Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4130-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale (già società semplice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 1128/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 315/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
31/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G. 4130/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 19.7.18 n. 1128, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso due avvisi di addebito -n. 314 2012 00052051 38 e n. 314 2012 00052052 39 rispettivamente per euro 180.656,97 ed euro 45.578,60 -entrambi recanti crediti contributivi vantati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificati il 10.12.2012.
Il tribunale riteneva che il termine di prescrizione non fosse stato interrotto dall’istanza di condono (che per quanto versato in atti, non poteva neppure ritenersi con certezza che fosse stata effettivamente presentata dal contribuente e conseguenzialmente adempiuta), così che il credito era prescritto.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva censurato la statuizione che la domanda di condono previdenziale non costituisce, di per sé, riconoscimento del debito e non è idonea a interrompere la prescrizione.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre COGNOME NOME, ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte del merito non si era pronunciata sul motivo di gravame, con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del
credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. COGNOME NOME, in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 commi 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa lege n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi, solo perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a suo avviso -non aveva impugnato il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, con cui il tribunale aveva statuito che non potesse riconoscersi valore di ricognizione del debito, all ‘istanza di condono presentata dal sig. COGNOME NOME, in data 1.4.96.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era pronunciata sul motivo di gravame con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduceva l’avvenuto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, conseguente all’avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di NOME COGNOME.
Con il quarto motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva svolto alcuna argomentazione volta a motivare il rigetto del motivo di gravame con cui l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedeva dichiararsi l’avvenuto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di NOME COGNOME.
Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.
In via preliminare, va dato atto che entrambe le parti in causa (cfr. ricorso pp. 5-11 e controricorso pp. 10-14) hanno evidenziato che già nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di controversia, così che il credito sarebbe estinto per adempimento da parte del sig. NOME
RAGIONE_SOCIALE, benché sia il tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto di entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa controversia (il tribunale, perché nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti ha portato a sua conoscenza l’intervenuta ristrutturazione del debito, mentre la Corte d’appello, pur avendo le parti portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa stessa l’intervenuto accordo conciliativo, ha ritenuto tuttavia, di definire la controversia con una decisione di merito).
Poiché le parti non hanno avanzato un’istanza congiunta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, anzi l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiede che sia accolto il suo ricorso, in ragione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla richiesta di pronunciarsi sull’intercorso accordo di ristrutturazione (intervenuto fin dal primo grado), il motivo va accolto, in ragione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE ha riportato esaurientemente in ricorso il motivo di gravame con cui si chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. NOME COGNOME, in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio, effettuata nelle more del giudizio di primo grado, mentre effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata sulla predetta censura.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, affinché, alla di quanto esposto, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio ‘restitutorio’ .
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24