Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11588 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9434-2022 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 1164/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 586/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N.9434/2022
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, e condannato la Cassa a restituire le somme trattenute al ragionier COGNOME NOME (così in sentenza), oltre accessori;
avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati da memoria;
NOME COGNOME quale erede di COGNOME NOME, rappresentata dall’amministratore di sostegno, non h a svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
il primo motivo, con il quale la Cassa si duole di omessa pronuncia per non avere la Corte di merito esaminato il gravame interposto con il quale si impugnava esclusivamente la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione delle somme trattenute sulla pensione del defunto ragioniere COGNOME, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 gennaio 2015, è da accogliere;
la Corte territoriale ha, invero, espresso il suo dictum in riferimento a gravame non pertinente ed estraneo al giudizio, come adeguatamente dimostrato con il ricorso per cassazione, in ottemperanza agli oneri prescritti dagli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.;
tanto basta per ritenere assorbita ogni altra censura;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, affinché decida la causa nei limiti dell’oggetto delineato dall’atto di appello proposto avverso la decisione di prime cure, dunque, senza vincolo di diversa costituzione;
al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29