Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4204 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19356/2023 R.G. proposto da COGNOME ErnestoCOGNOME COGNOME NOME e COGNOME LorenzoCOGNOME tutti rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente –
Banco BPM s.p.a.
-intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1100/2022, depositata il 9 novembre 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese, depositata il 9 novembre 2022 e oggetto di appello dichiarato dalla Corte d’appello di Milano inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ, che, revocato il decreto con cui era stato ingiunto loro di pagare in favore della Banca Popolare soc. coop. la somma di euro 212.826,34, oltre interessi convenzionali, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE li aveva condannati al pagamento in favore della Banco BPM s.p.a., avente causa della ingiungente, della minor somma di euro 183.705,50, oltre interessi convenzionali, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti e tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio;
la Banco BPM s.p.a. non spiega alcuna difesa;
a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa; – la controricorrente deposita memoria illustrativa;
–
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente accolta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla controricorrente il 3 novembre 2023 con riferimento alla notifica del controricorso, da compiersi entro il precedente 31 ottobre, atteso che la parte ha dimostrato di aver ripetutamente tentato di effettuare tale adempimento per via telematica il giorno 27 ottobre 2023 e che la notifica non è andata a buon fine per causa ad essa non imputabile, come desumibile dai messaggi ricevuti dal gestore del sistema
informativo e dalla cancelleria;
nel merito, con l’unico motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c od. proc. civ, nella parte in cui non si è pronunciata in merito all’eccezione avente a oggetto il mancato invio nei loro riguardi degli estratti conto relativi ai rapporti bancari posti a fondamento del ricorso per ingiunzione;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato, osservando quanto segue: «la pronuncia resa dal Tribunale ha implicitamente disatteso tale difesa degli opponenti al riguardo; – in ogni modo, va rilevato che dalla tesi del mancato invio non deriverebbe in nessun caso l’effetto, perorato dai ricorrenti, della insussistenza del credito per difetto di prova, ma semmai unicamente quello di escludere la decadenza del debitore principale dal diritto di impugnarli, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ. , onde essi resterebbero correttamente idonei a fungere da prova del credito, anche nei confronti del fideiussore; ne deriva che, anche in thesi di esistenza di una mancata pronuncia, questa Corte dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso integrando in tal senso la motivazione della pronuncia impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. , tanto che, rispetto alla denunciata omessa pronuncia, si porrebbe solo l’esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza »;
il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540);
-i ricorrenti vanno, dunque, condannati, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025 .