Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , P.IVA P_IVA, in persona del suo Sindaco p.t., Sig. NOME COGNOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, cf CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO, cf CODICE_FISCALE (Pec: EMAIL; Fax : NUMERO_TELEFONO), con il quale elettivamente domicilia presso l’AVV_NOTAIO, cf CODICE_FISCALE (Fax: NUMERO_TELEFONO; Pec: EMAIL) in Roma (CAP 00199), alla INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso e deliberazione a stare in giudazio della G.M. prot. n 178/2021.
Ricorrente Controricorrente incidentale
contro
COGNOME NOME , nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE; COGNOME NOME , nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE; COGNOME NOME , nata ad
RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE; rappresentati e difesi, in virtù del mandato speciale in calce, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e con lui elettivamente domiciliati in INDIRIZZO ed all’indirizzo pec. EMAIL.
Controricorrenti Ricorrenti incidentali
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati dall’amministratore di sostegno, NOME COGNOME.
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 1164 depositata il 26 marzo 2021.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per l’inammissibilità di quello incidentale.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con sentenza n° 21735 del 2016 questa Corte -in accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale, respinto il sesto ed assorbiti i restanti quattro -accertava che il decreto 24 gennaio 1997 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, col quale era stato espropriato a carico dei resistenti indicati in intestazione un suolo edificabile in località San Leonardo, allibrato al foglio 39, mappali 386, 387/1, 388, 389 e 394, era legittimo, in quanto tempestivamente emesso nel termine di legge da ultimo prorogato dal d.l. n° 534/1987.
Cassava quindi la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva liquidato in favore degli espropriati euro 793.584,62 a titolo
di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione e successiva irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio (erroneamente ritenuto tardivo dalla Corte stessa) -e rimetteva la causa al medesimo giudice.
2 .- Giudicando in sede di rinvio, ex art. 392 cod. proc. civ., con la sentenza indicata in epigrafe, qui impugnata, la Corte territoriale -premesso che era ammissibile la conversione della originaria domanda risarcitoria in opposizione alla stima, formulata dagli espropriati -sulla scorta della c.t.u. rinnovata in secondo grado ed integrata da chiarimenti, liquidava a favore degli espropriati un indennizzo di euro 317,10 per ognuno dei 3.149 mq ablati, per complessivi euro 998.547,90 (qualificando il debito di valuta), oltre interessi legali sulla differenza tra l’indennità riconosciuta e quella precedentemente liquidata, disattendendo la richiesta di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Liquidava, inoltre, sempre in favore delle parti private, euro 86.673,20 per indennità di occupazione legittima.
Spese di tutti i gradi compensate per metà e per l’altra metà poste a carico del RAGIONE_SOCIALE.
3 .- Ricorre ancora per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a sei mezzi.
Resistono gli espropriati, che propongono ricorso incidentale sulla base di un unico mezzo.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo i controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo l’Ente territoriale lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, 394, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 3 dello stesso codice.
Fa osservare che la Corte di merito ha respinto l’eccezione di inammissibilità del cambiamento della domanda (da risarcitoria ad opposizione alla stima), nonostante la sentenza fosse correttamente partita dal presupposto che l’oggetto del giudizio di rinvio era limitato dalla statuizione di questa Suprema Corte.
Col secondo mezzo lamenta che la motivazione della sentenza sia perplessa, contenendo un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, donde la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n° 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 5 del medesimo codice.
Col terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in tema di conversione della domanda risarcitoria in richiesta indennitaria nelle ipotesi di ablazione per intervento di tempestivo decreto di espropriazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., io relazione all’art. 360 n° 3 del codice di rito.
5 .- I motivi -che pongono nella sostanza una medesima questione e sono, pertanto, esaminabili congiuntamente -non appaiono fondati.
Infatti, secondo l’indirizzo più recente e condivisibile di questa Corte, cui questo Collegio intende dare piena continuità, nel caso in cui il decreto di espropriazione sopravvenga nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, la domanda risarcitoria originariamente proposta si converte automaticamente, e senza necessità di specifica istanza, in opposizione alla stima (Cass., sez. 1, 15 giugno 2017, n° 15936).
Solo nel caso in cui il decreto predetto sia stato emesso prima dell’inizio del giudizio risarcitorio, la diversità di causa petendi e di petitum delle due domande (risarcitoria e di opposizione alla stima), preclude tale conversione automatica, poiché l’attore avrebbe dovuto, in tal caso, procedere sin dall’inizio ad opporsi alla stima (Cass., sez. 1, 15 dicembre 2020, n° 28650).
Nella presente ipotesi, come ben fanno osservare i resistenti a pagina 53 del controricorso, la notificazione della citazione di primo grado venne effettuata il 6 settembre 1996, mentre il decreto di esproprio sopraggiunse il 24 gennaio 1997, dunque nella pendenza del giudizio.
Ne deriva che del tutto correttamente la Corte di merito in sede di rinvio -dopo che Cass. 21735/2016 aveva chiarito che le varie proroghe legali delle occupazioni avevano determinato la tempestività del decreto di esproprio (conclusione aderente al disposto dall’art. 4 della legge n° 166/2002) ha ritenuto l’originaria domanda convertita in opposizione alla stima.
Non hanno, pertanto, alcun peso le prospettazioni dell’Ente ricorrente, con le quali si allega un contrasto tra premesse e le conclusioni nella motivazione della sentenza o un preteso passaggio in giudicato (di rigetto) della domanda risarcitoria (primo motivo), una diversa ed illegittima qualificazione giuridica della domanda (secondo mezzo), oppure, infine, il completamento della fase istruttoria del procedimento ablatorio anteriormente alla citazione (terza doglianza), in quanto -come già chiarito -l’elemento dirimente è costituito dalla sopravvenienza del provvedimento espropriativo in corso di giudizio.
6 .- Col quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice.
La Corte avrebbe omesso di esaminare l’eccezione, sollevata a pagina 72 della comparsa di risposta, di prescrizione decennale (con decorrenza dall’emanazione del decreto ablatorio) della richiesta indennitaria avanzata, per la prima volta, dagli espropriati con la citazione in sede di rinvio.
Decorrendo il dies a quo della prescrizione dalla data in cui il danneggiato ha preso consapevolezza del pregiudizio subito, ossia -nel caso di specie -dalla data del decreto di esproprio (24 gennaio 1997), il diritto azionato sarebbe prescritto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n° 327/2001 e dell’art. 29 terzo comma, del d.lgs. n° 150 del 2011, prima ancora era decorso anche il termine di decadenza per l’opposizione alla stima, decorrente dalla data (27 ottobre 2016) di pubblicazione della sentenza di questa Sc n° 21735/2016.
7 .- Questo motivo è parzialmente fondato.
Lo è nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del diritto di ottenere la liquidazione dell’indennizzo, sollevata a pagina 72 della comparsa di risposta in sede di rinvio: questione sulla quale i resistenti hanno replicato affrontando nel controricorso il merito dell’eccezione e solo affermando che la conversione della domanda esclude in radice la possibilità di sollevare eccezione di prescrizione (paragrafo II, pagina 54 del controricorso).
È evidente, invece, che -fondata o meno che fosse tale eccezione -la Corte avrebbe dovuto esaminarla per accoglierla o disattenderla, eventualmente anche per ragioni processuali.
Non risulta, invece, che la Corte partenopea l’abbia presa in considerazione, tanto che nella sentenza non vi è alcun accenno al tema della prescrizione del diritto azionato.
Ne deriva che la sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della medesima Corte, affinché proceda all’esame dell’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo in esame non è, invece, ammissibile nella parte in cui lamenta la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione alla stima.
Infatti, anche a prescindere dal riferimento normativo che non appare corretto (dovendosi, al più, applicare ratione temporis l’art. 19 della legge n° 865/1971 e non l’art. 54 del d.P.R. n° 327/2001), il motivo appare privo di autosufficienza, non portando alcuna menzione del luogo processuale dove la questione della decadenza (mai citata nella sentenza impugnata) sia stata trattata.
8 .- Col quinto motivo il RAGIONE_SOCIALE ripropone una doglianza dichiarata assorbita da Cass. n. 21735/2016, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 37, primo comma, d.P.R. n° 32/2001; dell’art. 3, comma 65, della legge n° 662/1996; della legge n° 1902/1952; dei principi generali in tema di valutazione della natura edificatoria; delle norme e dei principi generali in tema di efficacia ed effetti degli strumenti urbanistici, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe acriticamente rigettato, aderendo passivamente alla c.t.u., ogni eccezione sollevata in ordine alla natura non edificatoria dei suoli espropriati, quantomeno di quelli ricadenti in zona F3 (verde pubblico attrezzato), nonostante emergesse dalle risultanze istruttorie che il fondo rientrava nel pregresso Prg (adottato con delibera del consiglio comunale n° 7 del 7 febbraio 1969) nella zona E2 (verde pubblico) e, successivamente, a seguito del Prg del 30 aprile 1987, in zona F3: donde l’esplicazione di effetti conformativi che privavano i suoli di tale zona della capacità edificatoria, con conseguente necessaria liquidazione dell’indennizzo in base della natura agricola degli stessi.
Con la sesta doglianza il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, primo comma, e 55 d.P.R. n° 327/2001; dell’art. 3, comma 65, della legge n° 662/96; dell’art. 2, commi 89 e 90, della legge n° 244/2007; dell’art. 2043 cod. civ.; delle norme e dei principi in tema di quantificazione dell’indennità di espropriazione dei suoli, in relazione all’art. 360, n° 3 cod. proc. civ.
Sul fondo espropriato sussistevano vincoli conformativi, risultanti dalla c.t.u. svolta in sede di appello ed integrata dai chiarimenti, dei quali la Corte in sede di rinvio non aveva tenuto conto, concludendo -erroneamente -nel senso che l’intero complesso dei
suoli fosse edificabile, mentre non tutte le singole particelle lo erano.
9 .- I mezzi possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi affetti dalla stessa ragione di inammissibilità.
Invero, sol che si leggano le ragioni poste a fondamento dei due motivi (sopra brevemente riassunte), si può agevolmente notare che la violazione di legge denunciata (sulla base dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.) non deriva da una erronea interpretazione o applicazione del testo normativo, ma da una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi fattuali della causa, consistenti nella presenza di vincoli conformativi sui suoli in zona F3 ed emergenti dai documenti di causa e dalle c.t.u. svolte in primo e secondo grado: atti debitamente presi in considerazione dalla Corte di merito e che questa Corte non può riesaminare.
Peraltro, è vero che la sentenza impugnata (pagina 16) precisa che esulerebbe dal thema decidendum del giudizio di rinvio ogni questione inerente a ‘ c) la natura edificabile del terreno espropriato (…) ‘.
Ma è anche vero che tale apparente rifiuto della Corte di esaminare la questione della natura agricola o edificabile del fondo (nonostante tale questione non fosse stata scrutinata da Cass. 21735/2016 e, dunque, fosse rimessa al giudizio di rinvio), è invero insussistente, poiché la Corte territoriale, ad onta della premessa, l’ha poi effettivamente presa in considerazione aderendo alla c.t.u. (sentenza pagina 18), contro la quale non risulta (almeno in questa sede) che il RAGIONE_SOCIALE abbia avanzato critiche o censure, direttamente o a mezzo del proprio c.t.p. (pur contestandone qui le conclusioni).
In altre parole, anche ritenendo i motivi in esame diretti a censurare un’omissione di pronuncia ( ex n° 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.), il ricorrente non considera che il giudice del rinvio ha comunque aderito alla c.t.u. e che i motivi non indicano il modo, il
luogo ed il tempo processuale nei quali la relazione dell’ausiliario sia stata contestata.
Si passa, pertanto, all’esame del ricorso incidentale.
10 .- Con l’unico motivo di ricorso incidentale i resistenti deducono violazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., violazione dei principi generali in tema di credito di valore e credito di valuta, violazione dell’art. 117 Cost. e violazione degli artt. 1 e 4 del primo protocollo Cedu in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.
La Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato la domanda di rivalutazione dell’indennità di esproprio, nonostante il lungo tempo, pari a venticinque anni, trascorso dall’esproprio (asseritamente avvenuto nel 1996) al 2021 (anno in cui fu emessa la sentenza in sede di rinvio).
Anche la Cedu avrebbe stabilito che la mancata attribuzione della rivalutazione monetaria determina l’inadeguatezza dell’indennizzo, ove il ritardo ricada in periodi temporali caratterizzati da inflazione, donde la riconoscibilità ex lege della rivalutazione monetaria, anche in assenza di domanda giudiziale e senza subordinazione ad oneri probatori.
I resistenti concludono, quindi, chiedendo a questa Corte di cassare senza rinvio la sentenza impugnata, integrandone la motivazione ed il dispositivo con la previsione della rivalutazione – con le stesse decorrenze indicate in sentenza per gli interessi – degli importi liquidati a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione legittima.
11 .- Il mezzo, contrariamente a quanto ritenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non è tardivo, in quanto l’impugnazione incidentale è sempre ammissibile, qualora quella principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sicché detta impugnazione può anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investire lo stesso capo
per motivi diversi da quelli già fatti valere ( ex multis : Cass., sez. 3, 5 settembre 2022, n° 26139).
Ne deriva che, sebbene gli odierni controricorrenti abbiano notificato la sentenza d’appello al RAGIONE_SOCIALE il 18 giugno 2021, essi potevano proporre ricorso incidentale (tardivo) notificandolo il 2 novembre 2021, ossia anche sessanta giorni dopo la notificazione della sentenza predetta.
Il mezzo è, nondimeno, inammissibile per altra ragione e, comunque, infondato.
È inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza, che è consistita, anzitutto, nel predicare la natura di debito di valuta (e non di valore) dell’indennizzo e, quindi, nel negare la sua rivalutabilità.
I ricorrenti incidentali, pur invocando quest’ultima, non spendono alcun argomento per contrastare il presupposto logico (l’indennizzo costituisce obbligazione di valuta e non di valore) dal quale è partita la Corte napoletana.
Esso è, in ogni modo, infondato, tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte secondo il quale l’indennità di esproprio ha natura di obbligazione di valuta e, pertanto, nulla spetta in difetto di prova dell’eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass., sez. 1, 10 febbraio 2021, n° 3274, con menzione di altri precedenti).
12 .-Alla cassazione della sentenza a seguito dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, segue la rimessione della causa ad altra sezione della Corte di Napoli, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso principale e, rigettati i rimanenti motivi, nonché l’unico motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza della Corte d’appello di Napoli in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte predetta in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024, nella camera di