Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30519 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15639/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza nr. 189/2019 del 28/1/2019, della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 14/6/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva respinto la domanda dell’attrice di accertamento e declaratoria di nullità e/o invalidità e/o risoluzione dell’ordine di acquisto titoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 8% e di condanna del RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, previa restituzione dei titoli, al risarcimento del danno emergente, pari ad € 104.000, oltre interessi e rivalutazione , e di quelli morali
La Corte distrettuale rilevava che il ricorso si presentava in larghissima parte inammissibile in quanto i motivi si limitavano a riproporre le argomentRAGIONE_SOCIALE difensive sviluppate in primo grado redatte in forma di doglianza senza confutare in maniera specifica la ricostruzione in fatto ed in diritto offerta dal Tribunale.
2.1. I giudici di merito procedevano comunque all’esame nel merito delle censure dell’appellante reputandole infondate in quanto: a) l’acquisto dei titoli RAGIONE_SOCIALE era avvenuto con comunicazione da parte dell’intermediario delle caratteristiche e della tipologia di investimento; b) l’appellante aveva in precedenza effettuato investimenti ad alto rischio e tale circostanza AVV_NOTAIOentiva di fondare la ragionevole presunzione che la COGNOME, anche se avesse ricevuto ulteriori informRAGIONE_SOCIALE dati rispetto a quelle già somministrate, avrebbe comunque dato corso all’operazione; c) vi era l’espressa dichiarazione dell’investitore di conferma dell’ordine pur essendogli stata comunicata l’inadeguatezza dell’operazione; a) le questioni agitate dalla ricorrente circa l’omessa informazione dell’emissione del titolo in grey market della RAGIONE_SOCIALE, la mancanza di
rating del soggetto emittente e la presenza di elementi sintomatici della situazione di dissesto del RAGIONE_SOCIALE erano nuove ed in ogni caso irrilevanti
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, la Banca ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art 342 cpc, in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; si rimarca, in primo luogo la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo rilevato l’inammissibilità di una parte dei motivi, li ha esaminati nel merito e confutati. In ogni caso viene contestata l’affermata violazione dell’art 342 cpc avendo l’appellante espressamente indicato le parti della sentenza di primo grado sottoposte a critica.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto “ad abundantiam” e costituisca un mero “obiter dictum”, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” e’, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. n. 30354/2017 e 24402/2021).
1.3. Nel caso di specie la Corte di Appello, pur essendosi espressa nell’iniziale passaggio motivazionale in termini di inammissibilità dell’appello, ha nel successivo sviluppo argomentativo disaminato nel merito le singole censure ritenendole infondate per poi statuire nel dispositivo il rigetto dell’appello ‘perché infondato’.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 112 in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per non avere la Corte statuito sul sesto motivo di appello con il quale si eccepiva l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di nullità dell’ordine di acquisto per violazione dell’art. 30 comma 7 d.lvo 58/1998.
2.1. Con il terzo motivo si deduce ‘omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art 360 cpc nr 5 , in merito alla violazione da parte della convenuta della norma di cui all’art. 30 comma 7 T.U.F ; correlata violazione dell’art. 30 comma 7 TUF in relazione all’art. 360 nr 3 cpc’.
2.2. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo.
2.3. Dalla lettura della impugnata sentenza, nella parte dello svolgimento del processo, si evince con chiarezza che NOME COGNOME si sia lamenta della mancata pronuncia da parte del Tribunale di Lucca della domanda di nullità dell’operazione di investimento per violazione dell’art. 30 comma 7 TUF.
2.4. In ossequio al principio di autosufficienza è stato riprodotto nel corpo del ricorso per Cassazione, (l’atto di citazione in appello è stato debitamente ‘localizzato’ con riferimenti agli atti di causa ed è stato allegato al ricorso nel fascicoletto ex art 366 nr 6 cpc) l’estratto dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado con il quale l’appellante deduceva che l’operazione si era conclusa presso l’abitazione della COGNOME e ne eccepiva la nullità ai sensi dell’art. 30 comma 7 TUF non contenendo il contratto l’indicazione espressa della facoltà del cliente di recedere entro sette giorni dalla stipula senza spese.
2.5. La Corte di appello non ha statuito, neanche implicitamente, su tale profilo di invalidità dell’ordine di investimento incorrendo nel dedotto vizio di omessa pronuncia.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 21 e 23, comma 6, del d.lvo nr 58/1998 e degli artt. 26, 28 e 29 reg. Consob in relazione all’art 360 nr 3 cpc ; si ascrive alla Corte di non aver rilevato la violazione da parte della Banca della normativa primaria e secondaria sugli obblighi informativi gravanti sull’intermediario circa la rischiosità dell’investimento prospettato, sull’inadeguatezza della operazione.
3.1. La censura è inammissibile.
3.2. La corte d’appello ha affermato che il contratto di acquisto delle obbligRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato posto in essere in un periodo in cui non era prevedibile il default del RAGIONE_SOCIALE. Ha evidenziato che la banca, in ogni caso, segnalò al cliente la natura non adeguata dell’operazione, acquisì la sua specifica autorizzazione scritta a procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e diede tutte le informRAGIONE_SOCIALE dettagliate del caso circa le caratteristiche della tipologia di investimento.
3.3. La ricorrente, sotto le spoglie del vizio di violazione di legge, mira in realtà, prospettando una rivisitazione in fatto ed una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non AVV_NOTAIOentita rivalutazione della quaestio facti circa la violazione degli obblighi informativi relative all’operazione di investimento
Con il quinto motivo si oppone violazione e falsa applicazione 2727 e 2729 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la Corte valutato l’inadeguatezza della singola operazione a
prescindere dai pregressi acquisti di titoli speculativi e ad alto rischio.
4.1 Con il sesto motivo viene dedotto omesso esame di fatti decisivi nella indagine controfattuale ex art 2729 cc sul nesso causale in relazione all’art. 360 nr. 5 cpc; si sostiene che la Corte non ha preso in AVV_NOTAIOiderazione fatti costituiti dalla negoziazione dei titoli in gray market, dall’assenza di rating e dalla presenza segnali premonitori della crisi del gruppo.
Anche tali motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili per carenza di interesse.
5.1 Le censure, infatti, investono l’ulteriore e distinta ratio decidendi, rispetto alla questione dell’adempimento degli obblighi informativi, concernente il nesso di causalità e il giudizio controfattuale tra inadempimento informativo e danno.
5.2 Orbene, si è visto, con la disamina del quarto motivo, che la censura mossa alla principale ed autonoma ragione fondante il convincimento della corte territoriale, costituita dalla ritenuta osservanza degli obblighi informativi, è stata dichiarata inammissibile.
5.3 Trova , pertanto, applicazione il principio secondo cui, ove la motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’ infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr. 22697/2021 e 4738/2022).
6. In accoglimento del secondo motivo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibili il primo, quarto, quinto e sesto motivo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio del 14 giugno 2023