Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4204  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19356/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1100/2022, depositata il 9 novembre 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese, depositata il 9 novembre 2022 e oggetto di appello dichiarato dalla Corte d’appello di Milano inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ, che, revocato il decreto con cui era stato ingiunto loro di pagare in favore della Banca Popolare soc. RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 212.826,34, oltre interessi convenzionali, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, li aveva condannati al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE, avente causa della ingiungente, della minor somma di euro 183.705,50, oltre interessi convenzionali, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti e tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa;
il ricorso è affidato a un motivo;
 resiste  con  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE,  quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa; – la controricorrente deposita memoria illustrativa;
–
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente accolta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla controricorrente il 3 novembre 2023 con riferimento alla notifica del controricorso, da compiersi entro il precedente 31 ottobre, atteso che la parte ha dimostrato di aver ripetutamente tentato di effettuare tale adempimento per via telematica il giorno 27 ottobre 2023 e che la notifica non è andata a buon fine per causa ad essa non imputabile, come  desumibile  dai  messaggi  ricevuti  dal  gestore  del  sistema
informativo e dalla cancelleria;
nel merito, con l’unico motivo i  ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c od. proc. civ, nella parte  in  cui  non  si  è pronunciata  in  merito  all’eccezione avente  a oggetto il mancato invio nei loro riguardi degli estratti conto relativi ai rapporti bancari posti a fondamento del ricorso per ingiunzione;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato, osservando quanto segue: «la pronuncia resa dal Tribunale [ … ] ha implicitamente disatteso tale difesa degli opponenti al riguardo; – in ogni modo, va rilevato che dalla tesi del mancato invio non deriverebbe in nessun caso l’effetto, perorato dai ricorrenti, della insussistenza del credito per difetto di prova, ma semmai unicamente quello di escludere la decadenza del debitore principale dal diritto di impugnarli, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ. , onde essi resterebbero correttamente idonei a fungere da prova del credito, anche nei confronti del fideiussore; ne deriva che, anche in thesi di esistenza di una mancata pronuncia, questa Corte dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso integrando in tal senso la motivazione della pronuncia impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. [ … ], tanto che, rispetto alla denunciata omessa pronuncia, si porrebbe solo l’esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza […] »;
il  Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione;
 per  le  suesposte  considerazioni,  pertanto,  il  ricorso  va  dichiarato inammissibile;
 le  spese  del  giudizio  seguono  il  criterio  della  soccombenza  e  si liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna  della  parte  istante  a  norma  dell’art.  96, terzo  e  quarto comma,  cod.  proc.  civ.  (cfr.  Cass.,  Sez.  Un.,  13  ottobre  2023,  n. 28540);
-i ricorrenti vanno, dunque, condannati, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 8.000,00,  oltre che al  pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025 .