Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34777 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34777 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 18491/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, e domiciliata presso la prima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE di Vercelli, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 51/2022 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 7/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME, alla guida della sua vettura, a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada in provincia di Vercelli, è sbandata ed è finita contro un muro: la vettura ha riportato danni per circa 4 mila euro.
1.1.- La COGNOME ha ritenuto responsabile del suo incidente la RAGIONE_SOCIALE di Vercelli, che, pur dovendolo fare, non aveva effettuato la manutenzione dovuta, ossia lo spargimento di sale sulla strada onde eliminare od assorbire il ghiaccio, ed ha dunque cit ato in giudizio l’ente territoriale.
2.-La RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi e nel contestare la domanda, ha altresì chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della società RAGIONE_SOCIALE, che era incaricata della cura e manutenzione di quel tratto stradale.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha anche essa chiesto il rigetto della domanda.
3.-Il Giudice di Pace di Vercelli ha accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE e condannato in solido al risarcimento sia la RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE, ma ha omesso di pronunciare sulla domanda di manleva della RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE.
3.1.- La RAGIONE_SOCIALE ha dunque proposto impugnazione, per contestare la decisione del primo grado sia nel merito che quanto alla suddetta omessa pronuncia, e nel giudizio è intervenuta la RAGIONE_SOCIALE, che ha peraltro proposto appello incidentale. Si è altresì costituita la RAGIONE_SOCIALE.
3.2.- Il Tribunale di Vercelli ha ritenuto fondato il motivo di appello sulla omessa pronuncia, rilevando che il Giudice di pace non aveva deciso sulla questione della manleva, ha dunque dichiarato, per tale motivo, nulla la sentenza.
4.-Contro tale decisione la COGNOME propone ricorso per cassazione con un motivo di censura. Le altre parti in causa non si sono costituite.
La ricorrente ha pure depositato memoria.
Considerato che
5.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c.
Sostiene che la nullità per omessa pronuncia non è di quelle che impongono la rimessione al giudice del grado inferiore, e che dunque il Tribunale, rilevato che il Giudice di Pace non aveva pronunciato sulla domanda di manleva, avrebbe dovuto provvedere direttamente, e decidere di conseguenza anche il merito, anziché limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato.
E’ principio di diritto che <> (Cass. 27526/ 2016; Cass. 4488/ 2009).
Per contro, nella specie, il giudice di secondo grado si è limitato a dichiarare la nullità della sentenza appellata.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata con rinvio. Spese del presente giudizio di legittimità al merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Roma 6.10.2023
Il Presidente