Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7638 Anno 2023
2021
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Civile Ord. Sez. L Num. 7638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20218-2018 proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; da : PIAZZA DI
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, GLYPH in proprio e GLYPH quale GLYPH titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; in studio difeso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/2017 della CORTE D’APPELLO APPELLO
di COGNOME, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 202/2016; R G . N
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. NOME AVV_NOTAIO. di Dott
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RILEVATO
che la Corte territoriale di Campobasso, con sentenza depositata in data 8.2.2018, ha respinto l’appello interposto da NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME, avverso la pronunzia del Tribunale di Larino resa in data 11.11.2015, con la quale era stato rigettato il ricorso della lavoratrice diretto ad ottenere «i riconoscimento anticipato del rapporto di lavoro e l’inquadramento superiore, con conseguente diritto alle differenze retributive»;
che, in sostanza – e per ciò che in questa sede ancora ha rilievo -, i giudici di secondo grado hanno «fatto proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice, condivisibili in quanto aderenti al dato normativo e fattuale quale evincentesi dalle risultanze processuali», sottolineando che «dalla lettura del CCNL è dato evincere che le differenze» tra il livello riconosciuto e quello richiesto «sono incentrate essenzialmente sul minore o maggior grado di autonomia esecutiva e sulla particolare e specifica attività professionale» e che «come giustamente ritenuto dal primo giudice nella sentenza appellata…» nel ricorso è carente la «specificazione circa le modalità dell’autonomia esecutiva, ed inoltre dall’istruttoria espletata non emergono elementi atti a comprovare adeguatamente lo svolgimento delle mansioni superiori pretese»;
che, per la cassazione della sentenza, ricorre NOME COGNOME articolando sei motivi, cui resiste con controricorso NOME COGNOME;
che sono state depositate memorie nell’interesse di quest’ultimo;
che il P.G. non ha formulato richieste
CONSIDERATO
che, con il ricorso, si deduce testualmente: 1) «Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o 11 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., nonché art. 118 Disp. Att. c.p.c.. Motivazione apparente, secondo il diritto vivente ribadito, da ultimo, da SS.UU. 22232/16; 2) «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., nonché art. 118 Disp. att. c.p.c.. Omessa pronuncia», per non avere la Corte di merito pronunciato in ordine a tre motivi di appello: «a) violazione dell’art. 2094 c.c. in quanto vi era la prova anche dall’istruttoria svolta, che la COGNOME avesse lavorato sin dal mese di agosto 2006 presso il locale commerciale del COGNOME in qualità di commessa addetta alle vendite senza regolare contratto di lavoro, sottoscritto tra le parti solo il successivo 2.11.2006; b) erronea interpretazione circa fatti rilevanti di causa in relazione alla richiesta di superiore inquadramento, avendo i testi confermato il grado di autonomia
con cui la COGNOME gestiva il punto vendita del COGNOME in Termoli, essendo l’unica lavoratrice in quanto il titolare era impegnato presso un altro punto vendita sempre nella città di Termoli; c) erronea interpretazione delle norme sul lavoro straordinario, non avendo compiutamente analizzato le risultanze istruttorie dalle quali si evinceva chiaro il diritto della COGNOME a vedersi riconosciute le relative differenze retributive per un orario di lavoro di gran lunga maggiore rispetto a quello dichiarato nelle buste paga»; 3) «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2094 c.c., per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su un punto decisivo della controversia; 360, n. 3 c.p.c.», perché la sentenza sarebbe «comunque erronea laddove, pur non esaminando il relativo motivo di appello, ha rigettato le richieste della COGNOME in tema di differenze retributive e contributive per avere svolto dal mese di agosto 2006 al 2.11.2006, lavoro subordinato in qualità di commessa addetta alle vendite, inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio e servizi, senza alcun contratto di lavoro»; 4) «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2103 c.c., 100 del CCNL Commercio, 360, n. 3, c.p.c.», per non avere la Corte territoriale riconosciuto il superiore inquadramento al 3° livello del CCNL Commercio, 360, n. 3, c.p.c.; 5) «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2108 c.c., 136, 137, 138 CCNL Commercio, 360, n. 3, c.p.c.», per il mancato riconoscimento del lavoro straordinario svolto; 6) «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
agli artt. 1 della legge 5.1.1953, n. 4, nonché 1325, 1362 e c.c., 116 c.p.c., 360, n. 3, c.p.c.», perché i giudici di se grado non hanno riconosciuto le differenze retributive relati alla non corrispondenza tra buste paga ricevute ed erogazioni effettivamente corrisposte»;
che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con l sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 201 per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomali motivazionale che si tramuta in violazione di legg costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esiste della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nel «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e n «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto d «sufficienza» della motivazione); per l’altro verso, è st introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile pe cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storic principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggett discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dell Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contro
versia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 8.2.2018, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione». E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale – seppur succintamente ed in gran parte per relationem -, in modo conforme ai canoni prescritti dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., in quanto nello stesso è possibile individuare gli elementi di fatto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
considerati e posti a fondamento della decisione; pertanto, non si configura, nel caso di specie, una ipotesi di «motivazione apparente», poiché il procedimento logico risultante appare sufficiente a sorreggere la decisione e non affetto da «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o incomprensibili» (cfr. Cass., SS.UU., n. 8053/2014, cit.; Cass. nn. 21257/2014; 20414/2018);
che il secondo motivo – con il quale si censura il fatto che i giudici di merito avrebbero omesso di pronunziare in ordine altre motivi di appello riportati sub 2) (v. pure pag. 13 del ricorso) – è fondato nei limiti di seguito precisati. Ed invero, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. -fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.- sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda, come nel caso di cui si tratta, o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, la prima, che, all’evidenza, si profila nella fattispecie, in ordine sia alla mancata pronunzia relativamente all’effettivo periodo di lavoro svolto dalla ricorrente alle dipendenze del COGNOME, che a quella sul lavoro straordinario che la stessa assume di avere svolto nel predetto periodo. Nella sentenza oggetto del presente giudizio, infatti, non vi è alcun accenno ad entrambi i punti costituenti oggetto dell’originaria domanda, riproposti nei motivi di gravame; mentre non è Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fondata la censura sollevata con il medesimo mezzo di impugnazione in ordine alla presunta mancata pronunzia circa la richiesta di «superiore inquadramento», avendo la Corte distrettuale argomentato in merito a pag. 3 della sentenza impugnata, in modo succinto, ma congruo;
che il terzo motivo risulta, all’evidenza, assorbito per le considerazioni svolte in ordine ai primi due mezzi di impugnazione;
che il quarto motivo non è fondato, poiché censura un accertamento in fatto operato condivisibilmente dai giudici di merito (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle risultanze istruttorie, sia per relationem, anche su questo punto in modo conforme ai canoni prescritti dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.; inoltre, ° il motivo presenta profili di inammissibilità per la violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, del codice di rito, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, dello stesso codice, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, appunto, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass.,
Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009), per far sì che la Corte sia messa in grado di potere compiutamente apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dalla parte ricorrente;
che il quinto motivo è assorbito da quanto in precedenza osservato;
che il sesto motivo non è fondato. Al proposito, va premesso che alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 27749/2020; 13781/2020; 21699/2018; 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994) -, è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953); che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento; che, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l’altro, la firma non è mai stata Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contestata dalla prestatrice d’opera), l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.); prova che, nel caso di cui si tratta, non risulta che sia stata fornita dalla COGNOME;
che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va, dunque, accolto, nei sensi di cui in motivazione, in relazione al secondo motivo – assorbiti il terzo ed il quinto motivo; rigettati il primo, il quarto ed il sesto -, e la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, che si atterrà a quanto innanzi osservato, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; assorbiti il terzo ed il quinto motivo; rigettati i primo, il quarto ed il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 novembre 2021
Il Presidente