Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34553 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
Cassazione -Ricorso per -Motivi -Vizio di omessa pronuncia -Configurabilità -Presupposti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15863/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) con domicilio eletto in
Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 634/2019 depositata l’11 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
i germani NOME, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, nel 2000, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della stessa città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al fondo di loro proprietà dallo sversamento di acque e liquami promananti dal terminale della condotta fognaria di pertinenza della convenuta;
nelle more del giudizio i predetti costituirono in capo al solo NOME COGNOME diritto di usufrutto sul fondo, per la sua interezza, e ne alienarono la nuda proprietà a NOME COGNOME, il quale spiegò intervento ex art. 111 cod. proc. civ.;
all’esito della disposta c.t.u. il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò l’ente convenuto a corrispondere agli attori la somma di € 22.000 ,00, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente al costo stimato per la realizzazione di un manufatto di protezione nel punto di sbocco della condotta fognaria (consistente nella realizzazione di materassini drenanti);
con sentenza n. 634/2019, resa pubblica l’11 ottobre 2019 , la
Corte d’appello ha confermato tale decisione, rigettando i contrapposti gravami;
sulla scorta degli accertamenti peritali ha rilevato che, se da un lato non sussisteva nesso causale tra lo sversamento delle acque nere e i danni lamentati (lesioni alle opere in muratura presenti sul fondo e mancata coltivazione dello stesso), in quanto da ascriversi piuttosto al compluvio naturale ed agli eventi atmosferici , dall’altro, era tuttavia necessario approntare le dette opere di protezione delle acque nere nel punto di sbocco, quantificate in € 22.000,00 ;
per la cassazione di tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, depositando controricorso, NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME);
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
considerato preliminarmente che:
il ricorso non risulta notificato a NOME COGNOME (coerede di NOME COGNOME), litisconsorte necessario;
l’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio;
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella
cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106);
va inoltre rilevata l’irritualità del conferimento dell’incarico di difesa, da parte del ricorrente, a «nuovo procuratore», poiché avvenuto attraverso il rilascio di procura speciale (non già nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma) unitamente a «comparsa di costituzione di codifensore»;
trattandosi di giudizio nella specie già pendente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), non può trovare applicazione il nuovo disposto dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. (come modificato dall ‘art. 45, comma 9, l. cit.), che ora ammette (integrando, sul punto, il precedente testo della norma codicistica) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento della procura speciale con apposizione in calce o a margine «della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;
pertanto, nel caso in esame, ricadente sotto la previgente disciplina del citato art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., per la nomina del nuovo difensore sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dal comma secondo dello stesso art. 83 del codice di rito, non essendo ammesse altre modalità (v. ex aliis Cass. 2914 del 31/01/2023; n. 2461 del 04/02/2020; n. 16828 del
26/06/2018; n. 955 del 20/01/2016; n. 24632 del 21/11/2011; n. 3187 del 09/02/2011);
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza per violazione ed omessa ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. », per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo d’appello con il quale esso ente aveva dedotto la violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione alla ritenuta necessità di approntare « opere di protezione delle acque nere nel punto di sbocco », dal momento che -afferma- gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni al proprio fondo asseritamente conseguenti allo sversamento sullo stesso di liquami, ma non avevano mai richiesto il completamento dei lavori di realizzazione di una condotta fognaria per la raccolta e lo smaltimento di liquami;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, parimenti, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza per violazione ed omessa ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. », per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sul motivo d’appello con il quale esso ente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamando l’accertamento peritale, aveva apoditticamente affermato che il danno lamentato dagli attori sarebbe « ricollegabile alla incompletezza od erronea esecuzione della condotta fognaria realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE »;
evidenzia che in proposito, con l ‘appello, aveva eccepito la violazione dell’ art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento su una semplice indicazione del c.t.u., il quale, nel riscontrare un quesito erroneamente formulato dal giudice di primo grado, aveva quantificato il costo dei presunti lavori da eseguire allo
sbocco della conduttura fognaria;
entrambi i motivi si espongono ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, in relazione al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 03/03/2010, n. 5087);
nella specie tale onere non è stato assolto;
di entrambi i motivi può comunque anche rilevarsi la manifesta infondatezza;
alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata si rileva testualmente (enfasi aggiunta per le parti che maggiormente interessano ai fini del presente scrutinio):
« nella relazione depositata il 25.1.2010, il c.t.u. ing. NOME COGNOME rappresenta chiaramente lo stato dei luoghi: “Nel 1992 la RAGIONE_SOCIALE Reg.le di RAGIONE_SOCIALE progetta, finanzia e realizza una condotta fognaria proveniente dal villaggio Pergusa. Tale condotta, dopo aver sollevato le acque bianche e nere riversate da buona parte della popolazione del villaggio Pergusa, le conduce verso la contrada Cannavò bypassando il depuratore di cui sopra, in quanto inutilizzabile dopo l’alluvione del 1991. Questa infine scarica a cielo aperto all’interno del fondo di proprietà RAGIONE_SOCIALE.
« Quindi precisa: “le acque reflue hanno esercitato un’azione disgregatrice maggiore rispetto alle acque bianche in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, dove si è formata la voragine riscontrata all’atto dei sopralluoghi peritali (…), tuttavia
l’erosione subita dall’impluvio, a valle rispetto al punto in cui termina la condotta in ditta RAGIONE_SOCIALE, è di tipo naturale e dipende solo in maniera trascurabile dalle acque immesse dall’uomo” .
« Per l’effetto, in coerenza alla richiesta attorea che in citazione chiedeva individuarsi i lavori necessari per l’eliminazione del pregiudizio, il c.t.u. ha accertato e quantificato in euro 22.000,00 i costi delle opere necessarie per la realizzazione delle opere di protezione delle acque nere nel punto di sbocco” .
« Quindi, sulla scorta della c.t.u. correttamente il decidente ha argomentato la “incompletezza od erronea esecuzione della condotta fognaria realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” , ma che tuttavia “le acque bianche derivanti dal compluvio naturale hanno peraltro anch’esse effetto erosiva del terreno e nella fattispecie tale effetto è senz’altro prevalente rispetto a quello determinato dalle acque luride immesse dalla conduttura fognaria”, di conseguenza non riconoscendo le voci di danno formulate in domanda dagli attori.
« Per contro, in adesione alla richiesta attorea che in citazione chiedeva specificarsi le opere opportune per l’eliminazione del pregiudizio, poiché “è buona regola tecnica realizzare, allo sbocco del canale fognario, opere a protezione dell’erosione del fondo e delle sponde del ricettore idrico (impluvio), è necessario tuttavia approntare le dette opere di protezione delle acque nere nel punto di sbocco” quantificate in €. 22.000,00 »;
risulta dunque evidente che la Corte d’appello ha considerato compresa nella domanda volta a individuare i lavori necessari per l’eliminazione del pregiudizio, anche l’accertamento e la stima delle « necessarie … opere di protezione delle acque nere nel punto di sbocco »;
con il che essa ha indubbiamente dato risposta, quanto meno implicita, alla doglianza di ultrapetizione asseritamente proposta con il primo motivo d’appello , essendo dunque certamente esclusa la
configurabilità del dedotto vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame;
le medesime considerazioni valgono a palesare l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso;
non è dubbio, infatti, che, nell’affermare che «correttamente» il primo giudice «ha argomentato» «sulla scorta della c.t.u.», la Corte siciliana ha anche respinto il motivo di appello che di questa deduceva l’erroneo utilizzo a fini probatori da parte del Tribunale, in tal modo dunque evidentemente pronunciandosi su tale motivo;
peraltro, tale valutazione risulta anche ulteriormente (e correttamente) argomentata a pag. 6 della sentenza, là dove si rileva, in conformità a pacifico indirizzo di questa Corte, che le valutazioni del c.t.u. ben possono costituire esse stesse fonte oggettiva di prova, qualora integrino l’accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e/o apprezzabili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche (cosi, ex multis , in motivazione, Cass. n. 2761 del 2015, richiamata in sentenza; Cass. n. 6155 del 2009; n. n. 3717 del 2019)
il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ell’ente ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ciascuno dei ricorsi , ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla
rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate in Euro 2.350 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza