Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18499/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI POTENZA
– intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Melfi in R.G. n. 912/2023 depositata il 31/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Questore della Provincia di Prato, in data 16 giugno 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME COGNOME cittadino del Marocco, che veniva convalidato dal Giudice di pace di Melfi il 21 giugno 2023.
Il migrante, in data 11 luglio 2023, avanzava domanda di protezione internazionale, a seguito della cui presentazione, il successivo 13
del trattenimento
Ud.13/11/2024 CC
luglio 2023, veniva celebrata udienza di convalida del trattenimento disposto ex art. 6 d. lgs. 142/2015.
La commissione territoriale di Salerno rigettava la domanda di protezione con provvedimento del 19 luglio 2023, avverso il quale il migrante non presentava ricorso entro il termine prescritto.
Il Giudice di pace di Melfi, all’esito dell’udienza svoltasi in data 11 agosto 2023, disponeva la proroga del l’originario trattenimento.
Il medesimo magistrato, con provvedimento del 31 agosto 2023, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di proroga, ritenendo che la relativa richiesta fosse stata presentata tempestivamente.
Osservava, inoltre, che il termine di trenta giorni si riferiva alla richiesta di proroga, mentre a nulla rilevava che l’udienza si fosse tenuta e conclusa oltre tale termine, in quanto per quest’ultima occorreva avere riguardo unicamente al termine di quarantotto ore dalla data di richiesta inviata dalla Questura all’ufficio del Giudice di pace.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando tre motivi di doglianza.
Gli intimati Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., perché il Giudice di pace ha reso una motivazione apparente e non intelligibile in ordine alla tempestività con cui era stata richiesta e disposta la proroga.
3.2 Il secondo motivo deduce, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art. 13, comma 5 -bis , d. lgs. 286/1998, perché, sebbene la richiesta di fissazione dell’udienza di proroga del
trattenimento fosse stata inoltrata precedentemente alla scadenza del termine di trattenimento, l’udienza per esaminare tale richiesta era stata celebrata soltanto una volta che il termine era scaduto.
3.3 Il terzo motivo prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice di merito non ha preso in considerazione in alcun modo gli ultimi due motivi illustrati all’interno della richiesta di riesame, con i quali era stata lamentata la mancata verifica, in sede di decisione sulla richiesta di proroga, della sussistenza di elementi che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero ovvero del fatto che il mantenimento del trattenimento fosse necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.
L’esame del terzo mezzo deve avvenire in via preliminare rispetto a quello degli altri, in applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto il suo accoglimento comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento delle altre censure e impone di cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
Il motivo è fondato.
L’odierno ricorrente aveva sollecitato come questa Corte può direttamente accertare, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo -il riesame del provvedimento di proroga anche in ragione del fatto che la P.A. non aveva assolto l’onere probatorio che su di lei incombeva in ordine al ricorrere dei presupposti per adottare il provvedimento richiesto.
Su questa parte della domanda di riesame in giudice di pace non si è espresso in alcun modo, limitandosi a verificare la tempestività della richiesta di proroga presentata e della data di celebrazione dell’udienza.
La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’ulteriore argomento dedotto a conforto della richiesta di riesame integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra ‘tutta la domanda’ presentata e il contenuto d el provvedimento
pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato.
Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque la richiesta di riesame del provvedimento di proroga non è più esaminabile.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’ amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi in data 31 agosto 2023. Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.