Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6317/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA RG n. 41/2021 depositato il 28/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia R.G. n. 41/2021 depositato il 28 luglio 2021.
Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 proposta dagli attuali intimati avverso il decreto del magistrato designato, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, aumentandone l’importo pro capite ad € 2.400,00, tranne che in favore di NOME COGNOME, cui venivano liquidati € 2.000,00.
I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5 -ter risposto alle eccezioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia che, con ‘opposizione incidentale’, aveva dedotto: che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano agito quali eredi RAGIONE_SOCIALE parte originariamente costituita, NOME COGNOME, sicché solo in tale qualità doveva accordarsi loro l’equa riparazione; che non spettava agli istanti l’indennizzo per la fase del giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma.
Il motivo è fondato. Sussiste l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione incidentale proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Giustizia, in particolare attinenti al riconoscimento dell’indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito esclusivamente ” iure haereditatis “, nonché alla imputabilità al comportamento delle parti del periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice dalle medesime inizialmente adito. Ciò si risolve nella violazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante la decisione.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, pronunciando integralmente sui motivi RAGIONE_SOCIALE opposizione incidentale formulata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda