SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1400 2025 – N. R.G. 00000053 2025 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Presidente relatore-
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere-
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere-
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello con oggetto interessi moratori da transazione commerciale proposta da:
[C.F. – P.I. – PEC , con sede legale in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come da procura alle liti, dall’avvocato NOME COGNOME [C.F. , del Foro di Alessandria, con domicilio eletto presso il suo studio in Alessandria, INDIRIZZO (pec: P. P. C.F.
-Appellante-
contro
[C.F. e P.I.
], con sede in Sassello INDIRIZZO, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro P.
avverso
la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 5.07.2024 nel procedimento per R.G. n. 69/2023, non notificata
Conclusioni per parte appellante
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e prova, in parziale riforma della Sentenza n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile, nella persona del AVV_NOTAIO, pubblicata il 05/07/2024, e in accoglimento dell’atto di appello proposto:
NEL MERITO
accertare il diritto di parte appellante al pagamento degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo e, conseguentemente, condannare
, in persona del legale rappresentante pro -tempore, al pagamento in favore in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre all’importo in linea capitale di euro 114.994,15, oltre iva se dovuta, già riconosciuto con la Sentenza impugnata anche degli interessi ex D. L.vo 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo.
Con la conferma della Sentenza impugnata nel resto e con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento di impugnazione, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge’ .
IN FATTO E DIRITTO
impugnava la sentenza n. 549/2024, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 5.07.2024, con la quale l’
era stata condannata al pagamento della somma di € 114.994,15 oltre IVA se dovuta, delle spese della fase monitoria e delle spese di lite.
Avverso la succitata pronuncia, proponeva un unico motivo di appello con cui lamentava l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di condanna di parte appellata al pagamento degli interessi moratori, decorrenti dRAGIONE_SOCIALE data di scadenza delle singole fatture fino al definitivo saldo: parte appellante contestava, dunque, la nullità della sentenza di primo grado per
error in procedendo ex art. 112 c.p.c., data l’om essa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta e, in ogni caso, l’om essa pronuncia per mancata applicazione degli artt. 4-5 D. Lgs. 231/2002.
Questa Corte, sostituita l’udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 -ter c.p.c., accertata la mancata costituzione nei termini di parte appellata, con ordinanza del 9.05.2025 ne dichiarava la contumacia.
In data 11.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
*
L’unico motivo di gravame è fondato e l’appello deve essere accolto.
Come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, co. 1 e 277, co. 1 c.p.c., l ‘ obbligo di decidere, la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone un ‘ istanza di parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, ordinanza del 03/01/2025, n. 74): dall’esame del fascicolo di primo grado emerge come l’odierna appellante abbia formulato la richiesta di corresponsione degli interessi ex artt. 4-5 D. Lgs. 231/2002 non solo nella comparsa di costituzione e risposta, ma anche nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e nelle note conclusive ritualmente depositate, richiamate da ultimo anche in sede di discussione orale.
La società a fronte dell’omessa pronuncia del AVV_NOTAIO di primo grado su una domanda ritualmente proposta, si trovava pertanto nell’impossibilità di azionare esecutivamente il proprio titolo relativamente RAGIONE_SOCIALE debenza degli interessi moratori dovuti ex artt. 4-5 D.lgs. 231/2002, debenza non contraddetta da controparte, la quale non si costituiva nel giudizio di appello e che, anzi, nello svolgimento delle proprie difese in primo grado aveva riconosciuto l’esistenza e l’esecuzione del contratto di somministrazione, di cui ra parte quale somministrante.
A conferma di quanto sopra espresso, giova richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione, secondo cui ‘in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art.
1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento RAGIONE_SOCIALE debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione’ (Cass., Sez. III, sentenza del 11/07/2024, n.19015).
Riconosciuti il diritto dell’appellante ad agire in sede di impugnazione al fine di far accertare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ed il conseguente diritto ad ottenere una sentenza di condanna anche per gli interessi moratori tempestivamente richiesti, il motivo di appello appare ammissibile e fondato, posto che ‘in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l’appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure” (Cass., Sez. III, sentenza del 07/03/2016, n. 4388).
Per le ragioni come sopra motivate , l’appello deve essere accolto: ne consegue l’accertamento del diritto di l pagamento degli interessi ex artt. 4-5 D. lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della relativa somma.
Accolto l’appello avverso la sentenza impugnata, questa Corte, vista la scarsa complessità della causa e la riconducibilità dell’impugnazione all’omessa pronuncia del giudice di primo grado, dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l’omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
-accoglie l’appello e, per l’effetto, accerta il diritto di al pagamento degli interessi ex artt. 4-5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalle singole date di scadenza di pagamento delle fatture azionate in via monitoria fino al definitivo saldo;
condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ ‘ al pagamento in favore degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 come sopra quantificati;
– spese compensate.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 17/12/2025
Il Presidente estensore
NOME COGNOME
Minuta redatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME