Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4991 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6082/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1308/2022 depositata il 26/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel giugno 2007, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 139.663,03, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, per forniture di GPL effettuate in forza di un contratto stipulato tra le parti, concernente l’installazione e la gestione di un impianto di gas liquido presso l’azienda convenuta.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la domanda attorea deducendo il malfunzionamento del serbatoio fornito da ENI e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni quantificati in € 150.017,00 per maggior consumo di combustibile e € 51.577,00 per la perdita e la malattia dei pulcini allevati.
Con successivo ricorso monitorio, RAGIONE_SOCIALE otteneva decreto ingiuntivo per € 120.083,25 relativo alla fornitura di combustibile. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, riproponendo le difese e le domande già formulate nel precedente giudizio.
I due procedimenti venivano, quindi, riuniti per connessione.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20279/2013, revocava il decreto ingiuntivo e, compensando i rispettivi crediti, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare alla convenuta la somma di € 31.942,00, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo fondata la domanda riconvenzionale relativa ai danni subiti dall’azienda agricola.
Avverso tale decisione proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’erroneità della valutazione del materiale istruttorio e la carenza di prova dei pretesi danni, nonché la nullità e l’inattendibilità della consulenza tecnica d’ufficio. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale limitatamente alla pretesa di restituzione di € 71.453,34, corrispondenti a suo dire -a prezzi di fornitura applicati in misura superiore al dovuto.
2.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1308 del 26 febbraio 2022, accoglieva l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, rigettando integralmente la domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e condannava quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ma ometteva di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con un motivo cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale.
Fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4 e n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa pronuncia della Corte d’appello di Roma sulla domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del credito riconosciuto in favore di RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente deduce che, nelle conclusioni dell’atto di appello, aveva espressamente chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme dovute per le forniture di gasolio, quantificate dal consulente tecnico d’ufficio in € 169.693,58, credito mai contestato dalla controparte
e accertato anche dal Tribunale. Quest’ultimo, infatti, aveva ritenuto esistente il credito di RAGIONE_SOCIALE, compensandolo con quello maggiore riconosciuto in favore della convenuta a titolo di risarcimento danni, e condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento della differenza di € 31.942,00.
In sede di gravame, RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato solo il capo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale, mentre la controparte non aveva proposto appello incidentale sull’accertamento del credito di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Per tali ragioni, la Corte d’appello, accogliendo l’appello di RAGIONE_SOCIALE e rigettando la domanda della controparte, ha dunque implicitamente revocato la condanna pronunciata dal Tribunale, ma non ha statuito sulla richiesta di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del credito di RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Tale omissione -prosegue la ricorrente -integra un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non potendo la condanna essere desunta dalla motivazione, la quale, pur logica e coerente nel rigettare la domanda riconvenzionale, non contiene alcuna statuizione precettiva a favore di RAGIONE_SOCIALE. In mancanza di un dispositivo che esprima una condanna, non è infatti possibile integrare il dictum giudiziale mediante la motivazione, dovendosi configurare un vero e proprio errore per omessa pronuncia su una domanda espressamente formulata.
5. Il motivo è fondato.
La questione posta attiene alla configurabilità del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., nella sentenza del giudice di appello che, pur accogliendo l’impugnazione principale e rigettando la domanda riconvenzionale della controparte, ometta di statuire sulla domanda di condanna al pagamento del credito formulata dall’appellante espressamente riproposta nelle conclusioni.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia si verifica quando il giudice ometta completamente di decidere
su una domanda, un’eccezione o un’istanza ritualmente proposti, integrando una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e determinando la nullità della sentenza per error in procedendo (Cass. 5 dicembre 2016, n. 24795; Cass. 27 aprile 2016, n. 8417; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
L’omessa pronuncia si distingue dal vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), poiché in tale ipotesi il giudice non si è affatto pronunciato sulla domanda, mentre nel vizio motivazionale il giudice ha esaminato la questione, ma con motivazione apparente o contraddittoria (Cass. 31/07/2024, n. 21444; Cass. 13/10/2022, n. 29952 Cass. 3 marzo 2016, n. 4229; Cass. 17 marzo 2014, n. 6117; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 e Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n. 23071).
La giurisprudenza di questa Corte ammette che la mancata statuizione espressa possa essere esclusa solo nei casi in cui la decisione adottata sia incompatibile con la domanda omessa, configurando un rigetto implicito, quando la domanda non decisa risulti indissolubilmente connessa ad altra domanda rigettata (Cass. 27 febbraio 2024, n. 5115; (Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020; Cass. n. 12652 del 2020; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26655).
Nel caso di specie, tuttavia, tale evenienza non ricorre, poiché l’accoglimento dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e il rigetto della domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE risultano perfettamente compatibili con la richiesta di condanna al pagamento del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, che ne rappresentava anzi il presupposto logico e necessario.
Né può ritenersi che la statuizione di condanna possa desumersi dalla sola motivazione della sentenza impugnata. Come affermato da questa Corte, è il dispositivo della sentenza a contenere il comando giudiziale e a costituire titolo esecutivo, mentre la motivazione può integrarne il contenuto soltanto quando nel dispositivo sia comunque presente una pronuncia di accertamento o di condanna suscettibile di precisazione
(Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 5122 del 05/03/2018; Cass. 8 giugno 2007, n. 13441). Quando, invece, manca del tutto un provvedimento su una domanda ritualmente proposta, si configura un vizio di omessa pronuncia insanabile, non colmabile attraverso la motivazione.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, pur avendo accolto l’impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE e rigettato la domanda riconvenzionale della controparte, ha omesso di inserire nel dispositivo la conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del credito riconosciuto, limitandosi a dichiarare inammissibile l’appello incidentale.
Tale omissione integra, dunque, un vizio di omessa pronuncia su un capo autonomo di domanda, non riconducibile alla logica del rigetto implicito né sanabile mediante interpretazione della motivazione, e comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ne segue che la sentenza dev’essere cassata in relazione alla riconosciuta omessa pronuncia.
6.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale -ricorso che ha natura di impugnazione incidentale tardiva che diviene esaminabile stante la sorte del ricorso principale – la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 696 c.p.c. e degli artt. 2721 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Roma erroneamente rigettato le domande risarcitorie proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la prova dei vizi dell’impianto di GPL e dei conseguenti danni dovesse essere fornita esclusivamente mediante accertamento tecnico preventivo.
La ricorrente incidentale censura la decisione della Corte territoriale per avere ritenuto inidonee le relazioni tecniche di parte e le prove testimoniali acquisite, sul presupposto che, in assenza di un accertamento tecnico preventivo, le relative deduzioni non potessero ritenersi opponibili alla controparte.
Tale motivazione avrebbe determinato la totale reiezione delle richieste risarcitorie, senza alcuna valutazione delle risultanze documentali e testimoniali (in particolare le relazioni RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO, nonché le deposizioni che confermavano la presenza di acqua nel serbatoio, causa del malfunzionamento dell’impianto).
Secondo la ricorrente incidentale, la Corte d’appello ha erroneamente attribuito all’accertamento tecnico preventivo il valore di prova legale necessaria, in contrasto con il disposto dell’art. 696 c.p.c., che ne prevede la mera facoltatività. In base ai principi di disponibilità e libertà della prova (artt. 115 e 116 c.p.c.), la parte avrebbe potuto dimostrare i fatti costitutivi del diritto anche con prove documentali e testimoniali, che il giudice avrebbe dovuto valutare secondo prudente apprezzamento.
La decisione impugnata, pertanto, si porrebbe in violazione dei principi sul libero convincimento del giudice e sulla parità delle prove, oltre che del principio dispositivo, traducendosi in un error in procedendo e in un errore di diritto per avere escluso la rilevanza di elementi probatori ritualmente acquisiti e per avere subordinato l’accertamento del danno all’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo.
6.1.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in via conseguente, dell’art. 696 c.p.c., ma la censura non presenta alcuna effettiva aderenza alla motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, non ha affatto affermato che l’accertamento tecnico preventivo integri una sorta di prova legale -espressione, peraltro, contraddittoriamente accostata all’aggettivo ‘indispensabile’ bensì si è limitata ad affermare (quarta proposizione della terzultima pagina della sentenza impugnata) che esso avrebbe potuto costituire uno strumento per dimostrare quanto la perizia di parte non era idonea a provare.
La dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. risulta articolata in modo erroneo, non essendo rispettati i criteri di deduzione indicati da Cass. n. 11892 del
2016, ribaditi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020, alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e perplessa della sentenza impugnata.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia fondato il rigetto delle domande risarcitorie su un mero principio giuridico erroneo -l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della prova dei vizi -senza esaminare né richiamare le numerose risultanze istruttorie acquisite nel processo (relazioni tecniche, deposizioni testimoniali, documentazione).
Tale motivazione, priva di qualsiasi analisi del materiale probatorio e del percorso logico-giuridico seguito, si risolverebbe in una motivazione meramente apparente, inidonea a consentire il controllo di legittimità e dunque lesiva del canone costituzionale di motivazione della sentenza e dei parametri di chiarezza e completezza richiesti dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
6.2.1. Il secondo motivo è inammissibile.
La censura, infatti, prospetta il vizio di motivazione apparente sempre per la pretesa inesistente attribuzione all’accertamento preventivo di efficacia di prova legale.
In tal guisa, essa non attinge correttamente la effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, che si compendia esclusivamente nel rilievo che l’accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto costituire uno strumento per dimostrare quanto la perizia di parte non era idonea a provare.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto delle domande risarcitorie per danni derivanti dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento a GPL (maggiore morbilità e mortalità dei pulcini, maggiori spese veterinarie, minor resa produttiva e maggior consumo di combustibile).
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia del tutto omesso di considerare fatti storici decisivi e documentati, tra cui: il rinvenimento di notevoli quantità d’acqua nel serbatoio interrato fornito in comodato da RAGIONE_SOCIALE, accertato già nell’aprile 2006 da tecnici indipendenti (RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO COGNOME) e confermato da plurime testimonianze rese in sede di prova delegata presso i Tribunali di Brescia, Cremona e Forlì; gli accertamenti peritali del CTU AVV_NOTAIO, che aveva rilevato come la presenza di acqua nel serbatoio potesse dipendere da carichi di GPL ‘spuri’ o da operazioni difettose in fase di installazione e collaudo, riconducibili alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE; la documentazione che attestava le reiterate segnalazioni di disfunzioni all’impianto sin dal 2004, i numerosi interventi non risolutivi della RAGIONE_SOCIALE e la sospensione delle forniture da parte di RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2006; la clausola contrattuale di manutenzione a carico di RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva l’obbligo della società di garantire la funzionalità e la sicurezza del serbatoio e dell’impianto.
Secondo la ricorrente, tali fatti -pienamente provati e oggetto di contraddittorio -erano decisivi per accertare la responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE per i danni subiti dall’azienda agricola e per confermare la fondatezza delle richieste risarcitorie già riconosciute in primo grado.
L’omesso esame di tali circostanze integrerebbe un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., poiché l’adeguata considerazione dei fatti sopra elencati avrebbe condotto a un esito
opposto del giudizio, con l’accoglimento, almeno parziale, delle pretese risarcitorie per complessivi € 201.594,00 oltre accessori.
6.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, nonché il vizio di omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La ricorrente contesta che la Corte d’appello di Roma abbia erroneamente applicato alla fattispecie i principi propri del contratto di appalto, ritenendo che, dopo la consegna e la presunta accettazione dell’opera, spettasse alla committente dimostrare l’esistenza dei vizi e il nesso causale con i danni subiti.
Secondo la società ricorrente, tale impostazione è giuridicamente errata, poiché il rapporto tra le parti era regolato da un contratto di comodato e non di appalto: il serbatoio interrato e l’impianto di GPL erano concessi in uso gratuito, con manutenzione a carico del comodante (RAGIONE_SOCIALE), non del comodatario. Pertanto, in base al principio di vicinanza alla prova, l’onere probatorio avrebbe dovuto gravare su RAGIONE_SOCIALE, quale proprietaria e responsabile della manutenzione.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare fatti decisivi, in particolare: il mancato collaudo dell’impianto da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, accertato dal CTU; la tempestiva denuncia dei malfunzionamenti sin dal gennaio 2004, immediatamente successiva all’installazione; l’assenza di qualsiasi accettazione, anche tacita, dell’impianto da parte dell’azienda agricola.
Tali elementi, se valutati, avrebbero escluso ogni presupposto di accettazione dell’opera e reso erroneo il criterio di riparto dell’onere probatorio adottato dalla Corte d’appello, che ha così fondato la reiezione della domanda risarcitoria su un presupposto giuridico e fattuale infondato.
6.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alla domanda di restituzione o risarcimento per l’applicazione di un prezzo superiore a quello contrattualmente pattuito da RAGIONE_SOCIALE per la fornitura di GPL.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma, nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale sul punto, abbia omesso di esaminare un elemento decisivo, rappresentato dal contratto di fornitura e comodato del 12 agosto 2003, nel quale era espressamente previsto un prezzo unitario di € 0,39454/litro, inferiore a quello effettivamente applicato nelle fatture di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda per mancanza di prova circa la promessa di sconti, ma la Corte territoriale, pur rilevando l’inammissibilità del gravame, non ha considerato la documentazione contrattuale che dimostrava l’esistenza di una pattuizione scritta sul prezzo, oggetto di specifica allegazione in appello.
L’omesso esame di tale fatto il contenuto del contratto e la divergenza tra prezzo pattuito e fatturato -assumerebbe carattere decisivo, poiché, se valutato, avrebbe potuto condurre all’accoglimento, anche parziale, della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate o di riduzione del prezzo applicato da RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, poiché essi non prospettano il vizio di omesso esame circa un fatto storico decisivo nei termini rigorosi e secondo i criteri di deduzione elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ma si risolvono, al fondo, nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Vale, infatti, ribadire che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie, le censure si risolvono nel censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte territoriale. In tal modo, esse si collocano al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il sesto motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea applicazione delle regole sull’onere della prova nella decisione della Corte d’appello di Roma riguardante la domanda di restituzione di somme versate per il maggior prezzo del GPL fatturato da RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello contrattualmente previsto (€ 0,39454/litro).
La Corte territoriale ha respinto la domanda ritenendo non provata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE l’indebita applicazione del sovrapprezzo.
Tuttavia, la ricorrente sostiene che l’onere della prova gravava su RAGIONE_SOCIALE, la quale, in qualità di creditrice agente per l’adempimento, era
tenuta a dimostrare il titolo giustificativo del proprio credito e le ragioni delle maggiorazioni applicate, in base alla clausola contrattuale che consentiva variazioni di prezzo solo in presenza di specifiche condizioni di mercato o fiscali.
Pertanto, la decisione impugnata avrebbe invertito erroneamente l’onere probatorio, ponendolo a carico della comodataria anziché della fornitrice, in violazione del principio di vicinanza alla prova e dei criteri consolidati in materia di rapporti sinallagmatici e contestazione di adempimenti contrattuali.
8.1. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile, poiché la ricorrente incidentale prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della Corte territoriale senza però tenere conto dei criteri di deduzione indicati già da Cass. civ. n. 16598 del 2016 (in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto) e ribaditi, ex multis , da Cass. civ. n. 26769 del 2018, nonché da Cass. civ. n. 13395 del 2018.
Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‘nuovo’ art. 360 n. 5 c.p.c.).
In conclusione, la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà sull’omessa pronuncia ed anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accertata omessa pronuncia e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME