Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19411 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 19411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24637/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Diritto alla mensa o al buono pasto – Riconoscimento Fattispecie.
R.G.N. 24637/2019
Ud. 05/07/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello Napoli n. 953/2019 depositata il 04/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 953/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME, ha respinto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 7578/2011, la quale, in accoglimento della domanda proposta dall’appellato, aveva accertato il diritto del medesimo NOME COGNOME -già dipendente del RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di infermiere presso l’RAGIONE_SOCIALE – ad usufruire, con decorrenza dal 1° luglio 1998, del servizio mensa, nella modalità alternativa del buono pasto, anche in occasione dello svolgimento del turno di lavoro dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per quello che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame con il quale il RAGIONE_SOCIALE si doleva del mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel giudizio di prime cure, per essere NOME COGNOME transitato nei ruoli del servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° aprile 2008.
La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che la circostanza non contestata -veniva a comportare unicamente l’insussistenza del diritto azionato nei confronti dell’appellante per il periodo successivo a tale
data, senza tuttavia condurre ad una declaratoria di difetto di legittimazione passiva o di improcedibilità della domanda.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora il RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorrente argomenta di avere formulato, nei confronti della decisione di prime cure, uno specifico motivo di appello con il quale deduceva, ex art. 39 c.p.c., l’esistenza di un precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1412/ 2010, la quale avrebbe già accolto la domanda dell’odierno controricorrente.
Si duole, quindi, che la Corte territoriale, pur facendo menzione di tale sentenza nella parte in fatto della propria decisione, abbia radicalmente omesso di esaminare il motivo di gravame.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte d’appello di Napoli verrebbe comunque a violare il giudicato derivante sempre dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1412/2010.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia che la decisione impugnata ha riconosciuto che, per effetto del transito dell’odierno controricorrente nei ruoli del servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° aprile 2008, quest’ultimo non poteva vantare pretese nei confronti del ricorrente per il periodo successivo a tale data.
Argomenta, a questo punto, che la decisione impugnata avrebbe dovuto accogliere parzialmente il gravame, limitando la statuizione di condanna sino al 1° aprile 2008, laddove la Corte d’appello avrebbe erroneamente respinto il gravame, in tal modo confermando la decisione di prime cure anche nella parte in cui quest’ultima aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE in relazione al periodo successivo al 1° aprile 2008.
2. Il primo motivo è fondato.
L’esame degli atti consentito a questa Corte quale giudice del fatto processuale, essendo dedotto un error in procedendo e risultando il motivo ammissibile, in quanto rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020; e la meno recente Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012) -evidenzia che tra le medesime parti risultano essere state pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere due sentenze: la n. 1412/2010 (di cui il ricorrente ha prodotto certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione) e la n. 7578/2011 , quest’ultima oggetto del gravame deciso da lla Corte d’appello di Napoli con la decisione impugnata in questa sede.
Ponendosi concretamente una questione di litispendenza, ritualmente eccepita dal RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato
compito della Corte territoriale procedere allo specifico esame dell’eccezione, per verificare se la stessa fosse fondata o se come invece deduce il controricorrente nella presente sede, senza peraltro riprodurre o localizzare gli atti di causa ex art. 366 c.p.c. -le due decisioni scaturissero da domande distinte per petitum e/o causa petendi .
La Corte territoriale, invece, si è limitata ad un mero riferimento parentetico alla circostanza nella sintetica ricostruzione dei motivi di appello senza tuttavia né menzionare lo specifico motivo di gravame né procedere -come era suo compito -al vaglio del motivo medesimo, in tal modo incorrendo nel vizio denunciato con il motivo di ricorso.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di quelli ulteriormente formulati.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori due motivi, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione