Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1628/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
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-intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA R.G. n. 254/2020 depositato il 03/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia R.G. n. 254/2020 depositato il 3 giugno 2021.
Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del magistrato designato del 5 marzo 2020, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, riducendone l’importo pro capite ad € 2.800,00.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici del l’opposizione ex art. 5 -ter risposto agli ulteriori motivi attinenti: alla liquidazione operata in favore di alcune delle parti
in qualità di eredi; alla errata stima del ritardo; alla omessa valutazione del periodo di sospensione e RAGIONE_SOCIALE complessità del ter procedimento; alla violazione dell’art. 2 -bis , comma 1bis e 1RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001; alla errata quantificazione dell’indennizzo. Il motivo è palesemente fondato. Il decreto impugnato espone le censure e le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione in sette righi. È evidente, perciò, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione, la quale si risolve nella violazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante non solo la motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma prima ancora la decisione.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, pronunciando integralmente sulla opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 formulata dal RAGIONE_SOCIALE Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda