onorario per le fasi di primo grado (€ 380,00) e di legittimità (€ 450,00).
Contro la predetta ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio, nel quale il Ministero della Giustizia era rimasto soccombente.
2. Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170, la quale è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e si instaura con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
La natura contenziosa del procedimento comporta che questo non si sottragga alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata statuizione sulle spese del giudizio dà luogo ad una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, con la conseguenza che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (in questi termini, Cass., Sez. U, 6/7/2023, n. 19137; Cass., Sez. 2, 25/3/2022, n. 9785; Cass., Sez. 3, 19/02/2013, n. 4012; Cass., Sez. 5, 23/06/2005, n. 13513; Cass., Sez. 2, 11/03/1995, n. 2869; Cass., Sez. 2, 14/12/1993, n. 12297).
Alla luce di tali principi, la censura non può che essere fondata, avendo il Presidente del Tribunale di COGNOME omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio.
Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo la condanna del Ministero della Giustizia, soccombente nel giudizio di rinvio, al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese di quel giudizio, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese del giudizio di rinvio, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge.
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/1/2025.