Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
Oggetto: Esecuzione obblighi di fare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16718/2021 R.G. proposto da
STRADIOTTO NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. NOMENOME COGNOME
-ricorrente – contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2021 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 9/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Con atto di citazione in data 5/4/2019, COGNOME Matteo convenne in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo che venisse annullata l’ordinanza del 21/11/2018, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’avvenuta esecuzione dell’obbligo di fare e disposto l’archiviazione del fascicolo dell’esecuzione n. 171/2013, esponendo che: con ordinanza n. 905/12 del 24/4/2012, il Tribunale di Mantova, a definizione del proc. n. 3617/11 R.G., aveva ordinato alla società convenuta di arretrare l’autorimessa realizzata nella proprietà della stessa in Mantova, INDIRIZZO a distanza legale dal proprio appartamento affacciante sulla parete nord dello stabile denominato RAGIONE_SOCIALE, in Mantova, INDIRIZZO secondo le prescrizioni di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968; che l’ordinanza, munita di formula esecutiva, era stata notificata alla società RAGIONE_SOCIALE il 18/10/2012, unitamente all’atto di precetto, senza che questa provvedesse all’arretramento del manufatto; che l’attore aveva, pertanto, agito ex art. 612 cod. proc. civ., attivando il proc. n. 171/2013 R.E., all’esito del quale il giudice dell’esecuzione, con ordinanza riservata del 12/6/2013, aveva ordinato all’Ufficiale giudiziario competente per territorio di dare esecuzione all’obbligo di fare di cui alla citata ordinanza, previa verifica dell’eseguibilità del comando da effettuarsi dall’ausiliario nominato nella persona dell’ing. NOME COGNOME; che quest’ultimo, con relazione del 23/12/2013, aveva affermato l’eseguibilità della demolizione, previa adozione delle necessarie cautele per la sicurezza e previo espletamento dei necessari adempimenti amministrativi, ipotizzando che, ai fini del rispetto delle distanze legali, fosse sufficiente la demolizione della porzione posta a meno di 10 mt. dalla proprietà COGNOME
eccedente in altezza il marciapiede di INDIRIZZO; che, in seguito a plurime contestazioni dell’attore in ordine alla conformità dell’esecuzione al titolo, dovendo, a suo dire, essere ordinata la demolizione dell’intera porzione dell’autorimessa posta a distanza illegale, il giudice dell’esecuzione si era pronunciato, sia con una prima ordinanza del 18/2/2014, con la quale aveva ordinato all’Ufficiale giudiziario di procedere all’esecuzione come indicato nel titolo esecutivo senz’altro precisare; sia con una seconda ordinanza del 8/7/2015, con la quale aveva richiamato la propria ordinanza del 18/2/2014, ordinando all’ufficiale giudiziario l’esecuzione secondo il titolo e precisando che questi si rifacesse alla relazione dell’ing. COGNOME e avesse cura di operare la demolizione nella misura minima necessaria al rispetto delle distanze dalle ragioni COGNOME, senza indicare la porzione da demolirsi in concreto; sia con una terza ordinanza del 16/1/2018, con la quale aveva rigettato anche l’istanza fondata sulle contestazioni agli allegati grafici alla DIA depositata dall’ausiliario nominato in sostituzione del precedente, geom. NOME COGNOME siccome contrastanti con titolo esecutivo; che successivamente l’attore aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., avverso il verbale di conclusione dei lavori di abbattimento, redatto dall’Ufficiale giudiziario il 10/7/2018, chiedendo che si desse esecuzione all’ordinanza n. 905/2012 ordinando alla società di arretrare a distanza legale l’autorimessa nella sua interezza e non limitatamente alla porzione eccedente in altezza la quota di INDIRIZZO opposizione che esitava nell’ordinanza di rigetto del 20/9/2018, con la quale veniva fissato il termine di trenta giorni per l’eventuale giudizio di merito; che con citazione notificata il 19/10/2018, l’attore avviava il giudizio di merito (proc. n. 3794/2018 R.G.); che il giudice dell’esecuzione, nonostante la richiesta di sospensione del giudizio di esecuzione in attesa della
definizione del suddetto giudizio di merito, aveva emesso l’ordinanza del 21/11/2018, con la quale aveva dichiarato l’archiviazione della procedura esecutiva; che l’attore aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il predetto provvedimento, la quale si era conclusa con l’ordinanza del 11/3/2019 di rigetto e fissazione di termine per l’avvio del giudizio di merito.
Costituitasi in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Con la sentenza n. 353/2021, pubblicata in 9/4/2021, il Tribunale di Mantova rigettò l’opposizione, condannando COGNOME NOME alla rifusione delle spese di lite.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati anche con memoria. COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
Considerato che :
Va premesso che il provvedimento col quale si prende atto dell’avvenuta esecuzione dell’obbligo di fare è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di esecuzione (si veda per la diversa fattispecie del provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione Cass., Sez. 6-3, 12/4/2018, n. 9175), sicché la sentenza che definisce il relativo giudizio è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost..
Ciò detto, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché – a fronte del rilievo col quale ci si doleva dell’intervenuta declaratoria di estinzione del procedimento di esecuzione nonostante la pendenza dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. (proc. civ. n. 3794/2018 R.G.) e della conseguente impossibilità di avvalersi dell’eventuale esito positivo della stessa, il giudice di merito aveva affermato che la questione era stata superata dalla dichiarazione di inammissibilità di siffatta opposizione intervenuta con la sentenza n. 462/2019, depositata il 19/6/2019, senza avvedersi che l’efficacia dirimente di questo provvedimento era stata sollevata dal giudice motu proprio senza prima avvisare le parti, così impedendo all’opponente di provare l’intervenuta impugnazione della stessa.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 124 disposizioni di attuazione cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito errato nel rigettare sbrigativamente la questione di cui al precedente motivo, senza prima accertare la definitività o meno della sentenza n. 462/2019, la quale, peraltro, era priva dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Il primo e il secondo motivo non verranno esaminati, avendo NOME COGNOME rinunciato agli stessi con la memoria depositata il 13/6/2025, in quanto presupponenti la pendenza dell’opposizione all’esecuzione, ormai definita.
5.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito dichiarato eseguito l’obbligo di fare nonostante l’Ufficiale giudiziario avesse abbassato l’autorimessa di soli cm. 12, anziché cm. 60, come stabilito in precedenza dal G.E., senza considerare che con la seconda censura
non era stata riproposta la doglianza fondata sul contenuto del titolo esecutivo, dato dall’ordinanza del 26/4/2012, e sull’assenza di limiti alla porzione da demolire, con conseguente necessità di abbattere l’intera autorimessa, come sostenuto nel provvedimento, ma era stato dedotto che il pavimento era stato ribassato di soli cm. 12 e non di cm. 60, come stabilito dal giudice dell’esecuzione. In ragione di ciò, la decisione assunta era eccentrica e infondata, in quanto era stata incentrata sul fatto che l’esponente non avesse impugnato l’ordinanza del 8/7/2015, che aveva determinato le modalità esecutive in modo a lui sfavorevole, né il verbale con cui l’Ufficiale giudiziario aveva attestato l’esecuzione degli obblighi di fare, così omettendo di prendere in considerazione la censura.
5.2 La terza censura è fondata.
L’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendo in tal caso l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.4, cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).
Essendo stato dedotto un error in procedendo , il sindacato di questa Corte investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità dell’eventuale
motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164; Cass., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 2 , 13/08/2018, n. 20716).
Orbene, il ricorrente si era doluto dell’operato del giudice dell’esecuzione nella parte in cui aveva omesso di motivare sulla seconda censura, con la quale egli aveva lamentato che l’esecuzione non aveva avuto ad oggetto la parte dell’autorimessa sovrastante di cm. 60 il marciapiede di INDIRIZZO ma soltanto una parte del pavimento della terrazza di copertura dell’autorimessa, e che la parete dell’autorimessa risultava abbassata di soli cm. 12.
A questa doglianza il giudice di merito ha dato risposta, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza riservata del 8/7/2015, dalla quale risultava in modo evidente che il titolo esecutivo era stato interpretato dal giudice nel senso che l’esecuzione avrebbe dovuto farsi secondo la proposta dell’ing. COGNOME del 23/12/2013, avendo cura di operare la demolizione nella misura minima necessaria per consentire il rispetto della distanza legale, ossia abbattendo la parte inferiore rappresentata da quella porzione che supera il livello di INDIRIZZO
In sostanza, a fronte di una doglianza che evidenziava la non completa esecuzione proprio di quelle modalità dettate dal giudice dell’esecuzione, per essere stato eseguito un parziale abbassamento della quota dell’autorimessa, il giudice ha risposto spostando l’attenzione sulle determinazioni del giudice conseguenti all’interpretazione del titolo, così omettendo di prendere posizione sulla censura.
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ignorato il fatto, proposto sempre con la seconda censura, che l’Ufficiale giudiziario avesse ridotto l’altezza dell’autorimessa appartenente all’esecutata di soli 12 cm., anziché di 60 cm., come in precedenza disposto dal G.E., aspetto questo decisivo, perché avrebbe impedito di giudicare legittimo il provvedimento con cui era stato dichiarato eseguito l’obbligo di fare.
7. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 612 e 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito dichiarato che fosse onere dell’esponente impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza del 8/7/2015, con cui erano state dettate le modalità attuative del titolo esecutivo in modo a lui sfavorevole, così ponendosi in contrasto con quanto affermato in precedenza, secondo cui l’esponente aveva fatto valere correttamente le proprie ragioni nell’idonea opposizione all’esecuzione, e violando il principio secondo cui avverso l’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ. violativa del titolo deve essere proposta opposizione all’esecuzione ex art. 606 cod. proc. civ. e non, come affermato, ex art. 617 cod. proc. civ.
8. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che con l’ordinanza del 8/7/2015 fossero state dettate modalità esecutive contrastanti con l’ordine espresso dal titolo stesso, stabilendo che la demolizione, secondo l’interpretazione fatta propria dal G.E., avrebbe dovuto essere effettuata attraverso l’abbassamento dell’autorimessa al livello del marciapiede di INDIRIZZO senza considerare che il giudice aveva, in quella sede, affermato, tra le
altre cose, che bisognava rifarsi al titolo e che il tecnico prescelto avrebbe dovuto osservare la relazione dell’ing. COGNOME
Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito rigettato il secondo motivo di opposizione in quanto il ricorrente non aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al verbale con cui l’Ufficiale giudiziario aveva attestato l’esecuzione dell’obbligo di fare in ottemperanza dell’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ. emessa dal G.E., senza considerare che detto verbale non era atto esecutivo autonomamente impugnabile, e che l’esponente, nel corso del procedimento esecutivo, aveva rappresentato al G.E. le proprie critiche all’operato dell’Ufficiale giudiziario, dolendosi che questi avesse abbassato l’autorimessa di soli 12 cm., anziché di 60 cm. L’esponente aveva impugnato con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento di archiviazione del 21/11/2018 e promosso nel termine assegnato il giudizio, sicché si era difeso ritualmente.
Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del terzo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del terzo motivo, l’infondatezza del primo e del secondo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME