Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6900 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10932-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimata – avverso la SENTENZA n. 1552/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME, quale erede unico di NOME, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani la sorella NOME per la restituzione di una somma di € 20.000,00 attribuitale dal de cuius a mezzo di bonifico in data 23 febbraio 2009.
Secondo la ricostruzione attorea, il diritto alla restituzione era giustificato dal fatto che tale attribuzione era avvenuta a titolo di mutuo. In via subordinata, la parte attrice domandò la restituzione fondando la propria pretesa sulla natura di donazione dell’atto, nullo però per difetto di forma in quanto non stipulato sotto forma di atto pubblico.
La convenuta, la quale riconosceva la datio della somma, oppose che si trattava di una donazione manuale, non necessitante di forma scritta e pertanto pienamente valida nel caso concreto.
Il Tribunale di Trapani, atteso che le argomentazioni delle parti nel corso del giudizio avevano ristretto il thema decidendum alla sola questione della regolarità della donazione, e riconosciuta l’assenza della forma dell’atto pubblico, accolse la domanda e condannò la convenuta alla restituzione della somma ricevuta.
NOME propose appello e censurò la sentenza sotto due profili.
Con un primo motivo, dedusse che il giudice di prime cure avesse deciso sulla base di prove insufficienti. Infatti, in seguito al mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario di
cognizione, parte attrice non aveva integrato le -insufficienti -prove offerte ex art. 702bis c.p.c.; nondimeno queste ultime sarebbero state le uniche prese in considerazione dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di ricorso era invece denunciato che il Tribunale di Trapani non avesse accertato l’inadempimento attoreo dell’onere probatorio. Nello specifico, l’appellato non aveva dimostrato l’esistenza di un titolo contrattuale che avesse determinato la nascita dell’obbligo di restituzione.
Concluse, infine, chiedendo l’accertamento della natura di donazione di modico valore della datio della somma controversa. L’appellato chiese il rigetto dell’appello, evidenziando l’avvenuta della donazione, ormai incontestata per effetto delle stesse deduzioni delle parti. La nullità per difetto formale dell’atto implicava, quindi, il rigetto dell’appello, stante la mancata dimostrazione riduzione del thema decidendum alla sola questione della modicità della donazione.
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1552 del 29 settembre 2020, ha accolto il gravame sulla base del primo motivo, ritenendo che l’attore, che pur aveva dimostrato la datio della somma di danaro controversa, si era semplicemente limitato ad allegare un titolo idoneo a fondare il diritto alla restituzione senza tuttavia dare la prova dell’esistenza del rapporto di mutuo. Parte convenuta, infatti, aveva contestato l’esistenza di un obbligo restitutorio della somma gravante a proprio carico, eccependo un diverso titolo per la percezione della somma; ciò non sarebbe stato sufficiente a sollevare dall’onere probatorio l’attore.
Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso NOME, sulla base di due motivi, illustrati da memorie. L’intimata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 del Codice civile e 115 del Codice di rito. La Corte distrettuale avrebbe errato a ritenere inadempiuto l’onere probatorio dell’appellato. Infatti, costui, rilevato che per le deduzioni delle parti il titolo dell’attribuzione patrimoniale in favore di NOME era stato individuato in una donazione, sarebbe stato esonerato dall’ onus probandi in quanto gravante sulla convenuta, tenuta a dare prova contraria della nullità dell’atto viziato da difetto di forma.
Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento d’appello per violazione dell’articolo 112 del Codice di procedura civile. Il ricorrente afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto mancante la domanda di restituzione della somma fondata sulla nullità formale della donazione. Per converso, parte ricorrente sostiene di aver proposto tale domanda già nell’atto di citazione in primo grado, di averla ribadita nelle note conclusive e di averla parimenti sostenuta anche nella comparsa di costituzione in appello.
Per ragioni di ordine logico deve essere trattato con priorità il secondo motivo di ricorso.
La soluzione della questione relativa alla affermata proposizione della domanda restitutoria fondata sulla nullità dell’atto contestato, infatti, precede necessariamente quella
dell’adempimento dell’onere della prova consequenziale a tale domanda.
La sentenza impugnata ha espressamente affermato che la pretesa di parte attrice fosse inficiata dalla ‘carenza di una domanda che si fondi sulla nullità dell’atto’. La conseguenza che ne è stata tratta ha comportato che, pur in presenza di un difetto di forma nella donazione in beneficio della convenuta, non poteva essere accolta la richiesta restitutoria che, nella prospettazione dell’attore, era correlata ad una diversa causa petendi .
Tale assunto trova però smentita nella lettura degli atti difensivi del ricorrente, dai quali invece si evince che già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era dedotto per l’ipotesi, subordinata, che controparte avesse opposto la natura di donazione dell’ attribuzione patrimoniale, contestando quella di mutuo avanzata in via principale la nullità dell’atto di liberalità per carenza di forma (‘se ne eccepisce fin d’ora la nullità per mancanza della prescritta forma, con il conseguente obbligo di restituzione’), ribadendo quindi la bontà della propria richiesta restitutoria, sebbene sulla base di una diversa causa giustificativa.
Nelle note conclusive del giudizio di primo grado era poi registrata la restrizione del thema decidendum ‘alla donazione dedotta dalla convenuta; e in considerazione della sua eccepita nullità ‘ aggiungendo che, mancando la prova di controparte della sua modicità ex articolo 783 del Codice civile, essa doveva dichiararsi ‘nulla per difetto di forma e la convenuta obbligata alla chiesta restituzione’. L’argomento veniva ulteriormente
ripetuto, infine, domandando la condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite.
Tale domanda è stata altresì ribadita nella comparsa di costituzione in appello. Nella prospettazione dell’appellato, infatti, fu reiterato come l’oggetto della controversia, pacifica la natura di donazione dell’atto, fosse ormai circoscritto alla nullità del medesimo per difetto di forma.
Appare evidente, dunque, che, contrariamente alle affermazioni della Corte distrettuale, l’odierno ricorrente avesse preso atto e non contestato il titolo liberale dell’attribuzione della somma in favore della controparte (aderendo quindi alla prospettazione difensiva della stessa), ma che, proprio rimanendo sul piano della donazione, ed in adesione alle conclusioni sin dall’inizio avanzate, sebbene in via subordinata, avesse insistito per l’accoglimento della restituzione sulla scorta della causa petendi avanzata in via subordinata. Nondimeno, il giudice dell’appello non si è pronunciato su tale domanda, non avvedendosi della sua effettiva proposizione, soffermandosi invece unicamente sulla deduzione circa l’esistenza di un mutuo.
È la stessa giurisprudenza di questa Corte a ritenere che il vizio di omessa pronuncia si configuri come ‘difetto del momento decisorio’ nel quale ‘sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda ‘ (cfr. ex multis Cass. n. 5730/2020).
Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha omesso di statuire sul capo della domanda del ricorrente relativo alla nullità della donazione controversa per difetto di forma solenne.
Il secondo motivo di ricorso dev’essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
L’accoglimento del secondo motivo implica poi evidentemente l’assorbimento del primo.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
Il Presidente