Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30519 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9458/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso e con elezione di domicilio all’indicato indirizzo PEC ;
-ricorrente-
contro
SALVATORE E DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso e con elezione di domicilio all’indicato indirizzo PEC ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1313/2020, pubblicata il 12/10/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME , che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda di accertamento negativo del credito vantato da NOME COGNOME in relazione all’esecuzione di subappalti di fornitura e posa in opera di impianti idrici in quattro cantieri con condanna all’eventuale restituzione di quanto indebitamente versato ol tre quanto dovuto e al risarcimento dei danni.
Nel giudizio si costituiva NOME COGNOME, che formulava domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento delle somme allo stesso ancora dovute, in relazione alle medesime opere.
Lo stesso COGNOME instaurava, poi, un procedimento monitorio, chiedendo di condannare la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 20.000,00 in relazione all’opera svolta in uno dei cantieri. L’opponente si costituiva e proponeva in via riconvenzionale la stessa domanda proposta in via principale nel primo processo.
I due giudizi venivano riuniti. Nel corso del loro svolgimento era stata disconosciuta una scrittura privata relativa al certificato di regolare esecuzione dei lavori relativamente a un cantiere, era stata chiesta la verificazione di tale scrittura privata ed era stata svolta consulenza tecnica grafologica; era stata, di seguito, espletata una consulenza d’ufficio tecnico -contabile per ricostruire i lavori svolti e gli importi dovuti.
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 380/2016, accoglieva la domanda della suddetta società e condannava il COGNOME a pagare in suo favore la somma di euro 78.516,50; rigettava la domanda
riconvenzionale di COGNOME; in relazione al secondo giudizio accoglieva l’opposizione e revoca va il decreto ingiuntivo, condannando COGNOME alla restituzione di euro 20.000.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME.
Con la sentenza n. 1313/2020 la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quindici motivi.
I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per mancata pronuncia sulle deduzioni ed eccezioni di accettazione dell’opera, decadenza e prescrizione (artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c.).
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancata motivazione dell’eventuale rigetto implicito (artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 360, n. 4, c.p.c.).
Il terzo motivo lamenta il mancato esame dei fatti storici oggetto delle deduzioni ed eccezioni di accertamento dell’opera, decadenza e prescrizione (artt. 360, n. 5, c.p.c.).
Questi tre motivi, da considerarsi preliminari rispetto ai restanti, sono fondati.
Il ricorrente evidenzia come sia il giudice di primo grado che il giudice d’appello non si siano pronunciati sulle eccezioni proposte ai sensi degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1670 c. c. In particolare, il ricorrente contesta la mancanza nella sentenza d’app ello di alcun passaggio o capo decisorio su tali eccezioni, eccezioni ad avviso del ricorrente decisive in quanto idonee a determinare l’accoglimento delle proprie domande e il rigetto di quelle di controparte.
Il ricorrente in effetti – come risulta da quanto riportato alle pagg. 11-22 del ricorso – nella comparsa di risposta di primo grado del processo introdotto da controparte, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito vantato dal ricorrente e di eventuale restituzione di quanto indebitamente versato oltre al dovuto, aveva eccepito come controparte non avesse mai denunciato vizi e difetti delle opere eseguite da COGNOME, eccezione poi riproposta nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e an cora nella comparsa conclusionale. Tali eccezioni erano state riproposte dal ricorrente all’interno dei motivi dell’atto d i appello, come si evince dagli estratti riportati in ricorso (si vedano, in particolare, le pagg. 11, 32, 33 e 37 di tale atto) ed erano indirizzate all’accertamento di un eventuale importo minore dovuto ed ottenere, sussistendone le condizioni, la restituzione di somme già versate, basate sull’allegazione di (asseriti) vizi, difformità e inadempimenti nell’esecuzione dell’appalto .
Riguardo a queste eccezioni, come specificamente riproposte con l’atto di gravame, la Corte d’appello non ha pronunciato, così incorrendo nel denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. (non potendo ritenersi che vi sia stata una pronuncia implicita, incidendo il loro oggetto sul complessivo rapporto intercorso tra le parti e sulla conseguente definizione nel merito, in senso globale, della causa).
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta – assumendo, come anticipato, rilevanza preliminare l’assorbimento dei successivi motivi, che rispettivamente denunciano:
il quarto motivo, nullità della sentenza per mancata percezione delle testimonianze sulle verifiche compiute in corso d’opera;
il quinto motivo, nullità del procedimento e funzioni giudiziarie abusivamente esercitate dal consulente tecnico d’ufficio, per essersi arrogato il consulente tecnico d’ufficio il compito di qualificare giuridicamente i fatti di causa;
il motivo quintobis , nullità del procedimento e della sentenza per avere erroneamente ritenute non dedotte e non più deducibili le censure alla consulenza tecnica d’ufficio;
il sesto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avere il consulente tecnico d’ufficio affermato di non potere tenere conto di ventitré documenti di trasporto prodotti dal ricorrente;
il settimo motivo, travisamento della prova in relazione alla circostanza di cui al sesto motivo;
l’ottavo motivo, abusiva valutazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’efficacia probatoria di centotre documenti di trasporto, conseguente nullità del procedimento e della sentenza;
il nono motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., relativamente alla circostanza di cui all’ottavo motivo;
il decimo motivo, nullità della sentenza per assoluta illogicità in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., relativamente alla circostanza di cui all’ottavo motivo;
l’undicesimo motivo, travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi costituiti dall’impiego dei materiali trasportati in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., relativamente alla circostanza di cui all’ottavo motivo;
il dodicesimo motivo, error in iudicando , violazione degli artt. 1665 e 1666 c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., relativamente al rifiuto del consulente d’ufficio di effettuare sopralluoghi nel cantiere Miramonti;
il tredicesimo motivo, error in procedendo , esclusione della necessità dei sopralluoghi sul cantiere, nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 115, 118 e 356 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;
il quattordicesimo motivo, nullità della sentenza per essersi la Corte d’appello limitata a dichiarare genericamente di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti i restanti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME