Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
sul ricorso 9184/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza n. 1203/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
con sentenza n. 756/2018, il Tribunale di Bergamo condannò la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo la somma di oltre 34.000,00 euro, pari al valore della merce spedita dalla medesima RAGIONE_SOCIALE a una cliente francese e andata smarrita (perché sottratta da ignoti che avevano clonato le targhe dei mezzi dell’autotrasportatore incaricato), ritenendo che la predetta RAGIONE_SOCIALE avesse assunto la veste di vettore esclusivo, con assunzione dell’intera responsabilità del trasporto , o, comunque, che dovesse rispondere quale spedizioniere per la cattiva scelta del vettore/trasportatore RAGIONE_SOCIALE; inoltre, ritenuta prescritta ogni pretesa nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE, rigettò la domanda di manleva proposta dalla C.R.G.; infine, condannò la medesima C.R.G. al pagamento delle spese di lite in favore sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE avesse assunto l’incarico di mero intermediario per l’organizzazione del trasporto della merce , individuando all’uopo lo spedizioniere COGNOME, che, a sua volta, aveva reperito l’RAGIONE_SOCIALE, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato il contratto di trasporto; la Corte ha pertanto rigettato la domanda risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo fallita, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato conseguentemente assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; provvedendo sulle spese di lite, ha statuito che «l’appel lato RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo deve essere condannato alla rifusione in favore dell’appellante CRG RAGIONE_SOCIALE, secondo regola di soccombenza, nonché dell ‘altra appellata RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in primo grado su istanza dell’appellante, secondo regola di causalità, delle spese di entrambi i gradi di giudizio»; ha conseguentemente liquidato le spese dovute dal RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, per entrambi i gradi, in favore sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE;
ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE; ad esso ha resistito la RAGIONE_SOCIALE, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo;
i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
la ricorrente principale ha depositato memoria.
Considerato che
con l’ unico motivo, la ricorrente principale ha denunciato «nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda articolata dalla C.R.G. di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione all’art 360 n. 4, c.p.c.»;
premesso che, in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure, aveva corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE le spese liquidate dal Tribunale, ha lamentato che la Corte di Appello, pur accogliendo la sua impugnazione, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’importo versato (4.186,00 euro) alla predetta RAGIONE_SOCIALE (che si era rifiutata di restituire spontaneamente la somma incassata) , pur a fronte delle espresse richieste formulate nell’atto di appello, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e illustrate con la comparsa conclusionale;
la controricorrente ha contrastato la censura, assumendo che la Corte ha pronunciato sulla domanda avversaria in una nota in calce alla sentenza (a pag. 25), del seguente tenore: «la liquidazione al valore minimo di scaglione si giustifica col fatto che in giudizio è risultato prevalente, nel rapporto di chiamata, il contrasto tra le tesi sostenute dalla terza chiamata e quelle della convenuta, chiamante, rispetto a quello fra le prime e le pretese dell’attrice, così che non può ritenere giustificata la pretesa di addossare a quest’ultima gli oneri correlati a contestazioni ulteriori rispetto a quelle fatte valere dalla
convenuta»; ha assunto che «la Corte di merito ha, per l’effetto, respinto, anche se soltanto in maniera implicita, la domanda della RAGIONE_SOCIALE riguardo al rimborso delle spese del primo grado»;
con l’unico motivo del ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla «declaratoria di condanna del RAGIONE_SOCIALE, e non della RAGIONE_SOCIALE, al rimborso delle spese di lite dei due gradi alla appellata RAGIONE_SOCIALE»: assume che, in applicazione del principio di causalità, «il secondo giudice del merito avrebbe dovuto porre le spese -ed anche quella del secondo grado- a carico dell’appellante che aveva provocato del tutto inutilmente e in maniera palesemente arbitraria, il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE nel processo, promuovendo nei confronti della società austriaca, un’azione di garanzia impropria che era (stra)prescritta»;
il ricorso principale è fondato, in quanto:
la nota richiamata dalla controricorrente e figurante in calce alla pag. 25 della sentenza è diretta a spiegare la ragione della liquidazione delle spese «ai valori minimi di scaglione» nel rapporto fra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ma nulla dice, neppure implicitamente, sulla questione della restituzione delle spese pagate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE all’esito della sentenza di primo grado ;
come chiaramente emerge dalla motivazione contenuta a pag. 24, la Corte di Appello ha affermato di applicare il principio di causalità per regolare (in relazione ad entrambi i gradi di merito) le spese di lite spettanti alla RAGIONE_SOCIALE, di cui ha onerato il RAGIONE_SOCIALE, e tale affermazione non è contraddetta dal contenuto della nota richiamata, volta a spiegare esclusivamente la ragione dell’applicazione dei minimi di scaglione ;
ne consegue che la domanda di restituzione degli importi pagati alla RAGIONE_SOCIALE , ritualmente formulata dall’appellante C.R.G., non è stata effettivamente esaminata dalla Corte territoriale, che è incorsa pertanto nell’omessa pronuncia denunciata dalla ricorrente principale;
la sentenza va pertanto cassata sul punto con rinvio alla Corte territoriale;
l’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale (che mira a rimettere in discussione il criterio applicato dalla Corte e a sostenere che l’applicazione del principio di causalità dovrebbe condurre a individuare nella CRAGIONE_SOCIALE.G. la parte tenuta alle spese per avere agito a tutela di una pretesa ampiamente prescritta) giacché l’esame del la questione dedotta col motivo di appello non esaminato comporta necessariamente la verifica del criterio che deve disciplinare il regolamento delle spese sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE e, con essa, l’individuazione del soggetto su cui le stesse debbono gravare;
la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.
Roma, 15.11.2023