Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9096/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’avv ocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
NOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 204/2023 depositata il 31/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
Agivano avanti al Tribunale di Grosseto NOME COGNOME e sua madre NOME COGNOME ottenere che fossero dichiarate nulle e inefficaci due fideiussioni rilasciate dal rispettivo padre e marito NOME COGNOME a Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. 154/1992, perché rilasciate per obbligazioni future e senza determinazione dell’importo, e comunque per l’accertamento della maturata prescrizione del credito della banca. Erano state rilasciate le fideiussioni dal COGNOME alla banca a favore di RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti la banca aveva crediti per almeno 865 milioni di lire: l’una – rilasciata il 16 novembre 1990 era fino a 350 milioni di lire, e l’altra – rilasciata il 2 agosto 1991 – fino a 700 milioni di lire.
Il 7 febbraio 1994 alla COGNOME i genitori vendevano un immobile; la banca allora agiva, ex articolo 2901 c.c., e i convenuti padre e figlia COGNOME resistevano chiedendo di dichiarare l’inesistenza del credito e la nullità delle fideiussioni per mancanza di importo massimo e per violazione di buona fede, diligenza e correttezza. Nelle more del giudizio decedeva il COGNOME; la causa si concludeva con la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’appello di Firenze come n. 979/2008.
Successivamente veniva instaurato ancora davanti al Tribunale di Grosseto il presente giudizio, in cui la COGNOME chiedeva di dichiarare nulle le fideiussioni perché rilasciate per obbligazioni future senza determinazione del massimo importo, e comunque per violazione di buona fede e correttezza, per indeterminazione dell’oggetto e per clausola di rinuncia all’autorizzazione ex articolo 1956 c.c., chiedendo altresì di dichiarare estinto il credito per prescrizione.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE (subentrata all’originaria creditrice), eccependo il giudicato, perché nel precedente giudizio il COGNOME avrebbe chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione per le medesime ragioni. Venuto meno poi il rapporto di mandato, si costituiva la nuova mandataria di RAGIONE_SOCIALE, la quale insisteva nelle stesse difese.
Il Tribunale, con sentenza n. 805/2018, accoglieva l’eccezione di giudicato e pertanto dichiarava inammissibili le domande attoree. Osservava tra l’altro che, ‘pur risultando dalle decisioni’ del precedente giudizio ‘l’assenza di ogni statuizione’ sulla validità delle fideiussioni, l’omessa pronuncia sulla domanda del COGNOME avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione.
NOME COGNOME presentava appello, cui resisteva NOME.
La Corte d’ Appello di Firenze, con sentenza n. 204/2023, rigettava l’appello.
In sintesi, osservava che nella precedente causa suscitata ex articolo 2901 c.c. il padre e la figlia COGNOME avevano concluso soltanto per il ‘rigetto della domanda avversaria’, e nel giudizio d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, avevano chiesto lo stesso. Rilevava altresì che era vero che costituendosi in quel giudizio, nel primo grado davanti al Tribunale di Grosseto, era stata da loro proposta, oltre a chiedere tale rigetto, anche la domanda ‘di accertare e dichiarare, con valore di giudicato e non solo incidenter tantum , la inesistenza e improponibilità di
qualsivoglia pretesa creditoria ed azione giudiziaria di condanna da parte della Cassa di Risparmio di Firenze spa … dichiarando nulle e comunque invalide e prive di efficacia per mancanza del limite massimo, per violazione degli obblighi di buona fede, di diligenza e correttezza da parte del creditore garantito’ le fideiussioni concesse il 16 novembre 1990 e il 2 agosto 1991 dal COGNOME a garanzia delle obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE e a favore della Cassa di Risparmio fiorentina. Però rimarcava il giudice d’appello – questo non sarebbe stato riproposto né all’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, né nel giudizio d’appello; pertanto in primo e in secondo grado non vi sarebbe stata omessa pronuncia, onde la domanda sarebbe stata ‘tacitamente rinunciata, ma comunque coperta dal giudicato, potendo la rinuncia equipararsi alla mancata deduzione della questione e farsi, quindi, rientrare nel <>’.
E comunque, anche qualora si fosse ritenuta la domanda ‘effettivamente proposta’, il primo giudice avrebbe correttamente ritenuto che l’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere oggetto d’appello; invece l’appello della COGNOME quale erede del fideiussore COGNOME era stato dichiarato inammissibile con la sentenza della corte fiorentina n. 978/2008, che pure aveva rigettato l’appello di NOME COGNOME sicché la sentenza del Tribunale era passata in giudicato. Ma pure se si fosse voluto ritenere l’omessa pronuncia un rigetto implicito, questo avverrebbe quando l’accoglimento è incompatibile con la pronuncia: e anche qui si sarebbe allora formato il giudicato perché: 1) il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il credito per cui la banca aveva agito ex articolo 2901 c.c., ‘e ciò non solo incidenter tantum , ma avendo ritenuto infondate le domande e/o eccezioni di nullità delle fideiussioni … o comunque preso atto della mancata riproposizione della domanda di nullità della fideiussione’; 2) non vi sarebbe stata impugnazione ‘sulla eventuale omessa pronuncia, né su quella implicita’.
La corte territoriale aggiungeva che si sarebbe formato giudicato pure sulla ‘nullità delle fideiussioni … per la presenza di clausola di rinuncia preventiva alla speciale autorizzazione’ di cui all’articolo 1956 c.c., perché ‘era deducibile e … rilevabile d’ufficio già nel giudizio di revocatoria ordinaria’, ove non sarebbe stata invece proposta né rilevata, per cui ‘anche tale motivo di nullità deve intendersi coperto dal giudicato, essendo l’azione di nullità pertinente ad un diritto autodeterminato’. Essendosi formato il giudicato sulla ‘domanda di nullità della fideiussione svolta nel primo giudizio’, il giudice d’appello dichiarava così di non poterla esaminare, neanche per diversi motivi, dichiarando che giustamente il primo giudice aveva ‘fatto rientrare la questione della nullità delle fideiussioni nel <>’.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, composto di sei motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso NOME.
Considerato che
Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 112 c.p.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Si osserva che, nel primo motivo d’appello, l’attuale ricorrente lamentava che il primo giudice aveva ravvisato ‘una identità di domande’ tra quelle da lei proposte in questo giudizio e quelle proposte nella precedente causa avviata dalla banca ai sensi dell’articolo 2901 c.c. Vi sarebbe stata, invece, ‘l’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di identità’ tra le conclusioni rassegnate nelle due … cause’, non essendosi ‘formato giudicato anche per la diversità delle rispettive azioni, per diversità di causa petendi e petitum ‘.
In sintesi, il giudice d’appello avrebbe errato nell’identificazione di dedotto e deducibile su cui si è formato il giudicato della prima causa, nella quale ‘l’azione di nullità non era stata … dedotta, ma
non poteva nemmeno essere ricompresa nell’ambito del <> nel giudizio di revocazione … essendo diversi i presupposti dei due accertamenti’.
Comunque, ad avviso del giudice d’appello, anche a ritenere proposta tale domanda nel giudizio dell’azione revocatoria, in questo giudizio correttamente il tribunale ha ritenuto che l’omessa pronuncia dovesse denunciarsi con l’atto d’appello, mentre -come sopra già rammentatol’appello della COGNOME è stato dichiarato inammissibile laddove quello della COGNOME è stato rigettato, venendosi a formare pertanto il giudicato in difetto di proposizione di ricorso per cassazione al riguardo.
D educe la ricorrente che il giudice d’appello è incorso in contraddittorietà, avendo precedentemente affermato che tale domanda era stata oggetto di rinuncia.
Lamenta che l’omessa pronuncia su lla domanda di nullità non preclude la relativa proposizione in separato giudizio, dal momento che ‘la mancata riproposizione della domanda di nullità ha effetto sul thema decidendum e dunque sulle potestas iudicandi ‘ sicché ( e al riguardo fa richiamo a Cass. 35382/2022 ) l’omessa pronuncia su domanda ‘consente sia l’impugnazione sia la riproposizione in diverso giudizio’ .
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
2.1 Come questa Corte ha già condivisibilmente affermato, ‘ Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione … del giudice di merito’ ( v. Cass. sez. 3, ord. 9 novembre 2021 n. 32650 ).
Il che avviene, tra l’altro, nel frequente caso della ragione più liquida: un chiaro esempio è offerto dal recente precedente costituito da Cass. sez. 2, 29 settembre 2020 n. 20555, ove si è affermato che non si forma giudicato implicito sulla validità di un
contratto se è stata adottata una ragione più liquida che non comporti alcuno scrutinio.
E, d’altronde, Cass. sez. 3, ord. 25 gennaio 2018 n. 1828 aveva già osservato: ‘ Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia ‘ (conforme è Cass. sez.1, 17 marzo 2015 n. 5264, in un caso di ragione liquida).
2.2 Quanto, poi, alla fattispecie di rinuncia -ritenuta dal giudice d’appello-, la ‘sopravvivenza’ della così decurtata regiudicanda permane quale oggetto per un’eventuale ulteriore controversia, come afferma, per tutte, la recentissima Cass. sez. 6-1, ord. 1 dicembre 2022 n. 35382 -‘ In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno’ -.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei suindicati termini, con assorbimento degli altri motivi, dovendo disporsi la cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024