Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1281 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26588/2021 proposto da:
NOME; COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché nella qualità di procuratori generali della madre ed erede, NOME, rappresentati e difes i dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., quale procuratrice mandataria della RAGIONE_SOCIALE, rappres. e di fesa dall’ AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE,
-intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, pubblicata in data 28 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME e NOME COGNOME– anche quali procuratori di NOME qualità di eredi di NOME COGNOME, citavano innanzi al Tribunale di Catania la Banca Monte di Paschi di Siena spa, chiedendo l’ accertamento di nullità di clausole del conto corrente acceso dal padre, NOME COGNOME, presso l’allora Banca Antoniana Popolare Veneta , relative alla determinazione degli interessi ultra-legali, usurari ed anatocistici applicati, dell’entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità della legge n.108/96,.
Pertanto, gli attori chiedevano di dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi debitori sostitutivi ex art. 117 settimo comma TUB anche in ragione della violazione degli artt.117, 117 bis e 118 TUB, e di condannare la banca convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 63.804,00 procedendo alla liquidazione degli strumenti finanziari intestati al dante causa deceduto.
Con sentenza del 29.10.2019, il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: l’attore aveva prodotto solo parte degli estratti-conto relativi al rapporto di conto corrente, non essendo dunque possibile accertare il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisse fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati; risultava pattuita l’identica periodicità di conteggio degli interessi debitori
e creditori, per cui anche le doglianze relative alla illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano infondate
Con sentenza del 28.6.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dei COGNOME, osservando che: non era stato prodotto il contratto di conto corrente ; non era stato dimostrato il tasso d’usura alla stipula contrattuale; non era stato violato il divieto d’anatocismo, essendo applicabile l’art. 120 Tuf; gli attori non avevano provato l’adempimento del contratto di finanziamento, con l’estinzione della ga ranzia costituita dal mandato a vendere i titoli.
NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME– nella qualità di procuratori generali di NOME– ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione de ll’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto non dimostrata l’inesistenza del contratto di c onto corrente.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1283 cc e 120 Tub, per aver la Corte d’appello ritenuto che in mancanza del contratto di conto corrente non vi era prova che tali pattuizioni non fossero state sottoscritte.
Il terzo motivo denunzia violazione del l’art. 112 cpc, per aver la Corte territoriale omesso la pronuncia sull’eccezione sollevata dai ricorrenti nella comparsa conclusionale in appello circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la ratio decidendi non è la mancata prova dell’inesistenza di un valido contratto, ma quella della mancata produzione in giudizio del contratto che la Corte di merito ha invece assunto come stipulato in forma scritta (in particolare rilevando
che la banca non aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente), avendo affermato a pag. 7 che « gli attori non hanno certo sostenuto che il contratto di conto corrente sia stato concluso in forma diversa da quella scritta », da cui la mancata prova dell’invalidità delle clausole.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti circa la mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto. Permane, in particolare, la ratio decidendi in termini di mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto.
Il terzo motivo è invece fondato.
Come risulta dalla comparsa conclusionale in appello, l’eccezione sollevata dai ricorrenti circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della RAGIONE_SOCIALE è stata sollevata e non è stata decisa, e vi è interesse ad impugnare, anche avuto riguardo al regolamento delle spese processuali in appello.
Al riguardo, va osservato che il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass., n. 7472/2017; n. 27551/2024).
Nella specie, la Corte d’appello ha omesso di decidere, anche in forma implicita, sulla suddetta eccezione, emergendo il lamentato vizio di cui all’art. 112 cpc.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibili i primi due motivi;
cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME