Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11272/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL controricorrente
avverso la sentenza n. 312/2023 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 3-3-2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 263-2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME con atto di citazione notificato il 27-5-2005 ha evocato il Comune di Castel San Lorenzo avanti il Tribunale di
OGGETTO:
contratto di prestazione d’opera professionale
R.G. 11272/2023
C.C. 26-3-2024
Salerno per sentire dichiarare i contratti rep. 603 del 20-6-2002 e rep. 605 del 10-7-2002 di incarico per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione di due fabbricati di civile abitazione in area PEEP risolti per inadempimento del Comune e per ottenere il pagamento della parcella, a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimento; ha lamentato che, pur avendo regolarmente svolto l’incarico, la sua opera non era stata approvata per supposti errori di progettazione che avevano compor tato la revoca dell’incarico.
Si è costituito il Comune di Castel San Lorenzo contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento del professionista e per l’applicazione della penale contrattuale.
Con sentenza n. 1530/2021 il Tribunale di Salerno ha condannato il Comune convenuto al pagamento a favore dell’attore della somma di Euro 103.955,38, con gli interessi dalla domanda e la rifusione delle spese di lite.
2.Ha proposto appello il Comune di Castel San Lorenzo, che la Corte d’appello di Salerno ha integralmente rigettato con sentenza n. 312/2023 pubblicata il 3-3-2023.
La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello del Comune che lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento e conseguente risarcimento del danno; ha dichiarato che l’omessa pronuncia non sussisteva, in quanto il giudice non aveva omesso di valutare i fatti e aveva emesso provvedimento di accoglimento e di rigetto delle altre istanze, sia pure con difetto di motivazione sulla domanda riconvenzionale. Ha altresì escluso la nullità per ultrapetizione, in quanto il giudice si era avvalso dei suoi poteri per ricostruire la vicenda al fine di accogliere la domanda dell’attore di liquidazione del dovuto per la progettazione, parametrato al compenso
professionale. In ordine al secondo motivo di appello, la sentenza ha dichiarato che ricorreva difetto di motivazione sulla domanda riconvenzionale, che doveva essere superato procedendo all’esame nel merito della domanda ; ha dichiarato che la domanda risarcitoria del Comune appellante doveva essere rigettata in quanto, pur avendo il c.t.u. evidenziato errori di calcolo, lo stesso consulente li aveva ricondotti a errori di modesta entità e integranti errori materiali; ha dichiarato che il diritto al risarcimento del danno del Comune doveva essere escluso, in quanto mancava la prova del danno derivato dagli errori; il Comune si era limitato a lamentare la necessità di una nuova gara e il pregiudizio per il ritardo nell’esecuzione dell’opera, senza provare il nesso causale e il danno effettivo derivatone; ha aggiunto che l’applicazione della penale per il ritardo doveva essere esclusa in relazione agli atti di proroga accettati dal Comune.
3.Avverso la sentenza il Comune di Castel San Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 26-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione art. 1453 c.c. -violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato -omessa pronuncia -ultrapeti zione’ , il Comune ricorrente evidenzia che la domanda del professionista aveva a
oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune con richiesta di risarcimento dei danni, in subordine la domanda ex art. 2041 cod. civ. e la domanda riconvenzionale del Comune di risarcimento dei danni per inadempimento del professionista; evidenzia che il giudice di primo grado, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha omesso di pronu nciarsi su tutte le domande e ha pronunciato su una domanda di adempimento che non era stata proposta. Lamenta che la Corte d’appello abbia rigettato il suo motivo di appello volto a lamentare l’omessa pronuncia e volto a lamentare l’ultra/extra petizione e quindi, anziché rimediare al grave errore commesso dal Tribunale, lo abbia reiterato.
2.Il motivo è infondato.
In primo luogo, la sentenza impugnata ha escluso che la sentenza di primo grado fosse incorsa in omissione di pronuncia, richiamando l’esatto principio secondo il quale l’omissione di pronuncia sussiste nel caso in cui vi sia stata omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda. Di seguito la sentenza ha rilevato che il giudice di primo grado aveva pronunciato sulle domande e che l’accoglimento o il rigetto implicito escludevano sussistesse omessa pronuncia, per cui non è a sua volta incorsa in alcun vizio di omessa pronuncia, avendo esaminato le relative doglianze dell’appellante e avendo confermato la decisione di primo grado sulla base di articolata motivazione. Infatti, è acquisito che il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre esclusivamente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia
un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 6-5 27-11-2017 n. 28308 Rv. 646428-01, Cass. Sez. 5 16-5-2012 n. 7653 Rv. 622441-01, Cass. Sez. 1 13-6-1972 n. 1853 Rv. 358879-01).
Di seguito la sentenza impugnata ha altresì escluso il vizio di ultrapetizione lamentato, rilevando che il riferimento alla fonte del rapporto, costituito dai contratti, era servita al giudice di primo grado per giustificare il diritto al compenso. In questo modo, a fronte di sentenza di primo grado che aveva condannato il Comune a pagare al professionista un corrispettivo riferito alle prestazioni professionali eseguite, dopo avere dichiarato sulla base della c.t.u. che gli elaborati progettuali erano corretti e completi, anche la Corte d’appello , avendo confermato la sentenza di primo grado sul punto, ha interpretato la domanda dell’attore come volta a ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e perciò come domanda che trovava titolo nel contratto; ciò sul presupposto che la revoca dall’incarico lamentata dall’attore non fosse conseguenza dell’inadempimento del professionista , in quanto sussistevano invece i presupposti della risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, che non escludeva il diritto del professionista a percepire il compenso per l’attività svolta . Quindi il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la qualificazione della domanda eseguita dalla Corte d’appello era stata erronea e tale da comportare l’alterazione del petitum o della causa petendi, con l’attribuzione alla parte di un bene diverso da quello richiesto e non compreso nella sua domanda, in quanto in tale caso la pronuncia sarebbe stata viziata da ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L 19-6-2004 n. 11455 Rv. 573745-01).
L ‘interpretazione e qualificazione della domanda sono attività riservate al giudice di merito e nella fattispecie il ricorrente non
riesce a censurarle in termini tali da consentire il sindacato di legittimità (che può essere svolto alle condizioni poste da Cass. Sez. 3 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01, per tutte). Il ricorrente non nega il dato che l’oggetto della domanda fossero i compensi professionali, ma lamenta che non vi sia stata pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune proposta dal professionista e quindi, in sostanza, sostiene che i compensi fossero stati richiesti solo a titolo di risarcimento del danno e per questo non potessero essere riconosciuti a quel titolo in mancanza della dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune. Però, al fine di supportare questa tesi e quindi sostenere l’erronea qualificazione della domanda integrante vizio ex art.112 cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare, facendo specifico riferimento al contenuto dei relativi atti di NOME COGNOME, che lo stesso aveva formulato specifica domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, sulla quale fosse necessaria esplicita pronuncia accertativa o costitutiva al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento, con riferimento al quale i compensi perduti e richiesti in giudizio costituissero soltanto un parametro di quantificazione. Al contrario, il ricorrente non assolve a questo onere e quindi sotto questo profilo il ricorso, in primo luogo carente di specificità ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., non è comunque idoneo a dimostrare che siano state errone e l’interpretazione e la qualificazione della domanda, come finalizzata a ottenere il corrispettivo per l’attività eseguita, sul presupposto che il venire meno del rapporto determinato dalla revoca dell’incarico non fosse da ascrivere all’ inadempimento del professionista e non incidesse sul suo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3.In applicazione del principio della soccombenza il Comune ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate con la distrazione richiesta.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege , con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda