Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20169 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21750/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CTNPQL58R26L049D)
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di BARI n. 3090/2023 depositato il 12/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bari, con decreto n. 3090/2023, depositato il 12.10.2023, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, commissario giudiziale nell’ambito del concordato
preventivo della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 6.2.2023 con cui il Tribunale di Bari, a modifica e revoca del decreto 22.12.2008, con cui era già stato precedentemente liquidato il compenso del commissario giudiziale, ha accordato allo stesso COGNOME un acconto sul compenso di € 100.000,00, oltre accessori di legge.
Il giudice d’appello ha ritenuto il reclamo inammissibile, in quanto proposto contro un decreto che, avendo ad oggetto un acconto accordato al commissario sul compenso finale, aveva natura provvisoria, non comportando un accertamento definitivo in ordine alla spettanza o alla misura del compenso.
Avverso il predetto decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo ha resistito in giudizio controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 742 c.p.c. (ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.).
Espone il ricorrente, che il Tribunale di Bari, nel disporre di sua iniziativa la revoca e la modifica del precedente decreto di determinazione e liquidazione del compenso del commissario giudiziale dallo stesso emesso in data 22.12.2008, è incorso in una nullità processuale irrimediabile. In particolare, assume che la revoca non poteva essere adottata senza la preventiva instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’interessato, essendo l’art. 101 c.p.c. norma di generale applicazione. Aggiunge che il decreto del Tribunale del 22.12.2008, il quale ha determinato e liquidato il compenso, data la sua funzione (i.e. natura) giurisdizionale, non è revocabile dalla stessa autorità che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l’adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.
Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità del provvedimento impugnato (ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.): la Corte territoriale è stata espressamente investita di una domanda autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata in modo inequivoco, ovvero la nullità del decreto del 6.2.2023 per mancata instaurazione del contraddittorio, su cui non si è pronunciata.
Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia sul difetto di legittimazione a contraddire del Liquidatore Giudiziale e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. ( ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.).
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente e con precedenza rispetto al primo motivo per una questione di priorità logica, sono fondati.
Va preliminarmente osservato che il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato e dimostrato che nell’atto di reclamo aveva, in primo luogo, lamentato che il Tribunale di Bari, nel revocare di sua iniziativa il decreto di liquidazione del suo compenso, emesso il 22.12.2008, senza previa instaurazione del contraddittorio, era incorso in una nullità processuale irrimediabile. Inoltre, sempre nell’atto di reclamo, l’odierno ricorrente aveva lamentato il difetto di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale.
Orbene, su entrambe le questioni, la Corte d’Appello ha omesso ogni pronuncia, avendo erroneamente ritenuto ed affermato (a pag. 2 del decreto impugnato) che ‘il reclamo proposto dal Commissario Giudiziale ha ad oggetto l’acconto allo stesso accordato dal Tribunale sul compenso finale.’.
La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito di tali questioni integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra ‘tutta la domanda’ presentata e il contenuto del
provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato.
Il primo motivo rimane conseguentemente assorbito.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.7.2025